F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 154 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALERMO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 234/CAE-LND del 18.2.2019.

RECLAMO N°. 154 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALERMO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 234/CAE-LND del 18.2.2019.

Con atto del 22.02.2019 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte - la ASD Città di Acireale 1946 ha adito codesto Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata nel C.U. 234/LND del 18.2.2019 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Palermo Francesco, del complessivo importo di euro 1.950,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e l’atleta per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno del proprio reclamo, la Società ASD Città di Acireale 1946 eccepiva la violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità della decisione impugnata per mancata notifica del ricorso di primo grado, così come prescritto dall'art.25 bis comma 4 Regolamento L.N.D.

Il calciatore, pur avendo prodotto della documentazione ed avendo eletto domicilio per il presente giudizio, non presentava controdeduzioni.

La vertenza veniva decisa all’udienza del 20 maggio 2019.

Il reclamo è infondato.

Ed invero, a seguito dell’esame della documentazione prodotta risulta accertata la regolarità della notifica del ricorso di primo grado, come attestato dall'avviso di ricevimento in atti.

Aggiungasi che potrebbero, altresì, individuarsi profili di inammissibilità dell’impugnazione.

Ed infatti, il reclamo risulta generico e privo di qualsivoglia motivazione, posto che la ASD Città di Acireale 1946, a sostegno delle proprie richieste, si è limitata a dedurre di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso di primo grado, così come prescritto dall'art. 25 bis comma 4 Regolamento L.N.D.

Ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS: “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

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