F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 129 DELLA SOCIETÀ US PRIMIERO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSD UNION FELTRE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 422 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE IAGHER LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E del 12.12.2018.

RECLAMO N°. 129 DELLA SOCIETÀ US PRIMIERO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSD UNION FELTRE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 422 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE IAGHER LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E del 12.12.2018.

Con ricorso n. 422 del 10.07.2018 la società SSD Union Feltre Srl adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società US Primiero ASD al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Iagher Lorenzo, nato il 30.9.2000.

Con delibera in C.U. 5/E del 12.12.2018, il 9.1.2019, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la società US Primiero ASD al pagamento della somma di € 1.255,80, di cui € 1.092,00 in favore della società SSD Union Feltre Srl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 163,80 in favore della FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 15.1.2019, la società US Primiero ASD ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, contestando il riconoscimento del premio di preparazione in favore della SSD Union Feltre Srl quale “unica” titolare del vincolo annuale atteso che negli ultimi tre anni prima del tesseramento pluriennale il calciatore è stato tesserato come “giovane” nella stagione 2016/2017 da essa reclamante US Primiero ASD, nella stagione 2015/2016, come penultima società, dalla SSD Union Feltre Srl, e nella stagione 2014/2015 sempre dalla US Primiero ASD.

La SSD. Union Feltre Srl non ha depositato controdeduzioni.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 20 maggio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

Per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero  (salva  l’individuazione  delle  società  aventi  diritto  nel  triennio  precedente)  e  che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Iagher Lorenzo è stato tesserato per la US Primiero ASD con vincolo annuale nelle stagioni 2014/2015 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la SSD Union Feltre Srl lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione  2015/2016.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la SSD Union Feltre Srl quale unica società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2014/2015 e 2016/2017 nelle quali lo Iagher era tesserato con vincolo annuale con la stessa US Primiero ASD.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società US Primiero ASD e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

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