F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 166 DELLA SOCIETÀ SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE – LND DEL 27.03.2019.

RECLAMO N°. 166 DELLA SOCIETÀ SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE - LND DEL 27.03.2019.

Con atto 1 aprile 2019, la SSD Correggese Calcio 1948 a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 27 marzo 2019 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Luigi Palumbo, del complessivo importo di euro 1.725,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018. Deduce la SSD Correggese Calcio 1948 a rl che il calciatore Palumbo avrebbe invero ricevuto la complessiva somma di euro 8.050,00, anche superiore a quanto dovutogli in forza dell’accordo economico pari ad euro 7.500,00, e quindi la delibera impugnata deve essere riformata.   L’odierna  appellante  innanzi  alla  CAE  aveva  dedotto  le  medesime  circostanze  ma  la  sua costituzione è stata ritenuta inammissibile.

Il calciatore Luigi Palumbo ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la tardività dei motivi di reclamo, attesa la rilevata inammissibilità degli stessi innanzi alla CAE e nel merito, la circostanza che parte della somma di euro 8.050,00 era imputabile a spese e quindi riteneva comunque dovuto l’importo di euro 1.725,00 a titolo di saldo dell’accordo.

Ritenuta ammissibile la difesa di merito della Società, il Tribunale ha convocato le parti per avere chiarimenti in ordine alle modalità dei pagamenti tra le stesse intercorsi.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 17 giugno 2019.

Il reclamo deve essere accolto.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni della SSD Correggese Calcio 1948 a rl svolte innanzi alla CAE e in questa sede ribadite, sono ammissibili.

L’invio, in prima istanza, delle controdeduzioni alla richiesta del calciatore a mezzo pec sono invero rituali e la Società non era stata in grado di dimostrarlo esclusivamente per una causa di forza maggiore che ha impedito al procuratore della stessa di presenziare personalmente alla udienza CAE e dare evidenza documentale dell’avvenuta comunicazione alla controparte.

Detto procuratore ha infatti dato prova documentale non solo del tempestivo invio a mezzo pec delle controdeduzioni ma anche del proprio impedimento (motivi sanitari della consorte in stato di gravidanza) che deve essere ritenuto legittimo, con la conseguente remissione in termini e piena ammissibilità delle difese.

Nel merito, è emerso che il calciatore ha effettivamente percepito tutto quanto dovutogli: sono comprovati per tabulas pagamenti in favore del Palumbo per complessivi euro 8.050.00. L’eccezione del calciatore per la quale alcune somme si riferirebbero a rimborsi spese, non è condivisibile in quanto l’accordo economico sottoscritto dalle parti prevede due possibilità di compenso: forfetario, comprensivo delle spese, ovvero in alternativa fisso, oltre al rimborso spese. Avendo  nel  caso  di  specie  le  parti  optato  per  il  rimborso  forfetario  di  euro  7.500,00,  resta irrilevante a quale titolo i pagamenti vengano eseguiti, dovendoli comunque ricondurre alla somma forfetaria concordata.

 Dalla audizione della parti è emerso che verosimilmente tra le parti sono intercorsi ulteriori intese di carattere economico, ma le uniche che possono trovare tutela in questa sede, sono quelle formalizzate nei modi riconosciuti dall’ordinamento federale.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese attesa la reciproca confusione emersa nei pagamenti avvenuti inter partes.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società SSD Correggese Calcio 1948 a rl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della CAE - LND. Spese compensate.

Dispone restituirsi la tassa.

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