F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 174 DELLA SOCIETÀ ASD UBOLDESE CONTRO LA SOCIETÀ AS BARONA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 623 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE AMARANTO DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

RECLAMO N°. 174 DELLA SOCIETÀ ASD UBOLDESE CONTRO LA SOCIETÀ AS BARONA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 623 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE AMARANTO DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Con ricorso n. 623 del 16.01.2019 la Società AS Barona adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della Società ASD Uboldese al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Amaranto Daniele, nato il 27.01.2001.

Con delibera in C.U. 8/E del 21.03.2019, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Uboldese Calcio al pagamento della somma di € 2.765,00, di cui € 2.212,00 in favore della Società AS Barona a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 553,00 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 15.04.2019, la Società ASD Uboldese ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, depositando documentazione da cui si evince: 1. La rinuncia della società US Aldini SSDARL al premio di preparazione come ultima società per il calciatore Amaranto Daniele; 2. Una ricevuta di € 200,00 per la cancellazione dell’iscrizione del calciatore presso la società AS Barona; l’atto di svincolo per accordo ex art. 108 NOIF dalla società ASD Uboldese.

La società AS Barona non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 8 Luglio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato. Dagli atti risulta che il calciatore Amaranto sia stato tesserato con vincolo pluriennale dalla società reclamante.

Del tutto irrilevante è la censura secondo la quale ASD Uboldese avrebbe svincolato il calciatore al termine della stagione sportiva.

Ai sensi dell’art. 96 NOIF, infatti, presupposto per la corresponsione del premio di preparazione è il tesseramento pluriennale.

Tale circostanza emerge chiaramente dagli atti depositati nonché dallo storico del calciatore. L’esistenza dell’atto di svincolo ex art. 108 NOIF non fa altro che confermare l’esistenza di un vincolo pluriennale del calciatore; in costanza di vincolo annuale, infatti, non sarebbe stato necessario tale tipo di accordo.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, riconoscendo il premio di preparazione alla società AS Barona quale unica società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Uboldese e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

 

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