F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 126 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 299 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TILKA KRISMAR), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E del 25.10.2018.
RECLAMO N°. 126 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 299 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TILKA KRISMAR), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E del 25.10.2018.
Con ricorso n. 299 del 22.6.2018 la società ASD Città Di Caorle La Salute adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Ponte Crepaldo Eraclea al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Tilka Krismar, nato il 19.6.2000.
Con delibera in C.U. 3/E del 25.10.2018, notificata il 31.12.2018, la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la società ASD Ponte Crepaldo Eraclea al pagamento della somma di € 1.067,43, di cui € 928,20 in favore della società ASD Città Di Caorle La Salute a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 139,23 in favore della FIGC a titolo di penale.
Avverso tale delibera, con atto del 7.1.2019, la società ASD Ponte Crepaldo Eraclea ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale deducendo che il tesseramento del calciatore Krismar Tilka, affetto da problemi fisici, emotivi e familiari che impongono un continuo monitoraggio, sia avvenuto esclusivamente per ragioni sociali e cioè per consentire l’integrazione del ragazzo con i compagni, al fine di aiutarlo a fargli superare le problematiche che lo affliggono. Secondo la reclamante, quindi, l’impossibilità di regolare svolgimento dell’attività sportiva per problemi fisici implicherebbe il venir meno del diritto al premio di preparazione, come rivendicato dalla consorella ASD Città Di Caorle La Salute.
La ASD Città Di Caorle La Salute non ha depositato controdeduzioni.
Il reclamo, esaminato nella riunione del 20 maggio 2019, è infondato e deve essere, quindi, rigettato.
Premesso che quanto dedotto dalla società reclamante circa la condizione psico-fisica e familiare del calciatore non è stato in alcun modo supportato dalla ben che minima prova, si fa presente che secondo l’ormai consolidato orientamento di codesto Tribunale, presupposti per il riconoscimento del premio di preparazione sono, da un lato, la formazione, non solo meramente tecnica, svolta durante il periodo di tesseramento con vincolo annuale; dall’altro, il primo tesseramento con vincolo pluriennale da parte della società tenuta al pagamento del premio di preparazione.
Nel caso di specie ricorrono entrambi gli elementi per cui correttamente ha operato la Commissione Premi nel riconoscere il diritto, in capo alla ASD Città Di Caorle La Salute, a percepire il richiesto premio di preparazione.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Ponte Crepaldo Eraclea e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi la tassa.
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