F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ ASD ACADEMY LUPARENSE FC CONTRO LA SOCIETÀ RESANA CSM 2010 ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 745 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PASINATO ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.

RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ ASD ACADEMY LUPARENSE FC CONTRO LA SOCIETÀ RESANA CSM 2010 ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 745 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PASINATO ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.

Con atto 10 maggio 2019, la Società ASD Academy Luparense FC ha adito tempestivamente questo Tribunale Federale, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa il 15 aprile 2019 e comunicata in data 3 maggio 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della Società Resana CSM 2010 ASD del complessivo importo di euro 760,38, a titolo di premio di preparazione e penale, in seguito al tesseramento del calciatore Pasinato Alex. Deduce l’ASD Academy Luparense FC, che la Commissione Premi avrebbe errato a quantificare il premio di preparazione dovuto alla Resana CSM 2010 ASD quale “ultima” società avente diritto, anziché quale “penultima” società.

Infatti, considerato che il tesseramento del calciatore fondante il premio ex art 96 NOIF si è verificato nella stagione sportiva 2017/2018, andrebbero prese in considerazione le tre precedenti stagioni nella quali per l’ultima, quella 2016/2017, il Pasinato era tesserato con la Società ASD Piombinese Calcio e non con la Società Resana CSM 2010 ASD, titolare del tesseramento nelle altre due stagioni 2015/2016 e 2014/2015.

La Società controparte ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione dell’8 Luglio 2019.

Il reclamo deve essere accolto.

È stato infatti accertato presso gli Uffici Federali, che nella stagione 2016/2017 il calciatore Pasinato è stato effettivamente tesserato con al ASD Piombinese Calcio come dedotto dalla reclamante Società e quindi la Resana CSM 2010 ASD deve essere ritenuta penultima società avente diritto al premio e non ultima.

Deve quindi essere rideterminato il premio dovuto dalla Società reclamante nella misura che viene quantificata in parte dispositiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo della società ASD Academy Luparense FC e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Condanna la società ASD Academy Luparense FC al pagamento del premio dovuto alla società Resana CSM 2010 ASD quale penultima società avente diritto al premio, che ridetermina nella misura di € 221,20 oltre ad € 33,18 a titolo di penale.

Nulla per la tassa.

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