F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ SCD LIGORNA 1922 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATHLETIC CLUB LIBERI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 410 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CONIGLIANO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E del 12.12.2018.
RECLAMO N°. 127 DELLA SOCIETÀ SCD LIGORNA 1922 CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATHLETIC CLUB LIBERI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 410 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CONIGLIANO DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E del 12.12.2018.
Con ricorso n. 410 del 30.08.2018 la società ASD Athletic Club Liberi adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SCD Ligorna 1922 al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Conigliaro Davide, nato il 6.5.2001.
Con delibera in C.U. 5/E del 12.12.2018, notificata il 31.12.2018, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la società SCD Ligorna 1922 al pagamento della somma di € 2.419,38, di cui € 1.935,50 in favore della società ASD Athletic Club Liberi a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 483,88 in favore della FIGC a titolo di penale.
Avverso tale delibera, con atto del 7 gennaio 2019, la società SCD Ligorna 1922 ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, contestando la decisione della Commissione Premi nella parte in cui è stato inflitto il pagamento della penale in favore della FIGC sul presupposto che mai richiesta di pagamento del premio, prima della proposizione del ricorso innanzi alla Commissione Premi, è stata inoltrata dalla controparte, circostanza questa dedotta innanzi alla Commissione Premi con richiesta di quantificazione del premio senza aggravio di penale. Eccepisce inoltre, la reclamante, di aver tesserato il calciatore solo nel gennaio 2018, dopo lo svincolo operato dalla ASD Athletic Club Liberi.
La ASD Athletic Club Liberi non ha depositato controdeduzioni.
Il reclamo, esaminato nella riunione del 20 maggio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
Non merita accoglimento l’eccezione della reclamante relativa alla non debenza della penale.
La norma dell’art. 96 NOIF, infatti, è chiara nel prevede che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un premio di preparazione”. È di tutta evidenza, quindi, che il diritto al premio di preparazione maturi in virtù del tesseramento operato dalla società, senza che vi sia bisogno della richiesta della società titolare del precedente vincolo annuale.
In altre parole, il mancato pagamento del premio è di per sé un inadempimento, senza che sia necessaria una preventiva richiesta o messa in mora da parte della società richiedente. All’inadempimento dell’obbligazione principale consegue il profilo sanzionatorio che il legislatore federale ha ritenuto di contemplare prevedendo l’addebito della penale che, quindi, nel caso di specie è stata correttamente posta a carico della SCD Ligorna 1922.
Parimenti infondata l’altra censura. Con riferimento al periodo di tesseramento utile ai fini della maturazione del premio di preparazione, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. reclamo n. 79 della società SF Torres 1903 Srl contro la società US Ghilarza stagione 2016/2017 e reclamo n. 154 della società ASD Sporting Calcio Vodice contro società ASD Anxur Terracina stagione 2017/2018) che il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore della società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; di conseguenza, nella fattispecie in esame avendo la SCD Ligorna 1922 tesserato il giocatore a gennaio 2018, il requisito di cui all’art. 96, comma 2 NOIF è pienamente sussistente.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società SCD Ligorna 1922 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.
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