F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 150 DELLA SOCIETÀ ASD BOGLIASCO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATHLETIC CLUB LIBERI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 516 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PIRRONE ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

RECLAMO N°. 150 DELLA SOCIETÀ ASD BOGLIASCO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATHLETIC CLUB LIBERI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 516 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PIRRONE ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec il 13 febbraio 2019 la società ASD Bogliasco ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 6/E del 24.01.2019, con la quale è stata condannata al pagamento dell’importo totale di € 826,74, di cui € 718,90 titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Athletic Club Liberi e € 107,84 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno la società reclamante faceva presente di avere provveduto al pagamento del chiesto premio di preparazione già in data 24/09/2018, mediante bonifico della somma di € 650,00, in favore della società ASD Athletic Club Liberi la quale aveva in pari data rilasciato regolare fattura ma di non essere a conoscenza, in quanto mai accaduto prima, di dover trasmettere alla Federazione la liberatoria rilasciata in suo favore il 25 settembre 2018.

A tal fine allegava copia del bonifico e della fattura ricevuta, entrambe datate 24/09/2018, e quietanza liberatoria datata 25/09/2018 ma con timbro di deposito presso la Delegazione di Genova della FIGC apposto in data 14 febbraio 2019.

La società ASD Athletic Club Liberi, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni ma, con pec del 19/02/2019, ha confermato l’avvenuta ricezione del premio per il calciatore Pirrone Andrea ed il rilascio a suo tempo di quietanza liberatoria, per cui la vertenza è stata decisa nella riunione del 20 maggio 2019.

Tanto premesso, si osserva che soltanto in questa sede di gravame è stata data notizia e prodotta dalla reclamante la quietanza liberatoria rilasciata dalla ASD Athletic Club Liberi per il premio relativo al calciatore Pirrone Andrea datata 25/09/2018 e munita di visto apposto in data 14.02.2019 dalla Delegazione Provinciale competente.

La suddetta liberatoria risulta, quindi, depositata dinanzi a questo Tribunale, prima senza visto in allegato al reclamo, e poi, con visto apposto dalla Delegazione Provinciale competente, con pec del 15.02.2019, pertanto, solo successivamente alla decisione assunta dalla Commissione Premi in data 24.01.2019.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l’avvenuta produzione della quietanza liberatoria determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società ASD Bogliasco limitatamente al premio. Conferma il pagamento della penale.

Dispone restituirsi la tassa.

 

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