F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 604 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SALAMONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

RECLAMO N°. 163 DELLA SOCIETÀ ASD CAPANNE CALCIO 1989 CONTRO LA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 604 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SALAMONE LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo del 21 marzo 2019 la ASD Capanne Calcio impugnava la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 7/E del 21 febbraio 2019 (trasmessa alle Parti in data 15 marzo 2019), con la quale era stata condannata a pagare in favore della APD Sport Valdarno il premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Salamone Leonardo.

La reclamante lamentava in primo luogo di non aver mai ricevuto il ricorso innanzi la Commissione Premi e di aver dunque appreso della vertenza solamente a seguito della comunicazione della decisione oggi impugnata. La reclamante rilevava poi come fosse in possesso di una liberatoria a firma del sig. Roberto Cardellini e contestava allo stesso tempo i poteri del dimissionario Presidente Giovanni Gronchi ad agire per la richiesta del premio in questione.

La APD Sport Valdarno presentava controdeduzioni in data 18.4.2019, con cui rilevava l’avvenuta spedizione dell’atto di primo grado a controparte all’indirizzo presente nell’anagrafica federale, il reclamo risultava poi ritornato al mittente per compiuta giacenza.

Quanto ai poteri del Presidente Gronchi precisava che questi risultavano dei documenti federali e che le vicende societarie relative alla dirigenza ed alla gestione del sodalizio erano sempre rimaste all’interno della società e non si sono erano mai perfezionate con un ipotizzato cambio di gestione. La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

In primo luogo deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della APD Sport Valdarno, trasmesse in data 18.4.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni dalla ricezione del ricorso (avvenuta il 5.4.2019) di cui all’art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

Il reclamo è comunque infondato e deve respingersi.

Quanto al mancato ricevimento dell’atto di primo grado da parte della ASD Capanne Calcio, lo stesso risulta spedito all’odierna reclamante presso l’indirizzo presente in anagrafica federale; da verifiche effettuate presso il servizio postale on-line tale spedizione risulta poi essere stata riconsegnata al mittente per compiuta giacenza. Sul punto è inoltre opportuno precisare che l’indirizzo utilizzato dalla APD Sport Valdarno in primo grado è il medesimo a cui la Commissione Premi ha spedito la decisione oggi impugnata e correttamente ricevuta. Il giudizio di primo grado risulta dunque correttamente instaurato.

Quanto al merito della vicenda sulla base dell’organigramma ufficiale della FIGC, acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. Giovanni Gronchi, al contrario il sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società. La presunta liberatoria rilasciata alla ASD Capanne Calcio (peraltro mai prodotta in questa sede) e relativa al calciatore Salamone non può dunque ritenersi valida ed efficace.

Il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno e la decisione della Commissione Premi merita conferma.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Capanne Calcio 1989 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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