F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD VIS SUBIACO CONTRO LA SOCIETÀ CSS TIVOLI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 466 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIAFFI GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD VIS SUBIACO CONTRO LA SOCIETÀ CSS TIVOLI SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 466 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIAFFI GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Con ricorso datato 14 gennaio 2019 inviato a mezzo Raccomandata AR, a firma non leggibile del legale rappresentante della società ASD Vis Subiaco, è stata impugnata dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, la delibera della Commissione Premi del 24 gennaio 2019, pubblicata nel C.U. 6/E del 24.1.2019, con la quale la suddetta società è stata condannata al pagamento in favore della società CSS Tivoli SSD Srl del premio di preparazione per il calciatore Ciaffi Giovanni.
A sostegno, premettendo di aver la società reclamante fatto crescere calcisticamente il giocatore, veniva rappresentata l’esistenza con la società CSS Tivoli SSD Srl di un accordo verbale volto ad escludere richiesta alcuna di premio da parte di quest’ultima.
In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva decisa all’udienza del 20 maggio 2019.
In via del tutto preliminare non può farsi a meno di evidenziare che il reclamo non risulti redatto su carta intestata della società, né dal tenore dello stesso si evinca alcun elemento, quale l'intestazione e/o il timbro o l'identificazione del legale rappresentante che ha sottoscritto, che possa ricondurlo con certezza alla società ASD Vis Subiaco.
Il reclamo è, comunque, inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni.
Invero la società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall’organo di primo grado in favore del calciatore, sulla scorta della propria partecipazione alla crescita di quest’ultimo e della esistenza, a suo dire, di un presunto accordo verbale tra le società di non richiedere alcun premio, non indicando alcun concreto elemento giuridicamente rilevante, in fatto ed in diritto, per cui la decisione risulterebbe erronea.
Tali doglianze, quindi, rimangono del tutto indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento documentale.
Tutto ciò realizza, pertanto, la fattispecie di cui all’art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione, e comunque in forma generica, sono inammissibili.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Vis Subiaco. Dispone addebitarsi la tassa.
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