F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 119 DELLA SOCIETÀ SSC D. GRANATA 1924 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VIOLA VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

RECLAMO N°. 119 DELLA SOCIETÀ SSC D. GRANATA 1924 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VIOLA VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Con reclamo 9.11.2018, il calciatore Vincenzo Viola adiva la Commissione Accordi Economici al fine di ottenere  la condanna della SSC D Frattese Srl dinanzi al pagamento in suo favore dell’importo di € 3.000,00 quale saldo del corrispettivo dovuto in relazione all’accordo economico intercorso tra le parti per la stagione sportiva 2017/2018.

La società SSC D Frattese Srl non si costituiva né faceva pervenire alcuna controdeduzione innanzi alla CAE.

Con provvedimento del 20 Dicembre 2018, prot. 67/CAE/2018-19, la Commissione Accordi Economici accoglieva quindi il reclamo e per l’effetto condannava la società SSC D Granata 1924 Srl (nuova denominazione che aveva assunto nelle more la SSC D Frattese Srl) al pagamento in favore del calciatore dell’importo di € 3.000,00.

Con reclamo del 26 Dicembre 2018, la SSC D Granata 1924 Srl impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale la richiamata decisione della Commissione Accordi Economici.

La reclamante – a sostegno del gravame promosso – eccepiva di non aver fatto pervenire alcuna memoria difensiva nei termini di cui all’art. 25 bis del Regolamento LND e di non aver presenziato all’udienza innanzi alla CAE in ragione del cambio societario che ha portato alla nascita della SSC D Granata 1924 Srl e dei conseguenti ritardi nel passaggio delle consegne tra le due compagini. Eccepiva, inoltre, che l’allora Amministratore Unico della società Sig. Francesco Mennitto, non avrebbe mai sottoscritto alcun accordo economico né alcun contratto con il calciatore Viola, disconoscendo,  altresì,  la  firma  riportata  in  calce  all’accordo  economico  depositato  dal calciatore.

Concludeva, dunque, per l’annullamento della decisione della Commissione Accordi Economici.

Il calciatore Viola, ritualmente notiziato del reclamo, inviava tempestive controdeduzioni nelle quali eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del deposito della documentazione allegata al reclamo per tardività ai sensi dell’art. 25 bis, comma 5, Regolamento LND  nonchè l’inammissibilità del reclamo per difetto del potere di firma da parte del Sig. Claudio Liotti.

Nel merito, eccepiva la regolarità della sottoscrizione dell’accordo economico da parte del Sig. Gaetano Battiloro, all’epoca Presidente della società SSC D Frattese Srl.

A sostegno di tale eccezione depositava visura camerale della società.

Concludeva pertanto il calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione della CAE.

La vertenza veniva quindi discussa e decisa alla riunione del 15 Aprile 2019.

Il reclamo è inammissibile.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione del calciatore relativa all’inammissibilità del reclamo per difetto del potere di firma in capo al Sig. Claudio Liotti.

Dall’esame degli atti depositati innanzi al Dipartimento interregionale LND, risulta che, per la stagione sportiva 2018/2019, e quindi al momento della sottoscrizione del reclamo, delegato alla firma per la società SSC D Granata 1924 Srl era il Sig. Battiloro Gaetano, mentre il Sig. Claudio Liotti risultava essere socio unico della società ma senza alcun potere di rappresentanza della stessa.

L’eccezione assorbe tutte le altre e, conseguentemente, il reclamo deve dichiararsi inammissibile poiché sottoscritto da un soggetto carente dei relativi poteri.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società SSC D. Granata 1924 Srl. Dispone addebitarsi la tassa.

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