F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CETRANGOLO GIULIO, PUBBLICATA NEL C.U. 302/CAE – LND DEL 24.04.2019.

 

RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CETRANGOLO GIULIO, PUBBLICATA NEL C.U. 302/CAE - LND DEL 24.04.2019.

Con reclamo del 14.02.2019 il calciatore Giulio Cetrangolo adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ASD Igea Virtus Barcellona al pagamento dell’importo di € 1.196,63, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ASD Igea Virtus Barcellona in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2018/2019.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 320/CAE del 24.04.2019, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la ASD Igea Virtus Barcellona al pagamento in favore del calciatore Giulio Cetrangolo di euro 1.196,63, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo del 02.05.2019, la ASD Igea Virtus Barcellona ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva che l’importo di cui alla suddetta decisione debba essere ricalcolato, non avendo la Commissione Accordi Economici detratto dall’importo dovuto dalla ASD Igea Virtus Barcellona le ritenute di imposte anticipate dalla società per il calciatore Giulio Cetrangolo (importo totale: euro 527,28), di cui alla Certificazione Unica, priva di data, depositata in atti.

Sostiene, pertanto, la ASD Igea Virtus Barcellona che, detratto il suddetto importo, la somma correttamente calcolata sarebbe pari ad euro 669,72.

Notiziato del reclamo, il calciatore Giulio Cetrangolo ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’avvenuta notifica del reclamo della ASD Igea Virtus Barcellona presso l’indirizzo di residenza del calciatore anziché presso il domicilio eletto (ovvero presso lo studio del suo difensore).

Nel merito, poi, il calciatore eccepisce, relativamente all’avvenuto deposito da parte della società reclamante della Certificazione Unica 2018 a lui riferita, non solo di non aver mai ricevuto prima copia della suddetta certificazione, ma anche l’avvenuta errata indicazione in detta documentazione dell’importo lordo complessivo corrisposto dalla società (euro 2.197,00 anziché il minor importo, effettivamente corrisposto, pari ad euro 1.000,00).

Il calciatore, poi, eccepisce che, in ogni caso, l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari debbano sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, a meno che, circostanza a suo avviso non riscontrabile nel caso in esame, la parte debitrice non abbia dato piena prova dell’avvenuto pagamento degli oneri e delle imposte di legge.

Stante quanto sopra, sostiene il calciatore, la Commissione Accordi Economici avrebbe correttamente calcolato l’importo di cui alla decisione impugnata.

La vertenza è stata decisa all’udienza del 17.06.2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

In  via  preliminare,  in  merito  alle  contestazioni  sollevate  dal  calciatore  Giulio  Cetrangolo relativamente alla regolarità della notifica da parte della ASD Igea Virtus Barcellona del reclamo, si deve osservare che ai sensi dell’art. 38 CGS è espressamente prevista la notifica (alternativa a quella presso il domicilio eletto) presso la residenza del calciatore e che, in ogni caso, l’avvenuta costituzione  del  calciatore  avrebbe  comunque  sanato  ogni  eventuale  vizio  di  notifica;  di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta regolarmente notificato. Tuttavia, quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di riduzione dell’importo di cui alla decisione impugnata non può trovare accoglimento.

In ambito di liquidazione dei crediti pecuniari di cui agli accordi economici intercorsi tra società e calciatori effettuata da questo Tribunale, infatti, si osserva che detta liquidazione debba sempre essere effettuata al lordo delle ritenute contributive e fiscali, a meno che la parte debitrice non abbia dato piena prova dell’avvenuto pagamento degli oneri e delle imposte di legge.

Nel caso in esame, la società reclamante – ovvero la parte debitrice – si limita a depositare la Certificazione Unica relativa alla posizione del calciatore.

La suddetta certificazione, si osserva, ha una valenza meramente fiscale, non costituendo in alcun modo una prova concreta dell’effettivo pagamento delle imposte in essa indicate.

Ne consegue che la ASD Igea Virtus Barcellona non ha fornito una prova concreta del presunto pagamento dalla stessa eccepito e, pertanto, l’importo indicato dalla Commissione Accordi Economici risulta correttamente indicato.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Igea Virtus Barcellona e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND.

Condanna la società reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del calciatore Cetrangolo Giulio, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

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