F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASSARO RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

 

RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASSARO RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

In data 2.10.18, il calciatore Cassaro Riccardo proponeva reclamo innanzi alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., chiedendo la condanna della società ACR Messina SSD ARL al pagamento dell’importo di euro 3.900,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina SSD ARL in virtù dell’accordo economico sottoscritto inter partes in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Commissione Accordi Economici, con decisione del 19.12.2018, prot. 57/CAE/2018-19, pubblicata nel C.U. n. 179/CAE del 19.12.2018, accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la società ACR Messina SSD ARL, “al pagamento in favore del sig. Riccardo Cassaro della somma di euro 3.900,00”, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

In data 27.12.2018, la società ACR Messina SSD ARL presentava reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche, notificato, nella medesima data a controparte, chiedendo la riforma della suddetta decisione della CAE.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rilevava che l’importo di cui alla suddetta decisione (€ 3.900,00), non sarebbe stato dovuto, in quanto, nel corso della stagione 2017/2018, la ACR Messina SSD ARL avrebbe inflitto al calciatore tre ammende, una dell’importo di € 1.300,00 per essersi rifiutato di effettuare senza alcuna giustificazione gli allenamenti nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017, un’altra dell’importo di € 600,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva.

Sosteneva, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 1.900,00, dovuta dal calciatore in virtù delle suddette sanzioni, doveva essere oggetto di compensazione con l’importo dovuto dalla società medesima in virtù della decisione impugnata e che, di conseguenza, il calciatore Riccardo Cassaro avrebbe avuto diritto al pagamento della minor somma di € 2.000,00.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Riccardo Cassaro ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l’inammissibilità della documentazione depositata per la prima volta in sede di gravame, l’inammissibilità dell’appello per genericità ex art. 33 co. 6 CGS, nel merito l’inammissibilità e/o illegittimità delle multe arbitrarie operate dalla società; ne chiedeva il rigetto con richiesta di condanna alle spese a carico della società appellante.

La vertenza è stata discussa e decisa all’udienza del 20.5.2019, prima della quale la società reclamante ha offerto al calciatore, in via transattiva, l’importo pari ad € 3.900,00, a saldo e stralcio, con rinuncia alle richieste sulle contestazioni disciplinari. Nessuno per il calciatore compariva  all’udienza.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto dedotto dalla società reclamante relativamente alla richiesta di compensazione dell’importo di cui alla decisione impugnata con l’importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento.

Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sull’obbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

In ogni caso, restando ferma l’irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva, comunque, come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 92, comma 4, NOIF.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL, non può trovare accoglimento comunque per la sua infondatezza.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Cassaro Riccardo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

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