F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ ASD VALLESCRIVIA 2018 CONTRO LA SOCIETÀ ASD BUSALLA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI (PREMI DI PREPARAZIONE – RIC. 900 – MYRTAJ ERIK – RIC. 907 – PRETELLI GABRIELE – RIC. 916 – SESTITO MARCO FELICE), PUBBLICATE NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

 

RECLAMO N°. 1 DELLA SOCIETÀ ASD VALLESCRIVIA 2018 CONTRO LA SOCIETÀ ASD BUSALLA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE PREMI (PREMI DI PREPARAZIONE - RIC. 900 - MYRTAJ ERIK – RIC. 907 - PRETELLI GABRIELE – RIC. 916 - SESTITO MARCO FELICE), PUBBLICATE NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

Con ricorso del 12 aprile 2019, la Società ASD Busalla Calcio 1909 adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Myrtaj Erik (Ric. N. 900), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Vallescrivia 2018.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Busalla Calcio 1909 quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo al calciatore Myrtaj Erik, condannava la ASD Vallescrivia 2018 al pagamento dell’importo totale di € 2.765,00, di cui € 2.212,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Busalla Calcio 1909 ed € 553,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 12 aprile 2019, la Società ASD Busalla Calcio 1909 adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Pretelli Gabriele (Ric. N. 907), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Vallescrivia 2018.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Busalla Calcio 1909 quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo al calciatore Pretelli Gabriele, condannava la ASD Vallescrivia 2018 al pagamento dell’importo totale di € 2.765,00, di cui € 2.212,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Busalla Calcio 1909 ed € 553,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, poi, con ricorso del 12 aprile 2019, la Società ASD Busalla Calcio 1909 adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Sestito Marco Felice (Ric. N. 916), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla ASD Vallescrivia 2018.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 11/E del 13 giugno 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Busalla Calcio 1909 quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo al calciatore Sestito Marco Felice condannava la ASD Vallescrivia 2018 al pagamento dell’importo totale di € 1.589,88, di cui € 1.271,90 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Busalla Calcio 1909 ed € 317,98 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso le suddette decisioni, la ASD Vallescrivia 2018 ha proposto reclamo con un unico atto comunicato in data 5 Luglio 2019.

A sostegno del proprio reclamo, in via preliminare, la società rileva come le tre decisioni impugnate sarebbero del tutto carenti di motivazione e, pertanto, meritevoli di essere annullate.

Nel merito,  la ASD  Vallescrivia 2018  eccepisce la erroneità  delle tre  decisioni in quanto  la Commissione Premi non avrebbe preso in considerazione la circostanza in base alla quale i calciatori per i quali sono stati riconosciuti i premi di preparazione in esame sarebbero stati formalmente tesserati con ASD Busalla Calcio 1909, ma la gestione e la formazione degli stessi sarebbe stata totalmente a carico della medesima ASD Vallescrivia 2018 (già Calcio Vallescrivia 2010), con conseguente perdita da parte della ASD Busalla Calcio 1909 del diritto ai premi di preparazione richiesti o, in subordine, con conseguente necessaria riduzione dell’importo dovuto quale premio.

Ritualmente notiziata del reclamo, controdeduceva la ASD Busalla Calcio 1909 sostenendo che, in via preliminare, la reclamante non avrebbe alcun titolo per richiedere l’annullamento delle decisioni impugnate laddove le condotte contestate sarebbero riconducibili ad altro soggetto (l’ASD Calcio Vallescrivia 2010 anziché l’ASD Vallescrivia 2018) e, nel merito, rappresentando l’avvenuta formazione dei calciatori in esame a carico della medesima ASD Busalla Calcio 1909.

Il reclamo veniva deciso all’udienza del 22 Luglio 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la ASD Vallescrivia 2018 ha impugnato con un solo ed unico reclamo le tre diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al Ric. n. 900 (Calciatore: Myrtaj Erik), al Ric. N. 907 (Calciatore: Pretelli Gabriele) ed al Ric. N. 916 (Calciatore: Sestito Marco Felice), per i quali la società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di tre autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Myrtaj Erik, un altro avente per oggetto la decisione del calciatore Pretelli Gabriele ed un altro  ancora avente  per oggetto la  decisione del  calciatore Sestito Marco  Felice, corrispondendo per ciascuno un autonomo contributo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Vallescrivia 2018. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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