F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 123 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.
RECLAMO N°. 123 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.
In data 11.09.2018, il calciatore Ragosta Arcangelo, nato a Ottaviano, il 13.02.1986, presentava reclamo alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., chiedendo la condanna della società ACR Messina SSD ARL al pagamento dell’importo di euro 5.800,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina SSD ARL in virtù dell’accordo economico sottoscritto inter partes in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.
La Commissione Accordi Economici, con decisione del 19.12.2018, pubblicata nel C.U. n. 179/CAE del 19.12.2018, accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la società ACR Messina SSD ARL, “al pagamento in favore del sig. Arcangelo Ragosta della somma di euro 8.900,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente”, quale importo residuo della Maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.
In data 27.12.2018, la società ACR Messina SSD ARL presentava reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche, notificato, nella medesima data a controparte, chiedendo la riforma della suddetta decisione della CAE.
La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rilevava che l’importo di cui alla suddetta decisione (€ 8.900,00), non sarebbe stato dovuto, in quanto, nel corso della stagione 2017/2018, la ACR Messina SSD ARL avrebbe inflitto al calciatore tre ammende, una dell’importo di € 2.900,00 per essersi rifiutato di effettuare senza alcuna giustificazione gli allenamenti nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017, un’altra dell’importo di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva ed un’ulteriore ammenda di euro 1.400,00 per una squalifica ricevuta dal Giudice Sportivo in seguito a condotta violenta e antisportiva.
Sosteneva, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 5.300,00, dovuta dal calciatore in virtù delle suddette sanzioni, doveva essere oggetto di compensazione con l’importo dovuto dalla società medesima in virtù della decisione impugnata e che, di conseguenza, il calciatore Ragosta Arcangelo non avrebbe avuto diritto ad alcun pagamento, stante l’assenza dell’obbligo di corrispondere una somma al lordo delle ritenute fiscali che la società era obbligata a versare all’Erario.
Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Ragosta Arcangelo ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della documentazione depositata per la prima volta in sede di gravame, l’inammissibilità dell’appello per genericità ex art.33 co.6 CGS, nel merito l’inammissibilità e/o illegittimità delle multe arbitrarie operate dalla società ed infine l’assenza del versamento delle ritenute ed addizionali.
La vertenza è stata discussa e decisa all’udienza del 15.04.2019, nel corso della quale la società reclamante ha offerto al calciatore, in via transattiva, l’importo pari ad € 4.100,00, su euro 8.900,00, a saldo e stralcio, rappresentando di non poter accedere al pagamento di eventuali oneri di legge, con rinuncia alle richieste sulle contestazioni disciplinari.
Il difensore del calciatore non ha accettato la suddetta proposta, chiedendo che la vertenza fosse trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di compensazione dell’importo di cui alla decisione impugnata con l’importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento.
Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sull’obbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.
In ogni caso, restando ferma l’irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva, comunque, come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 92, comma 4, NOIF.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL non può trovare accoglimento.
In merito, invece, al versamento delle ritenute ed addizionali, non è stato dimostrato il pagamento delle stesse da parte della ACR Messina SSD ARL, con conseguente liquidazione al calciatore della somma di euro 8.900,00, comprensiva delle ritenute fiscali, in quanto coobbligato in solido ex lege al versamento delle stesse.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Ragosta Arcangelo, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.
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