F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAMMARERI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.
RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAMMARERI LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.
Con reclamo del 25.03.2019 la società USD Canaletto Sepor adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Leonardo Cammareri, tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Valdivara 5 Terre. Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la USD Canaletto Sepor quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Leonardo Cammareri, condannava la ASD Valdivara 5 Terre al pagamento dell’importo totale di € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società USD Canaletto Sepor ed € 691,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
Avverso la suddetta decisione, la ASD Valdivara 5 Terre ha proposto reclamo con atto comunicato in data 5 giugno 2019.
A sostegno del proprio reclamo, osserva in via preliminare la ASD Valdivara 5 Terre che il ricorso presentato dalla USD Canaletto Sepor dinanzi alla Commissione Premi sarebbe nullo, in quanto la ricorrente avrebbe erroneamente notificato il ricorso stesso alla ASD Real Valdivara (società preesistente alla ASD Valdivara 5 Terre e dalla quale, a seguito di un cambio di denominazione, sarebbe sorta nel 2016 la ASD Valdivara 5 Terre) anziché alla ASD Valdivara 5 Terre.
Nel merito, poi, sostiene la società reclamante che l’impugnata decisione risulterebbe errata in quanto, stante l’avvenuto tesseramento del calciatore con vincolo annuale da parte della medesima ASD Valdivara 5 Terre nella stagione precedente l’assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2017/2018), la USD Canaletto Sepor non avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Leonardo Cammareri in qualità di “unica”, bensì quale “penultima” con riferimento esclusivamente alla stagione sportiva 2016/2017.
Sostiene, infine, la società reclamante che il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi dalla USD Canaletto Sepor sarebbe improcedibile, in quanto quest’ultima avrebbe indicato quale premio di preparazione un importo differente da quello poi riconosciuto dalla Commissione Premi. Controdeduceva la USD Canaletto Sepor rilevando, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo della ASD Valdivara 5 Terre, in quanto sottoscritto soltanto dal difensore della società stessa e non dalla parte personalmente, nonché la sua possibile tardività, non essendo stata indicata la data di notifica del comunicato ufficiale della Commissione Premi contente la decisione impugnata.
Relativamente, poi, alla eccezione sollevata dalla ASD Valdivara 5 Terre in merito alla irregolarità della notificazione del ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi, rileva la USD Canaletto Sepor che le due società (ASD Valdivara 5 Terre e ASD Real Valdivara) avrebbero identica matricola FIGC e, pertanto, sarebbero individuabili come medesima società con denominazione modificata. In ogni caso, sostiene, la USD Canaletto Sepor, l’avvenuta costituzione della ASD Valdivara 5 Terre dinanzi alla Commissione Premi, avrebbe sanato ogni eventuale vizio di notificazione.
Nel merito, poi, rileva la USD Canaletto Sepor che la decisione impugnata sarebbe corretta in quanto, ai fini dell’individuazione delle società aventi diritti al premio di preparazione, non rileverebbero i tesseramenti annuali delle società tenute al pagamento del premio.
Sostiene, infine, la USD Canaletto Sepor l’infondatezza dell’eccezione sollevata dalla ASD Valdivara 5 Terre in merito all’asserita mancata corretta indicazione dell’importo richiesto; eccezione che sarebbe già stata valutata quale irrilevante dalla Commissione Premi.
La vertenza veniva discussa all’udienza dell’8 Luglio 2019. Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.
Relativamente all’eccezione sollevata in via preliminare dalla ASD Valdivara 5 Terre, si osserva infatti come non solo le due società (ASD Valdivara 5 Terre e ASD Real Valdivara) abbiano medesima matricola FIGC ma anche come l’avvenuta costituzione in giudizio della ASD Valdivara 5 Terre dinanzi alla Commissione Premi abbia sanato ogni eventuale vizio di notificazione; tale eccezione pertanto non può trovare accoglimento.
Allo stesso modo risultano infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla USD Canaletto Sepor in quanto non solo il reclamo della ASD Valdivara 5 Terre risulta essere regolarmente sottoscritto dal difensore della società medesima in virtù di mandato a lui conferito, ma è anche certamente tempestivo, in quanto trasmesso a questo Tribunale entro il termine di legge dei sette giorni dalla avvenuta notifica del Comunicato Ufficiale della Commissione Premi (notifica comunicato: 29 maggio 2019; invio reclamo: 5 giugno 2019).
Con riferimento, poi, a quanto sostenuto nel merito dalla società reclamante, si rileva che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.
Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.
Nel caso di specie, il calciatore Leonardo Cammareri è stato tesserato per la ASD Valdivara 5 Terre con vincolo annuale nella stagione 2017/2018 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2018/2019, mentre la USD Canaletto Sepor ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2016/2017.
Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della ASD Valdivara 5 Terre, la USD Canaletto Sepor deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.
Del tutto strumentale, poi, è quanto eccepito dalla società reclamante in merito alla asserita errata indicazione dell’importo richiesto dalla USD Canaletto Sepor dinanzi alla Commissione Premi.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Valdivara 5 Terre e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dichiara la società ASD Valdivara 5 Terre tenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.
Dispone addebitarsi la tassa.
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