F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LOGLIO EDUARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LOGLIO EDUARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Con reclamo inviato in data 22 Dicembre 2018, la Lupa Roma FC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rosa Scavo, ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 19 Dicembre 2018, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Loglio Eduardo, della somma di € 2.700,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno la società reclamante, dopo aver precisato che il proprio legale rappresentante era soggetto non inibito e che il reclamo era motivato dalla salvaguardia del principio di lealtà e per fini di giustizia, affermava che, diversamente da quanto riportato nella decisione impugnata laddove si poteva leggere che "Con reclamo datato 20/09/2018 inoltrato a mezzo Racc. A.R alla società controinteressata ……”, essa reclamante non aveva ricevuto alcuna comunicazione del reclamo e, quindi, non era stata messa a conoscenza dello stesso e neppure nelle condizioni di potersi difendere nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Chiedeva, pertanto, per tali motivazioni la riformulazione/annullamento della sentenza della CAE.

Il calciatore Loglio Eduardo, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali preliminarmente eccepiva l’inammissibilità e/o irricevibilità del gravame per carenza dei poteri in capo alla Sig.ra Scavo, atteso il C.U. n. 109/AA del 16/11.2018 che aveva ratificato l’accordo ex art. 32 sexies CGS e nel merito deduceva l’infondatezza dello stesso, attesa la regolare ricezione del ricorso introduttivo da parte della odierna società reclamante e la mancata volontaria costituzione in giudizio della stessa.

Concludeva, pertanto, il calciatore insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, con vittoria delle spese del procedimento, ai sensi dell’art.33 comma 14 CGS valutato il comportamento processuale tenuto da controparte.

Alla riunione del 15 Aprile 2019 la vertenza, dopo la discussione, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo proposto dalla Lupa Roma FC Srl è inammissibile.

Invero risulta dalla documentazione in atti, oltre che per essere stato espressamente specificato in seno allo stesso, che il ricorso è stato sottoscritto dalla signora Rosa Scavo, nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente.

Nei confronti della stessa,  però, come anche  rilevato dalla difesa del calciatore, in data 16 Novembre 2018, con il Comunicato Ufficiale n. 109/AA era stata disposta l'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione, in accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla stessa Sig.ra Rosa Scavo in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società Lupa Roma FC Srl.

Per cui, alla data della sottoscrizione del ricorso  (20.12.2018)  la  sig.ra  Rosa  Scavo  risultava ancora inibita e, pertanto, alla  stessa  era  fatto  espresso  divieto  di  rappresentare  la  società  ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h nonché comma 2, lettera a) del CGS che espressamente prevede che “La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare  la società  di  appartenenza  in attività  rilevanti  per  l’ordinamento  sportivo  nazionale e  internazionale;”

Conseguentemente, il ricorso della società Lupa Roma FC Srl è “tamquam non esset” perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale, inoltre, in relazione al descritto comportamento tenuto dal legale rappresentante, sig.ra Rosa Scavo, in aperta violazione del divieto di cui all’art. 19, comma 1, lettera h) nonché comma 2, lettera a) del CGS, ai sensi dell’art. 1 bis e dell’art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl.

Condanna la società reclamante al pagamento delle spese di lite a favore del calciatore Loglio Eduardo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti.

Ai sensi dell’art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

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