F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 155 DELLA SOCIETÀ SS AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASC D L’AQUILA MONTEVARCHI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 594 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OCCHIOLINI TOMMASO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.02.2019.

RECLAMO N°. 155 DELLA SOCIETÀ SS AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASC D L’AQUILA MONTEVARCHI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 594 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OCCHIOLINI TOMMASO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.02.2019.

Con reclamo spedito a mezzo pec in data 8 marzo 2019 la Società SS Arezzo Srl ha adito il Tribunale Federale avverso la delibera pubblicata nel C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, notificata il successivo 01 marzo, con la quale la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a versare la somma di € 12.166,00 in favore della Società ASCD L’Aquila Montevarchi e € 5.701,50 a titolo di penale in favore della FIGC, a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, a seguito del tesseramento pluriennale del calciatore  Occhiolini Tommaso.

Assume la reclamante Società la assoluta illegittimità ed erroneità della delibera impugnata per l’insussistenza, nel caso di specie del requisito di cui all’art. 96 comma 1 NOIF per il riconoscimento del premio di preparazione in oggetto, consistente nella mancanza di qualsivoglia tesseramento, per qualsiasi sodalizio calcistico, del calciatore Occhiolini Tommaso nella stagione sportiva 2017/2018, stagione immediatamente precedente alla stipula del vincolo pluriennale con lo status di "giovane di serie", avvenuta nell'annata 2018/2019 con conseguente annullamento della gravata pronuncia.

Afferma la reclamante di avere tesserato il calciatore in data 13 Settembre 2018 e, quindi nella stagione sportiva 2018/2019 ma che nella precedente stagione 2017/2018 il calciatore non risultava tesserato per nessuna Società e che tale circostanza, risulta peraltro anche confermata da controparte, per cui ne deduce, secondo quanto previsto dall’art. 96, 1° comma, NOIF, l’insussistenza del diritto al premio di preparazione preteso dalla ASD L’Aquila Montevarchi.

A sostegno cita una precedente decisione di Questo Tribunale il quale ha deciso in tal senso, diversamente dalla Commissione Premi, la cui decisione è certamente basata su una interpretazione del disposto dell’art. 96 comma 1, delle NOIF completamente abnorme e fuorviante. Più esattamente, la reclamante sostiene che il Giudicante di primo grado abbia riconosciuto il Premio di Preparazione in favore dell'odierna resistente sulla base del “....tesseramento effettuato in data 13 settembre, seppur il calciatore de quo non risultasse formalmente tesserato per alcun Sodalizio nella stagione sportiva immediatamente precedente (rectius ... 2017/2018) a quella della sottoscrizione del vincolo pluriennale 18 Settembre 2018 -stagione sportiva 2018/2019), fondando il  proprio convincimento su una valutazione del  dettato  normativo in  parola assolutamente forzata ed acritica, tale da giungere a svuotare di ogni validità ed efficacia l’intera disciplina sui Premi di Preparazione, facendo così prevalere un dato fattuale rispetto al formale tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del vincolo pluriennale.

Con riferimento, pertanto, all'asserita partecipazione del giocatore relativamente alla stagione sportiva 2017/2018, la società reclamante aggiunge che la stessa strida inesorabilmente con le risultanze dell'anagrafica federale AS400; in ogni caso, la circostanza che il giocatore avrebbe giocato per la reclamante sebbene formalmente non tesserato, avrebbe effetti esclusivamente ai fini disciplinari, nel caso in cui ciò venisse effettivamente accertato. Certamente nessuna valenza probatoria può assumere questa circostanza invocata da parte avversa rispetto al riconoscimento del Premio di Preparazione.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento della delibera impugnata ed inoltre l’estromissione ex officio dal fascicolo processuale delle ulteriori memorie e documenti prodotti dall'odierna resistente dinnanzi alla Commissione Premi, risultando totalmente tardive ed irrituali, con inevitabile declaratoria di inammissibilità e/o inutilizzabilità delle stesse.

La ASCD L’Aquila Montevarchi, regolarmente notiziata del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali deduceva l’infondatezza dei motivi di reclamo, facendo presente che, nel motivare l'istanza innanzi la Commissione Premi, aveva prodotto una serie di Comunicati Ufficiali a dimostrazione della sussistenza di rapporto di tesseramento fra il calciatore sig. Occhiolini e la società SS Arezzo Srl nel corso della stagione sportiva 2017/2018, atteso che, dai tabulati federali, non risultava  annotato tale vincolo.

E a sostegno, ad integrazione della documentazione già prodotta con il ricorso del 20 Novembre 2018, depositava ulteriori 2 (due) distinte di gara relative a due partite della categoria Under 15 - Serie C della SS Arezzo Srl disputate nel corso della stagione sportiva 2017 - 2018, da cui si evinceva l'inserimento in distinta del calciatore sig. Tommaso Occhiolini, chiedendo il rigetto del gravame ed, in subordine, invitava l’adito Tribunale a trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni necessario approfondimento.

All’udienza del 20 maggio 2019, a seguito della discussione delle parti, la vertenza veniva posta in riserva ed alla successiva udienza dell’08 giugno 2019, a scioglimento della riserva assunta, veniva decisa.

Il reclamo della SS Arezzo Srl è fondato nei limiti di cui infra e va accolto.

Invero, dallo storico del calciatore emerge che questi è stato tesserato con vincolo annuale come giovane per tutte le stagioni dalla 2004/2005 sino alla 2013/2014, mentre per  la  stagione sportiva 2017/2018 il calciatore medesimo non è stato tesserato da alcuna Società. Solo il successivo 13.09.2018 (stagione sportiva 2018/2019) il calciatore Occhiolini Tommaso è stato tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla Società SS Arezzo Srl.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, come del resto anche richiamato dalla società Arezzo (cfr. reclamo n° 181 della Società AC Real Siti contro la Società G&T Ortanova in C.U. n. 22/TFN – Sezione Vertenze Economiche – Stagione Sportiva 2015/2016) che, poiché l’art. 96, 1° comma NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio le Società che abbiano per la prima volta tesserato il calciatore come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, quando nella precedente stagione il calciatore sia stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale, va da sé che la sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione.

Ciò trova ratio nella necessità che sussista continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso Società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Senonché nel caso di specie, tra l’ultimo tesseramento con vincolo annuale ed il primo con vincolo pluriennale è intercorsa una stagione sportiva nel corso della quale il calciatore Occhiolini non è stato tesserato da alcuna Società, con la conseguenza che non può ritenersi realizzata la fattispecie di cui al suddetto art. 96, 1° comma, NOIF.

La decisione della Commissione Premi deve dunque essere annullata.

La comprovata dedotta partecipazione del giocatore ai campionati nella stagione sportiva 2017- 2018, sebbene in assenza di un valido ed effettivo tesseramento da parte della società reclamante, comunque, oltre ad essere già oggetto di indagine federale all’esito della quale potranno scaturire eventuali sanzioni di tipo di disciplinare, se ed in quanto verrà effettivamente accertata la suddetta circostanza, potrà essere, altresì, fonte autonoma di richiesta di risarcimenti danni da parte dell’odierna società resistente per avere volontariamente la reclamante, a causa del consapevole comportamento tenuto, impedito il sorgere del diritto al premio di preparazione a favore della consorella ASCD l’Aquila Montevarchi.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

a scioglimento della riserva assunta, accoglie il reclamo presentato dalla società SS Arezzo Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

 

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