F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 172 DELLA SOCIETÀ ASD FONTANELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIS GUBBIO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VAGNARELLI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

 

RECLAMO N°. 172 DELLA SOCIETÀ ASD FONTANELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIS GUBBIO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VAGNARELLI MATTIA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Con ricorso n. 693 pervenuto il 26.01.2019 la società ASD Fontanelle adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD Vis Gubbio Calcio a 5 al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante”, per la stagione sportiva 2017/2018 il calciatore Vagnarelli Mattia.

Con delibera n. 8/E del 21 marzo 2019 la Commissione Premi respingeva il ricorso rilevato che la società ricorrente non aveva svolto attività di calcio a 5 nella stagione sportiva 2016/2017.

La decisione veniva notificata in data 10.04.2019 alla ASD Fontanelle ed alla ASD Vis Gubbio Calcio a 5.

Avverso tale delibera, la ASD Fontanelle proponeva appello con reclamo inviato il 15.04.2019.

La reclamante assumeva, contrariamente a quanto rilevato dalla Commissione Premi, di aver svolto, nella stagione sportiva 2016/2017 attività di calcio a 5 e quindi di avere diritto al premio di preparazione per il calciatore Vagnarelli.

A sostegno del gravame depositava il Comunicato Ufficiale n. 77 bis del 22.11.2016 riferito alla stagione sportiva 2016/2017 del Comitato Regionale Umbria divisione calcio a 5.

La ASD Vis Gubbio Calcio a 5 ritualmente notiziata del reclamo non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 8 Luglio 2019.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Dall’esame della documentazione prodotta dalla reclamante emerge chiaramente come la società ASD Fontanelle, durante la stagione sportiva 2016/2017, abbia svolto attività di calcio a 5 ed, in particolare, abbia partecipato al campionato giovanissimi regionali calcio a 5.   Conseguentemente, il reclamo è da considerarsi fondato; la decisione impugnata deve quindi essere annullata e conseguentemente, la società ASD Vis Gubbio Calcio a 5 va condannata a corrispondere alla società ASD Fontanelle il premio di preparazione relativo al calciatore Vagnarelli Mattia quantificato in complessivi € 53,00 di cui € 442,40 a titolo di premio di preparazione e € 110,60° titolo di penale in favore della FIGC.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Fontanelle e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Condanna la società ASD Vis Gubbio Calcio a 5 alla corresponsione del premio di preparazione relativo al calciatore Vagnarelli Mattia in favore della ASD Fontanelle, liquidandolo in € 442,40 a titolo di premio in favore di quest’ultima ed € 110,60 a titolo di penale in favore della FIGC.

Nulla per la tassa.

 

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