F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 31 Luglio 2019 (dispositivo) RICORSO EX ARTT. 91 CGS E 99BIS NOIF DELLA SOCIETÀ ASD CURA CALCIO (GIÀ ASD TUSCIAFOGLIANESE CALCIO) CONTRO LA SOCIETÀ US SASSUOLO CALCIO SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 257 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE SERNICOLA LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.6.2019. Con reclamo del 3.6.2019 la ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianese Calcio) adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il la certificazione del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF

 

RICORSO EX ARTT. 91 CGS E 99BIS NOIF DELLA SOCIETÀ ASD CURA CALCIO (GIÀ ASD TUSCIAFOGLIANESE CALCIO) CONTRO LA SOCIETÀ US SASSUOLO CALCIO SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 257 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE SERNICOLA LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.6.2019.

Con  reclamo  del  3.6.2019  la  ASD  Cura  Calcio  (già  ASD  Tusciafoglianese  Calcio)  adiva  la Commissione Premi al fine di ottenere il la certificazione del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF

 

relativo all’atleta Leonardo Sernicola, tesserato per la stagione 2011/2012 con la ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianese Calcio) e tesserato per la US Sassuolo Calcio Srl a titolo pluriennale, ed esordiente in serie A IL 26.5.2019 nella partita del Atalanta Sassuolo.

Con provvedimento del 17.5.2019, di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E, la Commissione Premi, precisava di non certificare il premio richiesto dalla ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianese Calcio), “in quanto il doppio tesseramento nella unica stagione non ammette il diritto del premio alla carriera “.

Il provvedimento veniva comunicato in data 26.6.2019 e impugnato dalla ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianese Calcio) con reclamo del 11.7.2019.

Sostiene la società reclamante che il provvedimento sarebbe erroneo, anche in relazione alla giurisprudenza di questo Tribunale per essere stato l’atleta tesserato per 30 gg ovvero dal 23.8.2011 con la Fidene Srl, svincolato per inattività della stessa Fidene il 15.9.2011, e tesserato quindi dal 22.9.2011 con essa ricorrente.

Richiedeva pertanto il riconoscimento del premio per la stagione 2011/2012 e la condanna della US Sassuolo Calcio Srl al relativo pagamento.

Non faceva pervenire alcuna controdeduzione la resistente US Sassuolo Calcio Srl e alla udienza del 31.7.19 la vertenza veniva chiamata e decisa

Compariva la difesa della ricorrente ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianese Calcio) e il suo presidente il quale, a specifica domanda, precisava che il relativo campionato della stagione 2011/2012 era iniziato il 1.10 di quell’anno.

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Ritiene opportuno questo Tribunale richiamare alcuni concetti relativi ai requisiti, da un lato relativi al tesseramento per la stagione e alla sua durata di tesseramento, e dell’altro, al suo interno, la significatività dell’addestramento, sviluppati dal legislatore sportivo sia in relazione al Premio di preparazione che in relazione al Premio alla carriera.

Sul primo argomento, ovvero la durata del tesseramento, occorre ricordare che l’art 96 NOIF recita, relativamente al premio di preparazione

Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio

La norma pertanto indica una condizione essenziale per il diritto alla percezione del premio di talché è imprescindibile che sussista un vincolo (o due in successione per svincolo) in ogni caso per l’intera stagione. Sull’argomento il Tribunale ha più volte precisato che non deve intendersi pedissequamente il tesseramento intero dal 1.7/30.6 dell’anno successivo, e che invece per intera stagione debba intendersi la stagione agonistica, con ciò accettando tesseramenti dall’inizio dei campionati (settembre/1.10 di ogni anno)

La norma dell’art 99 bis relativamente al premio alla carriera così recita

“… Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive,

E’ ben chiaro che, dal tenore letterale dell’art 99 bis, il rigore previsto dall’art 96 NOIF sia evidentemente attenuato, omettendo il legislatore il termine INTERA, ma ciò non toglie che la sussistenza del tesseramento per una stagione sportiva debba ritenersi condizione rilevante anche per la esigibilità del premio alla carriera.

Va perciò ribadito il principio in base al quale per stagione sportiva debba intendersi la stagione agonistica, non richiedendo, la norma, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, il rigoroso tesseramento dalll’1.7al 30.6 dell’anno successivo.

Orbene, anche a seguito delle precisazioni alla udienza, formulate dal Presidente della società ricorrente, è ben chiaro che l’atleta Sernicola abbia partecipato sin dall’inizio alla attività agonistica della stagione sportiva 2011/2012.

Da ciò può desumersi che la condizione prevista dalla norma ovvero un tesseramento per la stagione agonistica si sia maturata.

L’altro argomento, oggetto della riflessione sulla applicazione della norma, è di fatto il passaggio della decisione che la reclamante ha impugnato, ovvero la circostanza che l’atleta sia stato tesserato per la stessa in un secondo momento, e dopo un primo tesseramento presso la Fidene Srl a far data dal 23.8. al 22.9, allorché veniva svincolato per inattività della società stessa Fidene Srl

La Commissione Premi nel denegare la certificazione ha ritenuto che … in quanto il doppio tesseramento nella unica stagione non ammette il diritto del premio alla carriera.

Orbene è di tutta evidenza che la società Fidene Srl non abbia svolto nei soli 30.gg durante i quali l’atleta è stato per lei tesserato, a suo favore, nessuna attività di addestramento significativa e rilevante, tale da renderla meritevole, secondo la prescrizione della norma, alla percezione del premio alla carriera per l’esordio in serie A

E’ invece evidente che la società reclamante sin dal settembre dello stesso anno e ciò fino alla scadenza del vincolo al 30.6.12, abbia svolto la rilevante, decisiva e incisiva attività di addestramento, concretizzatasi anche nella partecipazione integrale al campionato 2011/2012.

E’ conseguenziale perciò che la società effettivamente meritevole del premio, alla luce della norma e secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, sia necessariamente colei che per la durata del tesseramento, abbia effettivamente svolto attività significativa di addestramento per il giovane atleta.

Il provvedimento impugnato è pertanto erroneo, laddove ha motivato il proprio diniego alla sola valutazione della circostanza che la ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianese Calcio) fosse stata cronologicamente la seconda società a tesserare il Sernicola, omettendo di valutare che invece la stessa società avesse svolto in modo preponderante, se non addirittura assoluto, il ruolo in argomento, nel mentre i 30gg di tesseramento presso la Fidene Srl debbano ritenersi a tali fini assolutamente irrilevanti.

La Commissione Premi avrebbe dovuto fare propria la medesima riflessione e certificare il premio a favore della reclamante nella misura di € 18.000,00, pari ad un anno di tesseramento ovvero 2011/2012.

A tanto provvede il Tribunale, in riforma del provvedimento impugnato, dichiarando dovuto alla società ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianese Calcio) e dalla US Sassuolo Calcio Srl il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF per € 18.000 relativo alla stagione 2011/2012.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

annulla il provvedimento della Commissione Premi del 17.5.2019 e, accertato il diritto al premio alla carriera per il calciatore Sernicola Leonardo, dichiara la società US Sassuolo Calcio Srl tenuta a corrispondere l’importo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) a titolo di premio alla carriera per la ss. 2011 – 2012, a favore della società ASD Cura Calcio (già ASD Tusciafoglianese Calcio).

Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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