F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 446 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ABITINO LUIGI), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.2.2019.

RECLAMO N°. 132 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SSC CAPUA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 446 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ABITINO LUIGI), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.2.2019.

Con reclamo n. 446 del 8-12.11.18 la società ASD SCC Capua adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti del US Salernitana 1919 Srl, del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Luigi Abatino, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla US Salernitana 1919 Srl il 6.9.2018 per il campionato di serie B e tesserato per la ASD SCC Capua nella stagione 2015/2016, quale penultima società.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 6/E del 24.1.2019, comunicata alla US Salernitana 1919 Srl in data 29.1.19, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD SCC Capua quale penultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo al calciatore Luigi Abatino, condannava la US Salernitana 1919 Srl al pagamento dell’importo totale di € 10.783,50, di cui € 7.189,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD SCC Capua ed € 3.594,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Con reclamo comunicato in data 1.2.19 la US Salernitana 1919 Srl impugnava la suddetta decisione, contestando di non aver avuto nessuna notizia della istaurazione del giudizio, se non con la comunicazione della decisione; nel merito assumeva che nella stagione 2017/18 l’atleta Luigi Abatino risultava tesserato per la Mater Dei, nella stagione precedente per la Capodrise dal 3.11.16 e poi trasferito in corso di stagione a favore della stessa Mater Dei dal 14.2.17; da ciò conseguirebbe che questa due società sarebbero l’ultima e la penultima previste dall’art 96 NOIF, con conseguente inesistenza di qualsivoglia titolo a favore della ASD SCC Capua.

La ASD SCC Capua resisteva con memoria, nella quale contestava che nella stagione 2016-2017 la società Capodrise, così come la Mater Dei, potessero essere considerate come meritevoli del premio, atteso il breve periodo durante il quale avrebbero tesserato il calciatore; confermava la regolare notifica, per compiuta giacenza, del ricorso introduttivo.

Alla udienza del 20.5.2019 alla presenza dell’avvocato della sola appellante, la vertenza veniva decisa.

Preliminarmente va analizzata l’eccezione pregiudiziale proposta dalla US Salernitana 1919 Srl relativa alla asserita mancata comunicazione del ricorso introduttivo di questo giudizio. L’eccezione è infondata. In atti vi è prova dell’invio e della ricezione del plico raccomandato non ritirato dalla US Salernitana 1919 Srl per compiuta giacenza 8-12-17.11.18. La notifica pertanto è pienamente valida.

Nel merito il reclamo va accolto, per i diversi motivi qui di seguito esposti.

Il premio di preparazione è regolato dall’art 96 NOIF che indica la sussistenza di una condizione essenziale ovvero …”Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”, nonché la ulteriore Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.…

Verificatasi tale condizione all’interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l’atleta per l’intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo all’addestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale.

Va anche precisato che, da un lato, se all’interno della medesima stagione il calciatore si sia trasferito presso altra società, questo Tribunale con principio consolidato e condiviso anche in II grado, ha ritenuto meritevole del premio la società, tra le due che si sono succedute nella stagione, che abbia effettivamente impartito un addestramento significativo, indicando nel semestre il limite temporale al di sotto del quale detta significatività viene a scomparire, e dall’altro che, in mancanza di tesseramento in uno dei tre anni precedenti al tesseramento pluriennale, non si debba ritenere maturata la condizione per l’esigibilità del premio.

Ciò posto, è per tabulas che l’atleta Luigi Abatino sia stato tesserato per la stagione 2015/2016 con la ASD SCC Capua, e per la stagione 2017/2018 con la Mater Dei.

Resta la stagione intermedia 2016/2017; l’atleta è stato tesserato soltanto dal 6.11.16 con la Capodrise e dal 14.2.17 con la Mater Dei.

Sulla base dei principi appena esposti è di tutta evidenza che manchi il tesseramento per l’intera stagione 2016/2017, essendo stato tesserato per la prima volta il 6.11.16.

Ma occorre anche dire che, in ragione del trasferimento nel corso per la residua parte della stagione, non possa nemmeno ritenersi che una delle due società, che si sono succedute nella medesima stagione, abbia impartito all’atleta Abatino un addestramento significativo e tale da giustificare l’intento solidaristico previsto dalla norma.

Invero non può ritenersi tale né il periodo dal 6.11.16 al 14.2.17 durante il quale l’atleta è stato tesserato con la Capodrise, né il periodo dal 14.2.17 al termine della stagione durante il quale l’atleta è stato tesserato con la Mater Dei. Questa stessa riflessione è stata fatta dalla società resistente la quale, nella propria memoria in appello, stigmatizza la brevità del tesseramento del calciatore per ciascuna delle due società che lo hanno tesserato nella stagione 2016/2017 tale da non rendere esigibile il premio a loro favore.

Dimentica però la resistente che, una volta azzerato il tesseramento nella stagione 2016/2017 per le due società in questione (Mater Dei e Capodrise), si rende completamente inapplicabile l’ultima disposizione dell’art 96 comma 2 (Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio), con conseguente inesigibilità del premio, e rende altresì inapplicabile l’altra condizione, ovvero quella relativa alla continuità del tesseramento per gli ultimi 3 anni.

Deve pertanto concludersi che manchi il tesseramento per l’intera stagione 2016/2017, e che per il periodo durante il quale l’atleta è stato tesserato, egli non abbia ricevuto nessun significativo addestramento tale da giustificare la corresponsione del premio.

Il mancato tesseramento per l’intera stagione interrompe pertanto la continuità di tesseramento prevista dalla norma, e rende inesigibile il premio a favore della ASD SCC Capua

Ritiene in fatti lo scrivente collegio che in siffatta materia l’applicazione rigorosa delle norme e dei principi, che ad esse attengono, sia necessaria al fine di evitare tentativi elusivi, rivolti ad evitare, o a creare illegittimi presupposti per la corresponsione del premio.

Appare evidente come nel caso in esame, la legittima aspettativa alla corresponsione del premio sia stato vanificato dal comportamento della o delle società che nel triennio, prima o dopo, hanno tesserato l’atleta in modo incompleto o irregolare, o comunque in modo non aderente alle norme ovvero possano non averlo tesserato affatto.

La delicatezza della materia impone a questo Tribunale una interpretazione letterale dell’art 96 NOIF, senza quindi entrare nelle valutazioni del singolo caso che potrebbero generare una non puntuale e costante interpretazione della norma di riferimento.

Ciò posto ha evidentemente errato la Commissione Premi nell’aver considerato come maturata la condizione di esigibilità del premio per la stagione 2016/2017, laddove manca l’assorbente tesseramento per l’intera stagione dell’atleta Luigi Abatino.

Il mancato tesseramento per l’intera stagione determina comunque l’inesigibilità del premio, cui evidentemente non può accedere la ASD SCC Capua quale penultima per averlo tesserato nella precedente stagione 2015/2016

La  decisione  pertanto  va  riformata,  e,  in  base  alle  suesposte  considerazioni,  deve  essere annullata, non spettando il premio di preparazione alla ASD SCC Capua per i suesposti motivi.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società US Salernitana 1919 Srl e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

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