F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 120 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRUNO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

RECLAMO N°. 120 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRUNO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Con reclamo 20.10.2018 il calciatore Francesco Bruno adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ACR Messina SSD ARL al pagamento dell’importo di € 3.780,00, poi precisato nelle more dallo stesso reclamante in euro 2.850,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina SSD ARL in virtù dell’accordo economico sottoscritto inter partes in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 180/CAE del 19.12.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la ACR Messina SSD ARL al pagamento  in  favore  dello  stesso  della  somma  di  €  2.850,00,  quale  importo  residuo  della Maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

Con reclamo 27.12.2018, la ACR Messina SSD ARL ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva che l’importo di cui alla suddetta  decisione  (€  2.850,00),  non  sarebbe  dovuto  in  quanto  nel  corso  della  stagione 2017/2018 la ACR Messina SSD ARL avrebbe inflitto al calciatore due ammende, una dell’importo di € 1.870,00 per essersi rifiutato di effettuare senza alcuna giustificazione gli allenamenti nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017 e un’altra dell’importo di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva. Sostiene, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 2.870,00 dovuta dal calciatore in virtù delle suddette sanzioni debba essere oggetto di compensazione con  l’importo  dovuto  dalla  società  medesima  in  virtù  della  decisione  impugnata  e  che,  di conseguenza, il calciatore Francesco Bruno non abbia diritto ad alcun pagamento.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Francesco Bruno ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l’inammissibilità delle difese della ACR Messina SSD ARL nel giudizio innanzi alla CAE, in quanto trasmesse a mezzo pec e non a mezzo raccomandata.

Nel merito, poi, il calciatore eccepisce la strumentalità delle sanzioni economiche applicate nei suoi confronti dalla società reclamante, rilevandone non solo la loro sostanziale infondatezza ed illegittimità per mancato rispetto delle relative norme procedurali di cui all’art. 92, comma 4, NOIF, ma contestandone altresì – trattandosi di materia disciplinare - la loro eventuale rilevanza dinanzi a questo Tribunale.

La vertenza è stata discussa e decisa all’udienza del 15.04.2019, nel corso della quale la società reclamante ha offerto al calciatore, in via transattiva, l’importo pari ad € 2.850,00, con rinuncia alle pretese di cui alle suddette sanzioni disciplinari.

Il calciatore non ha accettato la suddetta proposta, chiedendo che la vertenza fosse trattenuta in decisione e rinunciando comunque alla richiesta di rimborso delle spese legali, stante l’avvenuta proposta transattiva formulata dalla controparte.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di compensazione dell’importo di cui alla decisione impugnata con l’importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento.

Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti,  attengono  ad  un profilo eventualmente disciplinare e, pertanto, non incidono sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

In ogni caso, restando ferma l’irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva comunque come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 92, comma 4, NOIF.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL non può trovare accoglimento.

In merito, invece, alla eccepita inammissibilità da parte del calciatore Francesco Bruno delle difese della ACR Messina SSD ARL nel giudizio di prime cure, in quanto trasmessa a mezzo pec e non a mezzo raccomandata, non si può non rilevare la manifesta infondatezza e strumentalità di detta eccezione, in virtù della quale – stante anche l’espressa rinuncia del calciatore formulata sul punto nel corso dell’udienza – viene disposta la compensazione delle spese di lite.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSD ARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it