F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD FRASSINETTI ELMAS CONTRO LA SOCIETÀ SSD ESSECI SIGMA CAGLIARI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 360 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUGGERI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

 

RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD FRASSINETTI ELMAS CONTRO LA SOCIETÀ SSD ESSECI SIGMA CAGLIARI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 360 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUGGERI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Con ricorso n. 360 pervenuto il 29.06.2018 la società  SSD Esseci Sigma  Cagliari adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD Frassinetti Elmas al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF riferito alla stagione 2014/2015 per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante” il calciatore Stefano Ruggeri nella stagione sportiva 2016/2017.

Con delibera n. 4/E del 22 Novembre 2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la società ASD Frassinetti Elmas al pagamento della somma di € 1.147,50, di cui € 918,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società SSD Esseci Sigma Cagliari, quale penultima titolare del vincolo annuale, ed € 229,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale delibera, la ASD Frassinetti Elmas proponeva appello con reclamo inviato nei termini. La reclamante assumeva di aver tesserato il calciatore Ruggeri in data 16/09/2016 e, successivamente, di averlo svincolato in data 16/12/2016, non maturando l’annualità necessaria per la corresponsione del premio di preparazione.

Concludeva pertanto chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.

La SSD Esseci Sigma Cagliari, ritualmente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 15 Aprile 2019.

Il reclamo è inammissibile.

Ai sensi dell’art. 33 n. 8 del CGS i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa, il cui versamento deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in ci la reclamante sia una società.

Nel caso di specie la ASD Frassinetti Elmas ha omesso di effettuare il versamento della tassa, violando così il disposto dell’art. 33 comma 8 CGS.

Concordemente al consolidato orientamento di questa sezione (si veda per tutte decisione n. 29 Reclamo 14 società SSD Pol. Sarnese 1926 a r.l. contro società USD San Nicola in C.U. n. 9/TFN del 19/12/2018 SS 2018/2019) il reclamo va, dunque, dichiarato inammissibile.

Al riguardo, il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, con Decisione n. 20/2015 osserva che, “benché il CGS non preveda espressamente l’inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità del ricorso quale conseguenza dell’omesso versamento della tassa, tale conseguenza può agevolmente desumersi dal tenore letterale dell’art. 33 n. 8 CGS, che dispone: il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione. Utilizzando la parola deve, la disposizione chiaramente costituisce un obbligo a carico della parte che intenda proporre un’azione davanti ad un organo della Giustizia Sportiva, obbligo che deve essere assolto entro il termine altrettanto chiaramente indicato dalla medesima disposizione procedimentale, ovvero, prima dell’inizio dell’udienza di trattazione”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Frassinetti Elmas.

Dispone addebitarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it