F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 158 DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 608 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCAGLIONE GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

RECLAMO N°. 158 DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ 1924 SUNO FCD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 608 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCAGLIONE GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 21.2.2019.

Con reclamo notificato via pec in data 13.03.2019, la società Aurora Pro Patria 1919 Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21.02.2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società 1924 Suno FCD, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Scaglione Giacomo, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 16.424,10, di cui € 12.166,00 a titolo di premio, ed € 4.258,10 a titolo di penale.

La Aurora Pro Patria 1919 Srl, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che – nella fattispecie in questione – il premio di preparazione non sarebbe dovuto in quanto non risulterebbe soddisfatto il requisito previsto dall’art. 96, comma 2, NOIF secondo cui “il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”. A riguardo, la reclamante rilevava come il calciatore Scaglione risultava tesserato per la società resistente dal 11.01.2016 al 30.06.2016.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva decisa nella riunione del 20 maggio 2019. L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Come correttamente enunciato dall’appellante, il premio di preparazione è regolato dall’art. 96 NOIF che indica la sussistenza di una condizione essenziale ovvero “… Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”, nonché la ulteriore Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.…”

Verificatasi tale condizione all’interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l’atleta per l’intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo all’addestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale.

Ciò posto, analizzando il dato testuale della norma in esame, e la ratio sottesa all’istituto, codesto Tribunale ha già più volte sostenuto come il requisito della integrità della stagione sportiva deve essere interpretato in maniera appropriata e pertinente al singolo caso, ma senza stravolgerne il dettato.

In pratica, ai fini del diritto al premio di preparazione, non si ritiene necessario che il tesseramento abbia durata esattamente coincidente con la stagione sportiva (1 Luglio / 30 giugno- durata quasi mai effettivamente concordata tra giocatori e società) ma che abbia rilevanza in  ragione  della effettiva durata dei campionati cui l’atleta e la società partecipino.

In tal senso, attualizzando la norma e rendendola coerente con la prassi seguita nel contesto che ci occupa, lo scrivente Tribunale ha ritenuto che – ai fini dell’applicazione della disciplina del premio di preparazione - sia necessario che il tesseramento presso la stessa società duri per un lasso di tempo sufficiente, pari almeno a 6 mesi, affinché possa ritenersi rilevante e significativo con riferimento alla crescita (e quindi alla preparazione) del calciatore stesso.

Tanto premesso, passando alla vicenda in esame, il calciatore Scaglione risulta tesserato per la società resistente, a far data dal 11.01.2016 fino alla fine della stagione sportiva (30.06.2016). Alla luce della disciplina sopra riportata, occorre ritenere come il tesseramento in questione, di durata pari a circa 6 mesi, non possa non aver contribuito alla crescita agonistica del calciatore in maniera rilevante e significativa. In tal senso, si rileva come lo stesso abbia avuto infatti durata maggiore rispetto ad un intero girone di campionato.

Per tali motivi, occorre confermare l’impugnata decisione della Commissione Premi, stante la sussistenza del diritto al percepimento del premio di preparazione in capo alla società 1924 Suno FCD.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società Aurora Pro Patria 1919 Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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