F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ ASD ALICESE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CE.VER.SA.MA. BIELLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 751 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE REVELLO FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.

RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ ASD ALICESE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD CE.VER.SA.MA. BIELLA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 751 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE REVELLO FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.

Con ricorso n. 751 del 26 febbraio 2019 la Società ASD Alicese Calcio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD CE.VER.SA.MA. Biella al pagamento del premio di preparazione  previsto  dall’art.  96  delle  NOIF,  per  avere  quest’ultima  tesserato  con  vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Revello Federico, nato il 14.02.2001. Con delibera in C.U. 9/E del 15.04.2019, notificata l’8 maggio 2019, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la Società CE.VER.SA.MA. Biella al pagamento della somma di € 760,38, di cui € 608,30 in favore della Società ASD Alicese Calcio a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 152,08 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 13 Maggio 2019, la Società ASD Alicese Calcio ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, contestando la decisione della Commissione Premi relativamente alla quantificazione del premio riconosciuto che, secondo la  reclamante, spetterebbe nella maggiore somma di € 2.212,00, sia come penultima che ultima società avendo tesserato il calciatore per le stagioni sportive 2016/17 e 2017/18.

Eccepisce inoltre, la reclamante, che comunque l’importo riconosciuto di € 608,30 come ultima società avente diritto, non comparirebbe nelle Tabelle Premi di Preparazione.

La ASD CE.VER.SA.MA. Biella non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione dell’8 Luglio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato. La norma dell’art. 96 NOIF, punto 2, infatti, è chiara nel prevede che “Agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero”.

Ciò significa che solo nel caso in cui per l’ultimo triennio il tesseramento sia stato effettuato dalla medesima società, alla stessa compete il premio come unica titolare del vincolo, altrimenti laddove, come nel caso di specie, nel triennio in questione una società abbia tesserato per due anni il calciatore e per una stagione sia stato tesserato da altro sodalizio, legittimate al premio sono entrambe le società (una come ultima e l’altra come penultima), considerandosi una preparazione unitaria quella  esercitata dalla società che ha tesserato per due anni.

Del resto se così non fosse, la norma avrebbe fatto riferimento alle annualità e non alle Società, precisando che avrebbero avuto diritto al premio le società, ovvero la società che hanno o che ha tesserato con vincolo annuale negli ultimi due anni. Invece la norma, proprio per valorizzare il più possibile l’apporto formativo delle società che tesserano con vincolo annuale, ha ritenuto di prendere in considerazione un arco temporale più ampio (tre anni), riconoscendo il diritto al premio in favore di due Società che abbiano nel triennio tesserato con vincolo annuale.

Nella specie, considerato che il vincolo pluriennale è avvenuto per la prima volta nella stagione 2018/2019, le tre precedenti stagioni da prendere in considerazione sono, a ritroso, quelle 2018/2017 – 2017/2016 – 2016/2015. Orbene per le ultime due (2018/2017 e 2017/2016) il calciatore Federico Revello è stato tesserato con vincolo annuale dalla ASD. Alicese Calcio, mentre per la stagione 2016/2015 risulta tesserato dalla società Crescentinese, a sua volta legittimata a pretendere il premio di preparazione come penultima.

La Commissione Premi ha quindi correttamente ritenuto la ASD. Alicese Calcio quale ultima titolare del vincolo annuale.

Relativamente alla quantificazione del premio, si fa presente che nella stagione 2018/2019 il calciatore Revello è stato tesserato dalle Società Gaglianico C.S.I., militante in 2^ Categoria, e dalla CE.VER.SA.MA. Biella, militante in Promozione.

Pertanto, nel determinare l’ammontare del premio di preparazione dovuto dalla CE.VER.SA.MA. Biella, la Commissione Premi ha correttamente operato la differenza tra il premio tabellare previsto per l’appartenenza alla “2^ Categoria” (pari ad € 1.271,90) e quello previsto per l’appartenenza alla “Promozione” (pari  ad € 663,60), liquidando  in favore dell’odierna reclamante  l’importo di € 608,30, oltre penale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Alicese Calcio e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

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