F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 148 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MBOUNGA KAMENI VALERIE MAGLOIRE, PUBBLICATA NEL C.U. 215/CAE-LND del 1.2.2019.

RECLAMO N°. 148 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MBOUNGA KAMENI VALERIE MAGLOIRE, PUBBLICATA NEL C.U. 215/CAE-LND del 1.2.2019.

Con reclamo trasmesso a mezzo pec in data 07 febbraio 2019, la ASD Città di Gragnano ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 1° febbraio 2019, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mbounga Kameni Valerie Magloire della somma di € 2.600,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno la società reclamante rilevava, preliminarmente e pregiudizialmente, che l’invalidità della decisione impugnata, per vizio formale, in quanto il nominativo del calciatore risultava erroneamente indicato e comunque, nel merito, l’assoluta infondatezza delle richieste del giocatore, attesa l’esistenza di n. 5 quietanze di pagamento sottoscritte dal calciatore per l’intero importo di € 6.500,00, comprensivo degli € 2.600,00 oggetto del giudizio, consegnate dalla vecchia alla nuova compagine societaria, e da quest’ultima prodotte innanzi la CAE delle quali, però, il calciatore aveva disconosciuto alcune firme.

Deduceva, quindi, l’illegittimità della perizia disposta dalla CAE a seguito dell’avvenuto disconoscimento, in virtù del suo espletamento in assenza di contraddittorio. L’avvenuto pagamento di detti importi risulterebbe peraltro confermato anche da quanto risultante dalla Certificazione Unica 2018 della società, prodotta in atti.

Concludeva, pertanto, chiedendo - in via principale - l’annullamento della delibera impugnata, ed - in via subordinata - la decurtazione delle somme eventualmente dovute al calciatore sulla scorta delle quietanze prodotte, in virtù di un ridimensionamento della responsabilità da ascriversi alla medesima società.

Il calciatore Mbounga Kameni, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali contestava l’eccezione preliminare/pregiudiziale della società, rilevando come l’erronea indicazione del nome del calciatore constati un errore materiale, e - nel merito -deduceva l’infondatezza dei motivi di reclamo, contestando gli eccepiti, asseriti vizi della perizia disposta dalla Procura e dalla CAE, ritenendola conseguentemente pienamente legittima. A tal proposito, a sostegno dell’infondatezza delle difese avversarie, il calciatore rilevava come controparte non abbia neppure prodotto in atti una sua perizia di parte che possa dimostrare – al contrario – la paternità delle sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze.

Da ultimo il calciatore si rimetteva al collegio in merito alla richiesta di ridimensionamento della responsabilità della società, con conseguente eventuale decurtazione delle somme dovute allo stesso in forza delle quietanze.

La vertenza veniva discussa e decisa in occasione della riunione del 20 maggio 2019.

L’appello è infondato e deve essere respinto.

In primo luogo, si rileva l’infondatezza dell’eccezione preliminare/pregiudiziale di cui all’appello della società. Infatti, è evidente come l’erronea indicazione del nome del calciatore sul provvedimento impugnato (Valerie Maglorie Kameni Bouanga in luogo di Valerie Magloire Kameni Mbounga) si concretizzi in un mero errore materiale di battitura, da cui certamente non possono discendere le sorti diverse del presente gravame.

Tanto premesso, il gravame promosso dalla ASD Città di Gragnano è comunque infondato nel merito.

Invero, dall’analisi degli atti della controversia, diversamente da quanto sostenuto dalla società reclamante, non emerge in alcun modo la prova dell’asserito effettivo pagamento del giocatore né da parte dell’attuale dirigenza, né da parte della vecchia.

Piuttosto, tutti gli elementi prodotti ed analizzati nel corso delle indagini svolte dalla Procura per conto della CAE (ed in particolar modo gli interrogatori e la perizia grafologica), portano esattamente a ritenere il contrario, e cioè il mancato totale adempimento contrattuale da parte della società nei confronti del calciatore.

Infatti, la circostanza che la perizia abbia avuto uno svolgimento non in contraddittorio non ha rilevanza, in quanto la procedura dei giudizi dinanzi agli organi federali non segue i dettami del processo ordinario, favorendo un criterio di speditezza. In ogni caso, si rileva come – a conferma dell’apocrifia delle sottoscrizioni in questione – vi siano gli interrogatori dei dirigenti della società, dai quali emerge in maniera quasi esplicita la sussistenza del dedotto credito.

In tale contesto, alla luce di quanto sin qui esposto, non sussistono i presupposti neppure per l’accoglimento della domanda subordinata svolta dalla società.

I motivi di reclamo proposti dalla società ASD Città Di Gragnano non possono, quindi, che essere disattesi e come tali rigettati, a nulla rilevando - ai fini della responsabilità - che le quietanze siano state consegnate dalla vecchia alla nuova compagine.

La decisione della Commissione Accordi Economici deve essere, pertanto, confermata, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese in forza della soccombenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Gragnano e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società ASD Città Di Gragnano al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Mbounga Kameni Valerie Magloire, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

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