F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 6/TFN-SVE del 22 Luglio 2019 (dispositivo) RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 880 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERUGLIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 880 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERUGLIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2019.

Con reclamo notificato via pec in data 05.07.2019, la società Pordenone Calcio Srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul

n. 11/E del 13 giugno 2019, notificata il successivo 01 Luglio, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 14.184,45 di cui 10.507,00 in favore della società alla ASD Cussignacco Calcio a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Feruglio Andrea, quale unica titolare del vincolo annuale, e € 3.677,45 in favore della FIGC a titolo di penale A sostegno la società reclamante faceva presente di aver provveduto a pagare il premio di preparazione dovuto in data 20.06.2019 e di aver ricevuto liberatoria da parte di ASD Cussignacco Calcio in data 24.06.2019, liberatoria inviata, in pari data, alla Commissione Premi.

A tal fine allegava copia del bonifico del 20/06/2019 e della liberatoria datata 24/06/2019 con timbro di deposito presso la Delegazione FIGC di competenza e chiedeva, pertanto, l’annullamento della penale.

Successivamente, con pec in data 10.07.2019, il Pordenone Calcio Srl faceva pervenire a questo Tribunale una integrazione al ricorso depositato il 5.07.2019 nel quale, ribadendo quanto già esposto nel reclamo, assumeva di non aver mai ricevuto, da parte di ASD Cussignacco, la richiesta del premio di preparazione a mezzo raccomandata, bensì di averla ricevuta tramite pec solo in data 23 maggio 2019.

Pe cui, tenuto conto che l’art. 96 comma 3 NOIF stabilisce che le memorie e la documentazione della controparte debbano essere depositate entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso ed atteso l’avvenuto pagamento del premio in data 20.06.2019, la reclamante eccepiva che la Commissione Premi avesse adottato la decisione prima del predetto termine dei trenta giorni e, pertanto, considerata tale violazione, insisteva per l’annullamento della penale.

La ASD Cussignacco Calcio ritualmente notiziata del reclamo non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 22 Luglio 2019.

Il reclamo è infondato e va respinto.

Preliminarmente deve rilevarsi che la “’integrazione ricorso” trasmessa a mezzo pec il 10 Luglio 2019 sia del tutto irrituale, inammissibile ed irricevibile.

L’art. 30, comma 33 del CGS prevede, infatti, che: “il procedimento di ultima istanza è instaurato con  ricorso  che  deve  essere  proposto…con  le  modalità  dell’art.  38,  entro  sette  giorni  dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza”, l’articolo 38 afferma: “il reclamo deve essere motivato e…proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare”.

Le norme non prevedono alcuna possibilità di integrazione dei motivi del ricorso. In ogni caso, le doglianze avanzate con l’integrazione del ricorso sono infondate.

Dall’esame della documentazione depositata in atti, invero, si evince come la richiesta del Premio di Preparazione sia stata regolarmente inviata da ASD Cussignacco al Pordenone Calcio Srl tramite raccomandata 1 in data 5/05/2019 e dalla reclamante ricevuta il giorno successivo.

Il contraddittorio, pertanto, si è instaurato correttamente e la Commissione Premi ha assunto la sua decisione nel rispetto del termine di cui all’art. 96, comma 3, NOIF.

Tanto premesso, avuto riguardo alle doglianze formulate dal Pordenone Calcio Srl con il reclamo, le stesse del pari non meritano accoglimento.

Invero, come dalla stessa società affermato e documentato in atti, il Pordenone Calcio Srl ha corrisposto il premio di preparazione soltanto in data 20 giugno 2019 e, pertanto solo dopo l’adozione da parte della Commissione Premi della delibera, avvenuta in data 13.06.2019. Analogamente, anche la liberatoria è stata rilasciata e depositata innanzi alla Commissione Premi solo, dopo l’intervenuta decisione e più precisamente in data 24.06.2019.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi sia stata correttamente assunta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società Pordenone Calcio Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

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