F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSDRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 896 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MAGGIONI MASSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.
RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO SSDRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 896 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MAGGIONI MASSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.
Con atto 5 Luglio 2019, la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa ha adito tempestivamente questo Tribunale Federale, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa il 13 giugno 2019 e comunicata in data 28 giugno 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della SSDRL Accademia Internazionale Calcio dell’importo di euro 11.613,00, a titolo di premio di preparazione e di euro 5.806,50 a titolo di penale in favore della FIGC, in seguito al tesseramento del calciatore Massimo Maggioni.
Deduce la reclamante di avere corrisposto integralmente il premio dovuto in data 31 maggio 2019 subito dopo il ricorso inoltrato dall’Accademia Internazionale Calcio il 2 maggio 2019 e quindi prima della decisione della Commissione Premi in questa sede impugnata.
Chiede, quindi, annullarsi anche la penale dovuta alla FIGC ovvero di imputarla all’Accademia Internazionale Calcio avendo quest’ultima omesso di darne comunicazione alla Commissione Premi prima della decisione.
Produce anche formale liberatoria inviatale dall’Accademia Internazionale Calcio SSDRL con data del 21 giugno 2019 e quindi successiva alla pronuncia della Commissione Premi.
In via gradata, chiede la ricorrente, prendersi comunque atto della sua buona fede e rideterminarsi ragionevolmente l’importo della penale.
La Società controparte, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.
La vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 22 Luglio 2019. Il reclamo deve essere rigettato.
È pacifico in atti che il pagamento del premio sia stato effettuato dall’ Atalanta Bergamasca Calcio spa solo dopo il ricorso presentato alla Commissione Premi dall’Accademia Internazionale Calcio e che al momento della decisione qui impugnata, nulla era stato comunicato alla Commissione al riguardo.
Preso atto della cessata materia del contendere in ordine al premio, considerata anche la formale liberatoria in atti, quanto alla penale le doglianze della reclamante non possono trovare accoglimento.
L’Atalanta Bergamasca Calcio spa infatti, è stata anch’essa parte nel procedimento innanzi alla Commissione Premi e avrebbe diligentemente dovuto farsi carico di comunicare alla Commissione l’avvenuto pagamento del premio ovvero di far pervenire la liberatoria prima della decisione. Trattasi, invero, di onere incombente sulla parte più diligente, il cui mancato assolvimento non può inficiare la decisione correttamente assunta dalla Commissione Premi allo stato degli atti in suo possesso.
Per i medesimi motivi, non può trovare ingresso una valutazione discrezionale di questo Tribunale in ordine alla rideterminazione della penale.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società Atalanta Bergamasca Calcio Spa e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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