F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 205 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TUMMINELLI MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 366/CAE-LND del 20.6.2016.
RECLAMO N°. 205 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TUMMINELLI MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 366/CAE-LND del 20.6.2016.
Con ricorso notificato in data 16.06.2019, il calciatore Mattia Tumminelli proponeva reclamo innanzi alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., chiedendo la condanna della società ASD Città di Acireale 1946 al pagamento dell’importo di euro 5.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli in virtù dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018. La Commissione Accordi Economici, con decisione del 20.06.2019, prot. CAE 158/2018-19, pubblicata nel C.U. n. 366/CAE del 20.06.2019, accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la società ASD Città di Acireale 1946, “al pagamento in favore del sig. Mattia Tumminelli della somma di euro 5.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente”, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.
In data 25.06.2019, la società ASD Città di Acireale 1946 presentava quindi tempestivo e rituale reclamo a questo Tribunale, chiedendo la riforma della suddetta decisione della CAE.
La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rilevava che l’importo di cui alla suddetta decisione (€ 5.000,00), non sarebbe stato dovuto per l'inadempimento del calciatore Tumminelli, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Economico sottoscritto dalle parti, poiché, nel corso della stagione 2017/2018, il calciatore non era rientrato in sede dopo la gara con il Città di Gela disputata il 10 maggio 2018.
L’ASD Città di Acireale 1946, contestava inoltre che la ricostruzione della CAE a fondamento della impugnata decisione era “..frutto di una mera congettura non suffragata da alcun supporto probatorio..” e che “il fatto che i tesserati dell'ASD Acireale non siano rientrati in massa dopo la gara dell'11 maggio 2018, anziché supportare un' autorizzazione inesistente e non provata da parte di un qualche dirigente ne aggravava la posizione assumendo le proporzioni di un vero e proprio ammutinamento”.
Sosteneva, dunque, la ASD Città di Acireale 1946 che dalla somma complessiva dovuta dalla stessa al calciatore in virtù della decisione impugnata, pari ad € 5.000,00, doveva essere decurtata una somma pari ad almeno due ratei mensili (maggio e giugno) per i quali la Società non avrebbe usufruito delle prestazioni del Tumminelli e quindi quest'ultimo non avrebbe maturato il diritto alla corresponsione di somme nel bimestre in questione.
Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Mattia Tumminelli ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo che le contestazioni mosse dalla ASD Città di Acireale 1946 erano da ritenersi prive di sostegno fattuale e giuridico, oltre che strumentali e finalizzate ad uno scopo esclusivamente dilatorio, e comunque non provate, ed insisteva per il rigetto dell'impugnazione proposta e la conseguente conferma dell'impugnata decisione della CAE e della condanna della società reclamante al pagamento dell'importo di € 5.000,00, come previsto dal detto provvedimento, con il favore delle spese di lite.
La vertenza è stata quindi discussa e decisa all’udienza del 22.7.2019. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
Quanto dedotto dalla società reclamante relativamente alla richiesta di decurtazione dell’importo di cui alla decisione impugnata di una somma pari ad almeno due ratei mensili (maggio e giugno) per i quali la Società non avrebbe usufruito delle prestazioni del calciatore, non può trovare accoglimento.
Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, comunque non sufficientemente provate, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sull’obbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico. Inoltre, in applicazione dell'art. 55 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, la società ASD Città di Acireale 1946 deve essere condannata al pagamento in favore del calciatore Tumminelli Mattia delle spese di lite che vengono liquidate in € 500,00 (Euro 500/00), oltre accessori di legge.
Tutto quanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Tumminelli Mattia, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Così deciso in Roma, in data 22 Luglio 2019.
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