F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE del 20/05/2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ ASD MARITIME FUTSAL AUGUSTA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MOREIRA CHIMANGO LEANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ ASD MARITIME FUTSAL AUGUSTA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MOREIRA CHIMANGO LEANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE-LND del 27.3.2019.

Con atto 26 aprile 2019, la società ASD Maritime Futsal Augusta ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 27 marzo 2019 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Leandro Chimango Moreira, del complessivo importo di euro 17.850,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

Deduce la ricorrente, per la prima volta in questa sede, che in seguito alla partecipazione non autorizzata del calciatore nel maggio 2018 ad un torneo in Kuwait, la stessa avrebbe adottato provvedimenti disciplinari e sanzioni a carico del Moreira, con sospensione dei dovuti compensi. In occasione poi del trasferimento del Moreira alla società SSD Real Rieti Srl, sarebbe stata raggiunta una transazione tra le parti con espressa rinuncia del calciatore a quanto ancora dovutogli in forza dell’accordo economico.

La società produce documenti a sostegno del gravame ed indica come testimone il Presidente della società SSD Real Rieti.

Il calciatore Moreira ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l’inammissibilità del reclamo perché tardivo, anche in ordine al fatto che la società non si è difesa innanzi alla CAE, nonché l’assenza di prova in ordine alla dedotta transazione e la illeggibilità di alcuni documenti prodotti.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa nella riunione del 20 maggio 2019. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il merito del gravame è precluso dalla occorsa violazione dell’art. 30 comma 23 del CGS, in quanto lo stesso risulta essere stato presentato solo in data 26 aprile 2019 e quindi ben oltre il termine perentorio di sette giorni dalla notifica della decisione, avvenuta il 27 marzo 2019.

Peraltro, le modalità della dedotta e in parte provata transazione tra le parti con il coinvolgimento della SSD Real Rieti appaiono avere rilevanza disciplinare ed impongono quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Maritime Futsal Augusta.

Ai sensi dell’art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di valutare eventuali comportamenti antisportivi da parte dei tesserati.

Dispone addebitarsi la tassa.

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