F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 149 DELLA SOCIETÀ FCD SPAZIO TALENT SOCCER CONTRO LA SOCIETÀ ASD CENTROCAMPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 534 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOPE SIBA GUELADHE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

RECLAMO N°. 149 DELLA SOCIETÀ FCD SPAZIO TALENT SOCCER CONTRO LA SOCIETÀ ASD CENTROCAMPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 534 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOPE SIBA GUELADHE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Con reclamo del 13.11.2018 la società ASD Centrocampo adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Tope Sibe Guedeladhe, tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla FCD Spazio Talent Soccer.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 6/E del 24 gennaio 2019, comunicata alla FCD Spazio Talent Soccer in data 6 febbraio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Centrocampo quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo al calciatore Tope Sibe Guedeladhe, condannava la FCD Spazio Talent Soccer al pagamento dell’importo totale di € 1.883,70, di cui € 1.638,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Centrocampo ed € 245,70 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la FCD Spazio Talent Soccer ha proposto reclamo con atto comunicato in data 11 febbraio 2019.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rileva in primo luogo che nella stagione sportiva 2016/2017, antecedente a quella di cui al tesseramento pluriennale (stagione sportiva 2017/2018), il calciatore non sarebbe stato tesserato per alcun sodalizio sportivo e, pertanto, non vi sarebbe stata la continuità tra tesseramento con vincolo annuale e tesseramento con vincolo pluriennale, necessaria per l’applicazione del premio di preparazione.

In secondo luogo, poi, la FCD Spazio Talent Soccer rileva che, laddove non trovasse accoglimento il primo motivo di gravame, in ogni caso, la ASD Centrocampo avrebbe eventualmente diritto al premio di preparazione, non come unica società avente diritto al premio, bensì come penultima.

Quanto sopra, osserva la società reclamante, in quanto nei tre anni precedenti l’avvenuto tesseramento quale “giovane dilettante” (stagione 2017/2018), il calciatore Tope Sibe Guedeladhe, non considerando la stagione 2016/2017 nella quale non sarebbe stato vincolato con nessuna società, sarebbe stato tesserato nella stagione 2015/2016 con la medesima FCD Spazio Talent Soccer e nella stagione 2014/2015 con la ASD Centrocampo.

Sostiene, dunque, la FCD Spazio Talent Soccer che la ASD Centrocampo avrebbe eventualmente diritto al premio di preparazione per il calciatore Tope Sibe Guedeladhe quale penultima società avente diritto al premio e non come unica, dovendo, per il riconoscimento del premio, prendere in considerazione anche la stessa FCD Spazio Talent Soccer.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ASD Centrocampo non ha inviato controdeduzioni ed il reclamo veniva deciso all’udienza del 20 maggio 2019.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

Dall’esame dei documenti in atti ed in particolare dallo storico del calciatore, risulta, infatti, che nella stagione sportiva 2016/2017, ossia la precedente a quella di cui al tesseramento pluriennale (stagione sportiva 2017/2018), il calciatore Tope Sibe Guedeladhe non è stato tesserato per alcun sodalizio sportivo.

Il calciatore, più precisamente, è stato tesserato con vincolo annuale dalla FCD Talent Soccer nella stagione 2015/2016 con svincolo automatico in data 01.07.2016 e, successivamente, tesserato dalla stessa FCD Talent Soccer solo nella stagione sportiva 2017/2018, restando il calciatore svincolato nella stagione 2016/2017.

Di conseguenza, non essendo stato il calciatore tesserato per alcuna società nella stagione precedente a quella in cui sia stato effettuato il tesseramento con vincolo pluriennale, non sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto al premio di preparazione previsto dall’art. 96 NOIF.

Si osserva, infatti, come la sussistenza del tesseramento con vincolo annuale nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce una condizione indispensabile affinché possa maturare il diritto al premio di preparazione, in quanto solo in tale circostanza si verifica la necessaria continuità tra la fase di preparazione del calciatore ed il successivo impiego in categorie superiori presso società che traggano diretto beneficio dalla preparazione in precedenza impartita al calciatore.

Stante quanto sopra, trovando accoglimento il primo motivo di impugnazione sollevato dalla società reclamante, risulta assorbita ogni valutazione circa il secondo motivo di impugnazione.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società FCD Spazio Talent Soccer e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

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