F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE del 17/06/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE STRANGES MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE – LND DEL 19.12.2018.

 

RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE STRANGES MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE - LND DEL 19.12.2018.

Con reclamo del 18.10.2018 il calciatore Marco Stranges adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSD ACR Messina ARL al pagamento dell’importo di € 1.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale (euro 2.500,00) dovutogli dalla medesima SSD ACR Messina ARL in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 180/CAE del 19.12.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSD ACR Messina ARL al pagamento in favore del calciatore Marco Stranges di euro 1.000,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo del 27.12.2018, la SSD ACR Messina ARL ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva che la decisione della Commissione Accordi Economici sarebbe errata in quanto la medesima SSD ACR Messina ARL avrebbe già provveduto a corrispondere al calciatore l’intero importo di cui all’accordo economico intercorso tra le parti.

Più precisamente, sottolinea la società reclamante, l’importo di cui alla decisione impugnata, ovvero la somma pari ad euro 1.000,00, sarebbe stata corrisposta al calciatore Marco Stranges tramite due assegni bancari, depositati in atti, in merito ai quali la SSD ACR Messina ARL si riservava di depositare successivamente gli attestati di avvenuto incasso richiesti alle relative banche.

Sostiene, pertanto, la SSD ACR Messina ARL che l’intero importo dovuto al calciatore Marco Stranges in virtù del suddetto accordo economico sarebbe stato regolarmente corrisposto e che, pertanto, la decisione della Commissione Accordi Economici sarebbe meritevole di annullamento. Notiziato del reclamo, il calciatore Marco Stranges ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per genericità dello stesso e, nel merito, la carenza probatoria degli assegni depositati dalla SSD ACR Messina ARL, in quanto sprovvisti di data e luogo di emissione.

Con memoria del 31 gennaio 2019 la SSD ACR Messina ARL depositava copia degli attestati di avvenuto incasso dei due suddetti assegni rilasciati dalle relative banche e, di conseguenza, all’udienza del 15 aprile 2019 il calciatore Marco Stranges chiedeva termine per controdedurre. Con memoria, dunque, del 14 maggio 2019 il calciatore Marco Stranges rilevava, in via preliminare, l’inammissibilità di tutto quanto depositato dalla SSD ACR Messina ARL successivamente al ricorso introduttivo della procedura in quanto tardivo e, nel merito, eccepiva, in ogni caso, la riferibilità dei due assegni depositati dalla società reclamante non all’importo di €1.000,00 di cui alla decisione impugnata, bensì al diverso importo già corrisposto e non contestato (euro 1.500,00).

A dimostrazione di detta circostanza, poi, il calciatore Marco Stranges depositava una dichiarazione scritta del sig. Francesco Lamazza, direttore sportivo della SSD ACR Messina ARL nella stagione sportiva 2017/2018, nella quale veniva confermato quanto rappresentato dal calciatore  stesso.

Successivamente, in data 19 maggio 2019, la SSD ACR Messina ARL depositava una dichiarazione scritta del sig. Piero Russo, dirigente accompagnatore della SSD ACR Messina ARL, il quale confermava la riferibilità dei due assegni in esame (euro 1.000,00) all’importo di cui alla decisione impugnata.

All’udienza del 17 giugno 2019 le parti hanno rappresentato a questo Tribunale di aver raggiunto un accordo transattivo, depositato in atti, e, di conseguenza, hanno rinunciato congiuntamente agli atti del procedimento.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

visto l’accordo transattivo e la rinuncia agli atti, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone addebitarsi la tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it