CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/2021 del 3 marzo 2021 – Paolo Castellini/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI
Decisione n. 24
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Vito Branca - Relatore
Guido Cecinelli
Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2020, presentato, in data 30 ottobre 2020, dal Sig. Paolo Castellini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,
nei confronti
della Commissione CONI Agenti Sportivi presso il CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
nonché nei confronti
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del Presidente pro tempore, dott. Giovanni Malagò, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti,
della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore,
e
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,
avverso
il provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del suddetto ricorrente dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con Comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la comunicazione della Commissione Federale Agenti Sportivi, Prot. 3912 s.s. 2020/2021, del 30 settembre 2020 e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, all’udienza del 8 febbraio 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente, avv. Cesare Di Cintio; l’avv. Alberto Angeletti, per il resistente CONI, e l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, tutti presenti personalmente presso i locali del CONI; nonché, in collegamento da remoto, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
- Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2020, il sig. Paolo Castellini ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l’annullamento del provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 2 ottobre 2020.
Risulta dagli atti che il ricorrente, a far data dal 8 febbraio 2019, veniva iscritto nel registro nazionale degli intermediari presso la Federazione Spagnola e, successivamente, nel Registro FIGC degli Agenti Sportivi, “Sezione stabiliti”, e nel Registro Nazionale CONI, rispettivamente nel giugno 2019 e gennaio 2020; il 9 settembre 2020, a seguito della domanda di rinnovo di iscrizione del 29 maggio 2020, la Commissione agenti sportivi del CONI comunicava allo stesso di aver rilevato “la sussistenza dei presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione” dal Registro Nazionale, rappresentando, altresì, che la Commissione agenti della FIGC, “con nota del 07.08.20 […] ha comunicato che non è stata mantenuta la Sua iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento)”.
In data 25 settembre 2020, il ricorrente, in riscontro a detta comunicazione, precisava che “le norme vigenti al tempo della mia iscrizione presso la FIGC e presso il CONI erano chiare e i requisiti in essi previsti sono stati rispettati. Il fatto che norme successive possano aver disposto requisiti diversi o ulteriori non può inficiare la regolarità della mia, già ottenuta, iscrizione”.
Medio tempore, la Commissione Agenti della FIGC, in data 30 settembre 2020, comunicava il
mancato rinnovo dell’iscrizione, significando che “il titolo abilitativo rilasciato dalla Federazione estera che ci ha trasmesso non può essere considerato “titolo abilitativo unionale equipollente” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 lett. j) del nuovo regolamento CONI Agenti Sportivi”. Conseguentemente, il 2 ottobre 2020, la Commissione rilevava come non fossero stati forniti alla stessa, “ai sensi dell’art. 7 c. 2 del Regolamento, chiarimenti utili a provare la regolarità della Sua iscrizione e, segnatamente, il requisito di cui all’art. 4 c.1 lett. k) del Regolamento CONI Agenti Sportivi”.
Tale ultima norma prevede, vale precisarlo sin da subito, che “possono iscriversi e mantenere l’iscrizione al Registro nazionale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: […] essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all’art. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo di cui alla precedente lettera j)”.
- A sostegno del ricorso, in sintesi, il ricorrente lamenta, in primis, che il provvedimento di cancellazione impugnato si fondi sul Regolamento CONI Agenti Sportivi approvato il 14 maggio 2020 e, quindi, emanato successivamente alla sua iscrizione nei registri federale e nazionale; di tal guisa, l’iscrizione del ricorrente si sarebbe da tempo perfezionata divenendo, dunque, indifferente alle successive modifiche legislative.
Sotto altro profilo, l’inapplicabilità del Regolamento CONI del maggio scorso rileverebbe, altresì, sempre a detta del ricorrente - con riferimento alla mancata approvazione, da parte del CONI, del “disciplinare tecnico”, che avrebbe dovuto prevedere proprio le procedure attraverso le quali viene comunicato (ex art. 7, c. 3, del Regolamento) il provvedimento di cancellazione dal Registro.
Argomenta, infine, il ricorrente che avrebbe in ogni caso il titolo previsto dalla menzionata lett. k) dell’art. 4, atteso che egli sarebbe munito del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro Federale FIGC rilasciatogli proprio in forza del titolo abilitativo - unionale - acquisito in Spagna. Non potrebbe così, secondo il ricorrente, rivalutarsi oggi un titolo abilitativo riconosciuto valido nella previgente disciplina di settore; previgente disciplina (art. 2.6 del Regolamento Agenti FIGC del 10 giugno 2019 e art. 2, lett. e), del Regolamento CONI del 29 ottobre 2019 e del 26 febbraio 2019) che, vieppiù, considerava il titolo abilitativo come permanente.
Il ricorrente argomenta, inoltre, sulla illegittimità del menzionato provvedimento della Commissione Agenti della FIGC, utilizzando le medesime censure svolte avverso il provvedimento impugnato, affermando come non possa ritenersi ammesso un effetto retroattivo delle nuove norme - che hanno introdotto il criterio dell’equipollenza - se non in violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento incolpevole.
Sulla scorta di tali motivazioni, il sig. Castellini ha chiesto al Collegio di Garanzia, in via preliminare, di ordinare al CONI e/o alla Commissione CONI Agenti Sportivi l’esibizione della delibera assunta dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, notificata con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020, e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti; di ordinare alla FIGC e/o alla Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC l'esibizione di ogni documento relativo al provvedimento assunto in data 30 settembre 2020, con riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti; in via principale, in accoglimento del ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, nonché il mancato rinnovo dell'iscrizione nel Registro FIGC Agenti Sportivi e, per l'effetto, di ripristinare la sua iscrizione nei Registri Federale e Nazionale.
- Si è costituito in giudizio il CONI, concludendo per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
Preliminarmente, la difesa dell’ente eccepisce l’inammissibilità del ricorso derivante, in tesi, dalla mancata impugnazione del provvedimento federale di cancellazione dal relativo registro - da considerarsi quale atto presupposto - adottato in data 7 agosto 2020, di cui è stata data comunicazione al ricorrente con la nota del 9 settembre 2020.
Nel merito, in sintesi, la parte resistente ha rilevato come l’iscrizione nei registi federali e nazionali non possa considerarsi a tempo indeterminato. Infatti, anche nella previgente disciplina regolamentare, invocata dal ricorrente, era prevista una validità dell’iscrizione limitata all’anno solare, con la specifica che, in ogni caso, è potere della Federazione e del CONI disporre la cancellazione dal registro per venir meno dei requisiti prescritti. Così discorrendo, la circostanza che le iscrizioni ottenute dal ricorrente si fossero perfezionate sotto il vigore del precedente Regolamento risulterebbe inconferente, atteso che l’interessato, con cadenza annuale, deve procedere al rinnovo dell’iscrizione sulla base della normativa vigente in quel momento. A ciò, aggiunge il CONI, che il Regolamento approvato nel maggio 2020, con norma transitoria, si è espressamente occupato della posizione degli agenti stabiliti iscritti antecedentemente all’entrata in vigore del Regolamento, prevedendo le c.d. misure compensative ovvero l’istituto della domiciliazione.
Non vi sarebbe stata, pertanto, una illegittima applicazione retroattiva del DPCM 24 febbraio 2020, considerando che l’esercizio delle funzioni amministrative è da reputarsi comunque ancorato al rispetto delle norme in vigore al momento dell’adozione dei singoli atti.
Anche la censura relativa all’illegittima applicazione del Regolamento agenti, in mancanza del Disciplinare tecnico di cui agli art. 2, 25 e 7 dello stesso, sarebbe da considerarsi priva di fondamento, giacché trattasi di un documento finalizzato alle specifiche tecniche di funzionamento del procedimento telematico e relative alla tenuta del Registro, e dunque non incidenti sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Non sarebbe neppure riscontrabile alcun travisamento dei fatti da parte della Commissione che, anzi, ha correttamente rilevato la mancanza dei requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione del ricorrente nel registro CONI, in virtù della cancellazione dal registro federale e della mancanza, in capo al ricorrente, di un “titolo abilitativo unionale equipollente”.
- Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per la infondatezza del ricorso e, dunque,
chiedendone il rigetto, affermando la bontà del provvedimento della Commissione Agenti CONI che ha rilevato, come fatto dalla FIGC, che, al momento dell’istanza di rinnovo presentata dal Castellini, lo stesso non era in possesso di un “titolo abilitativo unionale equipollente”.
- Il contraddittorio processuale si è completato con il successivo deposito di memorie ex art. 60, quarto comma, CGS, da parte del ricorrente e del CONI.
All’udienza dell’8 febbraio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità in rito del ricorso e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve disporsene l’integrale rigetto.
Al riguardo, il Collegio ritiene di dover scrutinare un preliminare profilo in rito che merita opportuno esame ed approfondimento: invero, parte ricorrente ha erroneamente proceduto all’evocazione in giudizio di soggetti privi di autonoma legittimazione passiva, con relativo potere di rappresentanza processuale.
Si tratta, nello specifico, della Commissione CONI Agenti Sportivi e della Commissione Federale Agenti Sportivi, testualmente individuati nel Regolamento CONI - approvato con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 - come organi collegiali istituiti, rispettivamente, presso il CONI e presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale professionistica, a mente dell’art. 2, comma 1, lett. m) ed n), del citato Regolamento.
Essendo pacifica la natura di ente pubblico non economico in capo al CONI - e nello specifico “ente di vertice dell’organizzazione del sistema sportivo nazionale […] al quale spetta, in siffatto contesto, un genuino potere di coordinamento ed armonizzazione di questi enti (n.d.r. le singole Federazioni Sportive), al fine di disciplinare e, appunto, coordinarne, l’attività” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, Parere del 26 aprile 2016, n. 5) - allo stesso CONI devono essere coerentemente applicati i risalenti e condivisibili principi in ordine al rapporto esistente tra ente pubblico ed organo dell’ente medesimo, improntati ai criteri gerarchico, di direzione e coordinamento. Ed infatti, l’organo altro non è che il principale strumento d’imputazione attraverso il quale l’ente agisce all’esterno.
Il principio di imputazione organica che ne deriva consiste nell’integrale riconducibilità ed, appunto, imputazione all’Ente sia degli atti che dei fatti, come degli effetti di tali ultimi. E’, quindi, di tutta evidenza che le asserite condotte lesive poste in essere dalle Commissioni Agenti Sportivi FIGC e CONI nei confronti del Castellini debbano essere esclusivamente ricondotte - sotto ogni profilo, sia sostanziale che processuale - al CONI ovvero alla relativa Federazione, unici soggetti che, pertanto, potevano, e dovevano, essere compulsati dal ricorrente medesimo. Ed un’ulteriore conferma si rinviene proprio nel contesto del ricorso, atteso che il difensore di parte ricorrente ha correttamente individuato il legale rappresentante pro tempore sia del CONI (in persona del Presidente, Dott. Giovanni Malagò) che della FIGC (in persona del Presidente Federale, Dott. Gabriele Gravina), laddove, per quanto riguarda la rappresentanza delle Commissioni, viene genericamente indicato un “legale rappresentante pro tempore”, invero inesistente per i riferiti rilievi e quindi privo di rappresentanza processuale e dei connessi poteri. Orbene, seguendo la struttura del ricorso e procedendo ad una analitica disamina dei motivi ivi formulati, l’odierno Collegio ritiene, preliminarmente, di dover rigettare l’irrituale richiesta istruttoria proposta in premessa dal ricorrente Castellini, avente ad oggetto l’ordine di esibizione “della delibera impugnata e di ogni altro documento relativo alla procedura”, nonché “copia dei documenti relativi al provvedimento assunto in data 30 settembre 2020 dalla FIGC” (cfr. ricorso, pag. 4).
All’uopo, osserva il Collegio che la procedura d’impugnazione del provvedimento di cancellazione dal registro è disciplinata dall’art. 7, comma 4, del Regolamento Agenti Sportivi CONI del 14 maggio 2020, il quale si struttura mediante un preliminare richiamo all’art. 58, commi 1 e 2, del CGS ed una specifica disciplina relativa al contenuto del ricorso, con indicazione, tra gli altri, di un preciso onere in capo al ricorrente di allegazione degli “atti e documenti rilevanti” (cfr. art. 7, comma 4, lett. E, cit.): per quanto non espressamente disciplinato dalla cennata norma, appare pacifico il rinvio alle disposizioni del Titolo VI del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il quale regola il rito dinanzi all’odierno Collegio.
Tale premessa in punto di diritto è necessaria al fine di evidenziare l’assoluta irritualità ed inammissibilità dell’ordine di esibizione proposto dal ricorrente Castellini, poichè lo stesso ha impropriamente richiesto un intervento sostitutivo del Collegio - di chiara portata surrettizia - allo scopo di supplire al proprio onere probatorio relativo a quegli atti e documenti oggetto di necessaria produzione di parte, che, peraltro, è lo stesso ricorrente a ritenere “rilevanti”, sancito dal citato art. 7, comma 4, lett. E.
Al superiore profilo deve, altresì, aggiungersi che il rito davanti il Collegio di Garanzia - regolato dal cennato Titolo VI del Codice della Giustizia Sportiva del CONI - non prevede lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, ed anzi all’odierno Giudice è precluso, a mente di consolidata giurisprudenza di questo Collegio, “il sindacato sull’ammissibilità di istanze istruttorie, nella specie l’acquisizione di documenti” (ex multis, Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, n. 56 del 21 ottobre 2015) oltreché “la valutazione delle risultanze probatorie” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 19 del 7 marzo 2017).
In secondo luogo, non è stato in alcun passaggio del ricorso esposto - e parimenti provato - dalla difesa del Castellini una preliminare attività di richiesta documentale indirizzata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o al CONI, tale da poter giustificare l’esigenza dell’ordine di esibizione nella odierna (successiva) sede giudiziale: parte ricorrente non ha fornito, peraltro, doverosi chiarimenti in ordine all’effettiva e concreta esistenza dei documenti di cui chiede l’esibizione, in aperta violazione di ulteriori principi sanciti dalla Suprema Corte (ex pluribus, Cass. Civ., Sez. Lav., 26943/2007).
Tale strumento istruttorio - disciplinato nel codice di rito all’art. 210 c.p.c. - è stato, infatti, oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha definito limiti e perimetro di applicabilità, sancendo che la parte non può chiedere l’ordine di esibizione di un documento di cui essa sia in grado di acquisire, autonomamente, una copia e produrla in causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, n. 14656 dell’11 giugno 2013; Cass. Civ., Sez. III, n. 19475 del 6 ottobre 2005). Il sopracitato principio segue il solco di un consolidato indirizzo giurisprudenziale il quale, in argomento, ha chiarito l’utilizzabilità dell’ordine di esibizione esclusivamente ove la prova del fatto non possa essere acquisita aliunde, sanzionando con il rigetto richieste istruttorie segnate da finalità meramente esplorative (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4375/2010).
In terzo luogo, non si rinviene un interesse concreto ed attuale del ricorrente medesimo all’acquisizione dei cennati documenti: contrariamente, dall’esame del ricorso e delle memorie di costituzione di CONI e FIGC, si evince agevolmente il corretto e pedissequo rispetto, da parte degli odierni resistenti, della doppia procedura che ha condotto alla cancellazione dal Registro Agenti Sportivi CONI del Castellini, che è stato tempestivamente e formalmente notiziato dagli enti sportivi preposti - mediante l’utilizzo degli strumenti di legge, quali la posta elettronica certificata - di tutte le comunicazioni che riguardavano la sua posizione, con pieno ed integrale rispetto del diritto di difesa dello stesso già nella precedente fase stragiudiziale.
Non si dimentichi, a tal fine, che lo stesso ricorrente ha trasmesso, in data 25 settembre 2020, brevi osservazioni avverso la comunicazione della Commissione CONI del 9 settembre 2020, avviando una formale interlocuzione con l’organo del CONI: quanto sopra rappresenta un’ulteriore conferma della piena conoscenza o, comunque, della agevole conoscibilità, da parte del Castellini, di tutti gli atti presupposti, e/o tra loro connessi, del complesso procedimento che ha condotto, da ultimo, al provvedimento di cancellazione del 2 ottobre 2020.
Non vi è, pertanto, ragione alcuna nella odierna sede processuale di disporre un ordine di esibizione che è - in ogni caso - viziato dalla rilevata irritualità ed inammissibilità.
L’odierno gravame segue successivamente uno schema che prevede l’inclusione dei motivi d’impugnazione del provvedimento di cancellazione emesso dalla Commissione CONI al punto
2) - con l’esposizione delle doglianze ivi elencate -, laddove, al successivo punto 3), si procede ad una mera reiterazione degli stessi, ma con esclusivo riferimento al provvedimento federale che ha dato origine alla procedura di cancellazione dal relativo Registro FIGC del ricorrente Castellini.
Orbene, il gravame di cui al punto 2), lett. A), del ricorso presentato dal Castellini concerne una presunta inapplicabilità del Regolamento Agenti Sportivi CONI del 14 maggio 2020, atteso che l’iscrizione dello stesso nei registri FIGC e CONI si sarebbe perfezionata in epoca antecedente all’entrata in vigore del citato Regolamento e, quindi, sarebbe insensibile alle modifiche introdotte con tale ultima normativa sportiva.
Il motivo è del tutto infondato e non merita accoglimento.
L’odierno Collegio, pur prendendo atto delle premesse in fatto esposte da parte ricorrente relative al periodo in cui si è perfezionata la propria iscrizione nei registri Federale e CONI, rileva che le conclusioni in diritto cui la difesa del Castellini perviene appaiono come mere petizioni di principio, non suffragate da condivisibili argomentazioni logico-giudiriche.
Ed invero, il legislatore sportivo, in forza delle proprie prerogative e competenze, ha in ogni momento la possibilità di modificare la normativa di settore - ovviamente anche in ambito di agenti sportivi - dando corretto seguito alle spinte innovatrici ovvero alle esigenze provenienti da vari fronti: in codesto quadro, che ripercorre l’idea del diritto sportivo come una legislazione vivente e dinamica, pronta ad accogliere tutte le novità aventi anche origine estera che possano condurre ad una disciplina degli istituti maggiormente coerente alle mutate realtà, risulta del tutto coerente che il legislatore possa apportare modifiche organiche alla disciplina vigente, affiancate da una efficace normativa di carattere transitorio.
Occorre, peraltro, segnalare che le suddette prerogative incontrano comunque limiti oggettivi individuati dalle fonti del diritto sportivo, oltreché dalle ulteriori ad esse sovraordinate: a ciò si aggiunga il nucleo di tutele attribuito a ciascun tesserato o, comunque, ad ogni soggetto sportivo, cui viene garantita la possibilità di agire in giudizio innanzi agli organi preposti a garanzia dei propri diritti e/o interessi che possano eventualmente essere stati lesi da nuove disposizioni.
Il Regolamento Agenti Sportivi CONI del 14 maggio 2020 si innesta nel descritto quadro di poteri e garanzie, ed il diffuso esame dello stesso non appare pregiudizievole dei diritti del ricorrente Castellini.
La conclusione cui perviene l’odierno Collegio si fonda, altresì, sulla stretta osservanza delle norme e del principio di legalità, criterio pedissequamente seguito sia dalla FIGC che dal CONI - mediante l’operato delle rispettive Commissioni - nella fattispecie esaminata: l’interscambio d’informazioni e la già citata caratteristica bicefala della procedura d’iscrizione (o cancellazione) nel registro agenti sportivi trova fondamento, dapprima, nella nota della Commissione FIGC del 7 agosto 2020, trasposta nel corpo della comunicazione della Commissione CONI del 9 settembre 2019, e, successivamente, nella comunicazione ex art. 7, comma 3, del 2 ottobre 2020, oggetto d’impugnazione.
Da altro punto di vista, il principio d’ultrattività dell’iscrizione nei registri FIGC e CONI illo tempore effettuata dal Castellini e la dedotta inapplicabilità del Regolamento del 14 maggio 2020 - posto dal ricorrente come cardine del primo motivo di gravame - contrasta con aspetti e principi rilevanti sotto diversi profili.
In primo luogo, l’omessa impugnazione, da parte dell’odierno ricorrente, nei termini di legge del Regolamento de quo, in ipotesi astrattamente e concretamente lesivo della posizione del Castellini sin dall’entrata in vigore mediante rituale pubblicazione: è all’evidenza, infatti, che il Castellini, conosciuto il testo della nuova disciplina in materia di agenti sportivi, avrebbe potuto - e dovuto - compiere una scelta tra il conformarsi alle regole frattanto poste dal legislatore sportivo, ovvero impugnarle mediante gli strumenti processuali offerti dal Codice di Giustizia Sportiva.
In secondo luogo, il dedotto principio d’immutabilità dell’iscrizione non trova conforto nei Regolamenti Federali e del CONI in materia di agenti sportivi, che prevedono una limitata validità temporale dell’iscrizione, riservando espressamente la possibilità alla Federazione di procedere alla cancellazione dell’agente dal registro federale - atto che costituisce il presupposto della conseguente cancellazione dal registro CONI - laddove dovesse venir meno anche uno tra i requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento CONI (cfr. art. 2.2, Regolamento FIGC). In terzo luogo, il Regolamento CONI del 14 maggio 2020 è strutturato in modo da garantire ampie tutele agli “agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento”, mediante l’introduzione dell’istituto della domiciliazione, di cui all’art. 23 del Regolamento medesimo, rubricato “Norme transitorie”, peraltro espressamente richiamato dalla difesa del CONI nella propria memoria di costituzione. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del Castellini censura l’omessa adozione, da parte del CONI, del disciplinare tecnico, definito dal Regolamento CONI all’art. 2, comma 1, lett. R), come “il documento deliberato dal CONI che definisce le specifiche tecnico-operative del funzionamento del processo telematico relativo alla tenuta e all’aggiornamento del registro nazionale”.
La definizione adoperata dal legislatore sportivo chiarisce sia la natura integrativa - e, quindi, secondaria - del disciplinare tecnico rispetto alla norma primaria che deve completare, sia lo specifico ambito di operatività del disciplinare medesimo in ordine, appunto, alla tenuta ed all’aggiornamento del registro con modalità telematiche, in ossequio alle nuove tecniche ed innovazioni tese all’informatizzazione della Pubblica Amministrazione.
Delineati i superiori profili, ed esaminati i documenti allegati dalle parti costituite, il Collegio non può esimersi dal rilevare la palese infondatezza del motivo de quo: pur essendo pacifica la mancata adozione del citato disciplinare da parte del CONI, è parimenti pacifico che la scansione degli eventi che hanno segnato il procedimento di cancellazione dell’agente sportivo Castellini ha mostrato come gli organi sportivi preposti abbiano tempestivamente comunicato - mediante lo strumento della posta elettronica certificata, ritenuto in ogni settore un mezzo idoneo allo scopo - allo stesso tutti gli atti ed i provvedimenti che ne hanno interessato la posizione, ponendo, altresì, il ricorrente nelle condizioni di conoscerne il contenuto, anche al fine di impugnarli qualora ritenuti lesivi.
La mancata deliberazione del disciplinare tecnico è, pertanto, una circostanza irrilevante che si traduce - per quanto concerne tale motivo - in una vera e propria carenza d’interesse a ricorrere, non essendosi tradotta in una effettiva e concreta lesione ai diritti ovvero agli interessi del ricorrente Castellini, in ragione della corretta e lineare osservanza della procedura di cancellazione dai registri agenti sportivi FIGC-CONI, nell’ambito delle rispettive competenze.
Il terzo motivo di censura - punto 2), lett. C), del ricorso - riguarda erronee e generiche contestazioni che l’odierno Collegio ritiene ampiamente assorbite dal richiamo a quanto già rilevato in ordine alla validità ed efficacia del Regolamento Agenti Sportivi CONI 14 maggio 2020, pienamente applicabile alla fattispecie esaminata.
E’ sufficiente ribadire che la Commissione Agenti Sportivi CONI ha correttamente proceduto alla cancellazione dal relativo registro dell’odierno ricorrente con nota del 2 febbraio 2020 - allo stesso comunicata in pari data - sulla scorta del precedente provvedimento adottato dalla Commissione Federale del 7 agosto 2020, richiamato nella comunicazione del 9 settembre 2020: con tale ultima nota, la Commissione del CONI notiziava il Castellini del “difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett j) e k)”.
L’art. 4 sopra richiamato - rubricato “Requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro nazionale” - indica un dettagliato elenco di requisiti che il soggetto deve possedere per una duplice finalità, ossia l’iscrizione o il mantenimento presso il Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi. Nello specifico, al comma primo, lett. k), il legislatore sportivo ha previsto la doverosità del requisito consistente nel possesso del “certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all’art. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo di cui alla precedente lettera j)”. Detta ultima previsione indica, a sua volta, il possesso di un “titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento)”.
Lo scrutinio dell’odierno Collegio deve, quindi, riguardare esclusivamente l’eventuale possesso, in capo al ricorrente, dei cennati requisiti, mediante la produzione in giudizio di comprovante certificazione idonea a fornirne adeguata prova e, sul punto, l’onere probatorio del ricorrente non risulta adempiuto.
Invero, il Castellini ha più volte sostenuto di essere “agente stabilito” con “titolo equipollente” che ne imporrebbe l’iscrizione “permanente”, ma tale qualifica, a sé attribuita dal ricorrente al fine di poter beneficiare della tabella di equipollenza - in forza della quale, laddove vi è iscrizione nel registro della federazione di altro Stato membro, si può richiedere l’iscrizione nel registro omologo della Federazione Nazionale Italiana -, non trova alcun riscontro nel dettato regolamentare, anche alla luce della carente documentazione versata in atti dal ricorrente. Infatti, l’art. 2, comma 1, lett. F e J, del Regolamento Agenti Sportivi CONI prevede che:
- l’agente sportivo stabilito è il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- il titolo abilitativo unionale equipollente è il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese.
I sintagmi richiamati chiariscono, inequivocabilmente, che la equipollenza riconosciuta dalla norma regolamentare non è data dalla mera iscrizione, ma dal superamento delle prove equipollenti, laddove, nella vicenda in esame, il ricorrente non ha prodotto certificazioni in tal senso.
Milita nella direzione interpretativa appena citata lo stesso Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020, laddove, all’ultimo punto delle premesse, afferma testualmente: “RAVVISATA pertanto, in relazione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e s.m.i., l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli, formazione e prove che siano equivalenti, secondo le richiamate direttive dì cui al Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.” Tale richiamo trova, peraltro, collocazione esplicita nell’art. 11 del citato Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 che - nel riconoscere la possibilità di iscrizione in Italia da parte di soggetto iscritto in una Federazione di un altro Stato membro - ha espressamente previsto come condizione il superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”.
E tanto non è stato provato o documentato dall’odierno ricorrente.
L’esame dei superiori motivi assorbe integralmente anche l’unico motivo inerente il provvedimento di cancellazione della Commissione Agenti Sportivi FIGC, che sostanzialmente ripropone quanto già sollevato in ordine all’operato della Commissione CONI: un provvedimento adottato in ragione di un corretto ed opportuno riscontro della carenza dei requisiti di cui all’art. 4, lett. k) e J), ed in base a norme coerenti e pacificamente applicabili alla posizione del ricorrente Castellini.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 febbraio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 3 marzo 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face