F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 748 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRONE MARIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.
RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 748 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PERRONE MARIO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 15.04.2019.
Con ricorso 23 febbraio 2019 la ASD SSD Capua adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della US Salernitana 1919 Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato per la prima volta con vincolo “giovane di serie”, nella stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Perrone Mario.
Con decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 9/E del 15 aprile 2019 la Commissione Premi, riconoscendo la ASD SSD Capua quale società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF, condannava la US Salernitana 1919 Srl al pagamento dell’importo complessivo di € 10.783,50, di cui € 7.189,00 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD SSD CAPUA ed € 3.594,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
Con reclamo del 8 maggio 2019 la US Salernitana 1919 Srl ha proposto rituale impugnazione dinanzi a questo Tribunale eccependo in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto dalla ASD SSD CAPUA alla Commissione Premi, per non averle mai notificato o comunicato quest’ultima alcuna richiesta di cui all’art. 96 NOIF. Nel merito, la US Salernitana 1919 Srl ha contestato il diritto al premio di preparazione, in quanto il calciatore era stato tesserato con l’ASD SSD CAPUA solo per il periodo dal 25 settembre 2014 al 28 dicembre 2016 (e quindi per un periodo inferiore a 6 mesi per la stagione 2016/2017). Diversamente per la stagione sportiva 2016/2017 il calciatore è stato tesserato per un periodo superiore a sei mesi con la società Mariano Keller e per un’intera stagione sportiva 2017/2018 con la società Materdei.
La ASD SSD Capua, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, ha inviato controdeduzioni solo il giorno dell’udienza di trattazione del presente reclamo, quindi tardive e inammissibili.
La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17 giugno 2019.
Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
L’art. 96 NOIF stabilisce, infatti, che ai fini del premio di preparazione, vengono prese in considerazione “le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni”. Per pacifica e consolidata giurisprudenza l’ulteriore requisito – richiesto dal su richiamato articolo 96 NOIF – del tesseramento “per almeno una intera stagione sportiva”, deve intendersi al di là del puro riferimento temporale come periodo significativo di tesseramento cioè idoneo ad una concreta e significativa preparazione sportiva dell’atleta.
Nel caso di specie, risulta pacifico che le società titolari del vincolo idoneo all’insorgenza del diritto al premio, sono state esclusivamente le società Mariano Keller e Materdei; di conseguenza, alcun diritto può vantare la ASD SSD Capua nei confronti della US Salernitana 1919 Srl e questo anche in considerazione del breve periodo di formazione maturato nella stagione sportiva 2016/2017.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla società US Salernitana 1919 Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisone della Commissione Premi.
Nulla per la tassa.
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