F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ UCD CUOIOPELLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TELLESCHI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ UCD CUOIOPELLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TELLESCHI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Con  reclamo  del  22  novembre  2018  la  APD  Sport  Valdarno  impugnava  la  delibera  della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 2/E del 20 settembre (trasmessa alle Parti in  data 16  novembre 2018),  con la quale  era stata  rigettata la  richiesta della  società reclamante relativa al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Nicolò Telleschi.  A sostegno del proprio reclamo la APD Sport Valdarno rilevava come la liberatoria del 1.7.2017 a firma del sig. Roberto Cardellini non fosse valida o comunque efficace in quanto mai depositata innanzi ai competenti uffici della FIGC, ed inoltre in quanto il medesimo sig. Cardellini non aveva mai ricoperto il ruolo di Presidente della APD Sport Valdarno ed era soggetto privo dei necessari poteri per sottoscrivere le rinunce ai premi relativi ai tesserati della società. Quanto poi alla seconda liberatoria – datata 17.9.2018, questa volta a firma del Presidente Gronchi – e sulla base della quale era stata rigettata la richiesta di premio, il medesimo Gronchi ne disconosceva la firma e ne assumeva la totale falsità.

La UCD Cuoiopelli presentava controdeduzioni in data 4.12.2018 con cui rilevava come all’inizio della stagione sportiva 2017/2018 nel clima di incertezza e confusione societaria della APD Sport Valdarno, dovuto alla decisione di quest’ultima di dismettere il settore giovanile, il sig. Roberto Cardellini si fosse professato Presidente prendendo la gestione della società e firmando diverse liberatorie per consentire ai giovani calciatori di trasferirsi presso altre società. Successivamente, attesa l’invalidità delle liberatorie rilasciate dal Cardellini per mancanza di poteri, la stessa UCD Cuoiopelli otteneva una nuova liberatoria dal Presidente Gronchi. Tale documento – seppure in questa sede disconosciuto – deve invece ritenersi valido ed efficace.

Con Ordinanza del 14.3.2019 questo Tribunale disponeva l’acquisizione dell’originale della liberatoria del 17.9.2018 a firma del sig. Giovanni Gronchi.

Acquisito il detto originale, la vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 20.5.2019. Il reclamo risulta fondato e deve accogliersi.

La liberatoria del 1°.7.2017 a firma del sig. Roberto Cardellini non può ritenersi valida ed efficace; in primo luogo è carente del prescritto visto di deposito presso la competente delegazione provinciale della FIGC, in secondo luogo sulla base dell’organigramma ufficiale della FIGC acquisito agli atti da questo Tribunale, il rappresentante della APD Sport Valdarno risulta essere (sin dal febbraio 2017) il sig. Giovanni Gronchi, e di contro il sig. Roberto Cardellini non risulta aver mai rivestito alcuna carica o qualifica all’interno della società.

Quanto alla seconda liberatoria, quella del 17.9.2018, essa è stata formalmente disconosciuta dal sig. Giovanni Gronchi. Sul punto la medesima UCD Cuoiopelli nelle sue difese specifica poi che la contestata firma del Gronchi non fu apposta innanzi la delegazione provinciale di Pisa, ma sarebbe stata ritirata direttamente presso la sede della APD Sport Valdarno dalla sig.ra Billeri e dunque verosimilmente poi depositata presso la delegazione provinciale (tale fatto dunque priva di ogni efficacia il c.d. visto di autenticità della FIGC).

Ad ogni modo la UCD Cuoiopelli nonostante il disconoscimento del Gronchi e l’Ordinanza di questo Tribunale del 14.3.2019 con l’acquisizione dell’originale, nulla ha successivamente controdedotto ed eccepito a difesa della presunta genuinità del documento, nemmeno producendo altre scritture a comparazione ovvero richiedendo il giudizio di verifica ex art. 216 c.p.c. che soli avrebbero potuto legittimare l’utilizzo della liberatoria contestata innanzi questo Tribunale.

Le liberatorie rilasciate alla UCD Cuoiopelli e relative al calciatore Telleschi non possono dunque ritenersi valide ed efficaci; il premio di preparazione in discussione deve dunque riconoscersi in capo alla APD Sport Valdarno quale penultima titolare del vincolo annuale prima del tesseramento per cui è causa da parte della UCD Cuoiopelli avvenuto in data 14.7.2017.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società APD Sport Valdarno e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società UCD Cuoiopelli a corrispondere alla società APD Sport Valdarno la somma di € 218,40 (euro duecentodiciotto/40) a titolo di premio di preparazione per il calciatore Telleschi Nicolò, nonché € 32,76 (euro trentadue/76) a titolo di penale a favore della FIGC.

Dispone restituirsi la tassa.

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