F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ USD LG TRINO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 635 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BONURA ANTONINO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ USD LG TRINO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 635 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BONURA ANTONINO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 21.03.2019.

Con atto 19 aprile 2019, la Società USD LG Trino ha adito tempestivamente questo Tribunale Federale, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa il 21 marzo 2019 e comunicata in data 18 aprile 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della Società GSD Volpiano del complessivo importo di euro 2.073,75, a titolo di premio di preparazione e penale, in seguito al tesseramento del calciatore Antonino Bonura.

Deduce l’USD LG Trino, che la Commissione Premi avrebbe errato a quantificare il premio di preparazione dovuto alla GSD Volpiano quale “ultima” società avente diritto, anziché quale “penultima” società.

Infatti, considerato che il tesseramento del calciatore fondante il premio ex art 96 NOIF si è verificato nella stagione sportiva 2018/2019, andrebbero prese in considerazione le tre precedenti stagioni nella quali, per quella 2017/2018, il Bonura era tesserato con la stessa USD LG Trino e non con la GSD Volpiano.

La Società controparte ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione dell’8 Luglio 2019. Il reclamo deve essere rigettato.

L’art. 96 NOIF, sia nell’attuale formulazione che in quella precedente, non consente di prendere in considerazione, tra le società aventi diritto al premio, quella tenuta al pagamento.

La Società tenuta al pagamento del premio ove sia stata titolare del tesseramento nelle stagioni rilevanti ai fini dell’art. 96 NOIF non può beneficiare di tale circostanza in danno delle società che hanno contribuito alla preparazione del calciatore e ciò nel rispetto del principio mutualistico posto a fondamento della suddetta previsione delle carte federali.

È pacifico che, non solo la medesima società non può trovarsi nella posizione di corrispondere parte del premio a se stessa, ma la suindicata circostanza non può neanche incidere sulla quantificazione del premio dovuto alle aventi diritto modificando le posizioni di ultima, penultima o unica società avente diritto.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società USD LG Trino e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

 

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