F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 168 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BETTINI DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

RECLAMO N°. 168 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BETTINI DOMENICO, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

Con atto 11 aprile 2019, la società SSD ACR Messina a rl ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 27 marzo 2019 e comunicata in data 4 aprile 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Domenico Bettini, del complessivo importo di euro 6.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

Deduce la SSD ACR Messina, che – come già dedotto innanzi alla CAE - il calciatore avrebbe rinunciato al residuo saldo dovutogli quando, in seguito ad un grave infortunio, si sarebbe “autosospeso lo stipendio”.

La reclamante ha prodotto a riprova della suddetta circostanza, copie di articoli di stampa di settore e lamenta che la CAE, in ogni caso, non avrebbe motivato in ordine a tali motivi di difesa.

Il calciatore Bettini ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l’inammissibilità del reclamo perché generico e sostanzialmente ripetitivo dei medesimi motivi dedotti innanzi alla CAE e, nel merito, l’assenza di qualsiasi prova in ordine alla sua asserita rinuncia al residuo compenso dovutogli.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che la decisione della CAE non può essere ritenuta viziata nella motivazione in quanto la stessa, seppur succinta, è sufficiente – trattandosi tra l’altro di pronuncia non proveniente da organo non di giustizia in senso stretto – a ritenere che le difese della società sono state comunque esaminate e valutate dalla Commissione.

Nel merito, la deduzione difensiva della società in ordine alla asserita rinuncia del calciatore al residuo compenso, anche se attraverso un riferimento negli articoli di giornale in atti, è stata negata dal calciatore ed rimasta priva di qualunque conferente sostegno probatorio.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSD a rl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Bettini Domenico, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

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