CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/2021 del 5 febbraio 2021 – Vito Tagliente/Giacomo Liuzzi/Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale dell’Automobil Club d’Italia (ACI Sport)
Decisione n. 11
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Giuseppe Andreotta
Pier Giorgio Maffezzoli
Cesare San Mauro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 107/2020, presentato, in data 4 novembre 2020, dal sig. Vito Tagliente, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fischetti,
contro
il sig. Giacomo Liuzzi, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Tomasi,
avverso
la sentenza della Corte Sportiva d'Appello c/o la Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale dell'Automobile Club D'Italia (ACI Sport) n. CS 2/20, pubblicata sul sito federale in data 5 ottobre 2020 e notificata in pari data, con la quale è stato accolto l'appello proposto dal sig. Giacomo Liuzzi avverso la decisione n. 3 del 28 dicembre 2019 del Collegio dei Commissari Sportivi della manifestazione automobilistica XXXVII Pedavena Croce d'Aune - che aveva escluso il sig. Liuzzi dalla classifica di gara 1 - e, per l'effetto, lo stesso Liuzzi è stato reinserito nella classifica di gara 1, per la violazione, da parte dei Commissari Tecnici, dei commi 1 e 2 dell'art. 6 App. 5 del RSN.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 28 gennaio 2021, il difensore della parte ricorrente - sig. Vito Tagliente - avv. Giuseppe Fischetti; l’avv. Anna Tomasi, per il resistente sig. Giacomo Liuzzi; l’avv. Angelo De Crescenzo, per la resistente ACI FNA, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, cons. dott. Giuseppe Leotta, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Angelo Maietta.
Ritenuto in fatto
Con ricorso ritualmente depositato, il sig. Vito Tagliente propone gravame avverso la decisione della Corte Sportiva d'Appello c/o la Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale dell'Automobile Club D'Italia (ACI Sport) n. CS 2/20, pubblicata sul sito federale in data 5 ottobre 2020 e notificata in pari data, con la quale è stato accolto l'appello proposto dal sig. Giacomo Liuzzi avverso la decisione n. 3 del 28 dicembre 2019 del Collegio dei Commissari Sportivi della manifestazione automobilistica XXXVII Pedavena Croce d'Aune - che aveva escluso il sig. Liuzzi dalla classifica di gara 1 - e, per l'effetto, lo stesso Liuzzi è stato reinserito nella classifica di gara 1, per la violazione, da parte dei Commissari Tecnici, dei commi 1 e 2 dell'art. 6 App. 5 del RSN. Le doglianze vengono articolate in due motivi: il primo afferente alla asserita nullità della sentenza per omissione delle firme dei membri del Collegio e il secondo per vizi di omessa o insufficiente motivazione e la errata interpretazione dell’art. 6 App. 5 RSN.
Il resistente Giacomo Liuzzi si è ritualmente costituito, concludendo per il rigetto del ricorso, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.
Si è costituita anche la Federazione motoristica ACI in data 24 gennaio 2021, ugualmente chiedendo il rigetto del ricorso, deducendone l’inammissibilità ed infondatezza.
Alla udienza fissata per il 28 gennaio 2021, celebratasi in modalità telematica con la piattaforma Microsoft Teams, le parti principali hanno insistito per le proprie rispettive posizioni, mentre la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta in presenza, ha concluso per l’infondatezza del ricorso e il suo respingimento, non chiedendo l’inammissibilità.
Celebratasi l’udienza e sentito il relatore, Prof. Avv. Angelo Maietta, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
Va preliminarmente dichiarata la decadenza dalla costituzione dell’ACI, atteso che la memoria costitutiva è stata depositata solo in data 24 gennaio 2021, in vista dell’udienza del 28 gennaio 2021 e, pertanto, fuori termine utile all’esame delle argomentazioni proposte che, dunque, risultano tamquam non esset. Invero, a mente dell’art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia del CONI, “nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all’organo di giustizia che l’ha emessa, domandano l’accoglimento” e, pertanto, a rigore di norma, la parte intimata si è costituita tardivamente. La tardività rilevata, peraltro, è esattamente in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite di Questo Collegio (cfr. decisione n. 11/2015 e n. 46/2018), laddove si sancisce la perentorietà del termine ex art. 60, comma 4, CGS, considerando ordinatorio unicamente il termine di cui all’art. 60, comma 1, stesso codice.
In relazione al gravame principale, lo stesso è inammissibile.
In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame dal secondo motivo di gravame concernente insufficiente/contraddittoria e illogica motivazione della decisione impugnata.
L’art. 54 CGS CONI consente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, stabilendo, pertanto, un confine preciso di ammissibilità dei ricorsi. Sul punto, le Sezioni Unite di Questo Collegio hanno affermato che, “in virtù del richiamo che l’art. 2 comma 6 CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l’ordine dei gradi di giustizia” (decisione n. 93/2017) e tale principio è stato di recente ribadito anche da Questa Sezione (cfr. decisione n. 42/2020), affermando l’inammissibilità del ricorso “proprio in forza della funzione del Collegio di Garanzia, quest’ultimo è da considerarsi un organo che decide su un giudizio a critica ed a parti vincolate nel quale il perimetro delle censure alla sentenza deve essere dettagliatamente declinato sottolineando i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata nei termini della violazione di legge e/o di carente o omessa motivazione su un punto decisivo delle controversia”.
Orbene, leggendo i motivi di gravame, rectius l’unico motivo di gravame, nella odierna fattispecie balza ictu oculi come il ricorrente tenti di far germogliare vizi di omessa o insufficiente motivazione, laddove, invece, ciò che si censura è l’aver valutato il merito in una modalità diversa da quella auspicata.
Sul punto, si è correttamente affermato che “il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica con conseguente inammissibilità di ogni critica ricostruzione operata dal giudice del merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Cass. Civ., sez. I, 26 febbraio 2019, n. 5670). In buona sostanza, la parte che, in un giudizio di legittimità, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una norma, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319). Orientamento quest’ultimo fatto già proprio da Questa Sezione in diverse occasioni e di recente con la decisione n. 56/2020.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inevitabilmente inammissibile. Tale declaratoria assorbe l’esame del primo motivo di gravame concernente l’asserita mancanza sulla sentenza della firme dei componenti del Collegio della Corte Sportiva di Appello. La censura è comunque infondata, atteso che il resistente principale ha depositato nei termini il dispositivo della sentenza gravata da cui risultano tutte le firme dei componenti del Collegio; sul punto è utile ricordare il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (Cassazione penale, sez. VI, 13 aprile 2016, n. 19851), con ciò conferendo portata principale e di valore al dispositivo della sentenza rispetto alla motivazione della stessa, di guisa che la eventuale divergenza si può eliminare con il ricorso alla semplice correzione materiale che, com’è noto, non implica alcuna nullità e/o inesistenza e tanto perché “il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, in quanto è il dispositivo letto in udienza che costituisce l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto” (Cassazione penale, sez. IV, 07 luglio 2011, n. 35210, Cassazione penale, sez. VI, 29 gennaio 2020, n. 14173).
Le spese seguono la soccombenza unicamente in favore del resistente Liuzzi, atteso che le caratteristiche della ricorribilità al Collegio di Garanzia sono ormai jus receptum e la proposizione di ricorsi che non ne rispettano i limiti di ammissibilità comporta la doverosa liquidazione delle spese, che vengono determinate come in dispositivo.
Nulla, invece, per la Federazione automobilistica, attesa la tardività e la ininfluenza delle deduzioni e difese svolte.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente sig. Giacomo Liuzzi.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 gennaio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 5 febbraio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face