CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/2021 del 22 marzo 2021 – Orange 1 Electric Motors S.p.A./Automobil Club d’Italia-Sport
Decisione n. 27
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Giuseppe Musacchio - Relatore
Vito Branca
Guido Cecinelli
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 120/2020, presentato, in data 23 dicembre 2020, dalla società Orange 1 Electric Motors S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Baroncini,
nei confronti
della A.C.I. (Automobile Club d’Italia) - F.N.A. (Federazione Nazionale Automobilistica), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Capo,
nonché nei confronti
della Procura Federale ACI-Sport, non costituita in giudizio,
e
di F.P.F. Sport s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
avverso
la sentenza rubricata al n. CS 6/20, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport in data 9 ottobre 2020, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note alla ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 15 dicembre 2020, con la quale la Corte ha respinto il reclamo proposto dalla stessa ricorrente avverso la decisione della Giunta Sportiva ACI del 22 gennaio 2020, con cui è stato “attribuito a Luca Rossetti, Citroen C3 R5, un tempo imposto forfettario sull’ultima prova speciale della gara Torrenieri – Castiglion del Bosco” e, conseguentemente, è stata modificata la Classifica Ufficiale Definitiva della manifestazione denominata “10° Tuscan Rewind 2019”.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 25 febbraio 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - Orange 1 Electric Motors SpA - avv. Marco Baroncini; l'avv. Vincenzo Capo, per la resistente ACI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello - presente, presso i locali del CONI -, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Ritenuto in fatto
- Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2020, la Orange 1 Electric Motors S.p.A., con pseudonimo Orange 1 M-Sport Rally Team (d’ora in poi, anche solo Orange 1), ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l’annullamento della decisione rubricata al n. CS 6/20, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport in data 9 ottobre 2020, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note alla ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 15 dicembre 2020, con la quale la Corte ha rigettato l’appello proposto dalla suddetta istante avverso la Classifica Ufficiale Definitiva della manifestazione denominata “10° Tuscan Rewind 2019”, così come modificata dalla Giunta Sportiva ACI, a seguito della decisione adottata in Roma, il 22 gennaio 2020, con cui è stato attribuito a Luca Rossetti, Citroen C3 R5, un tempo imposto forfettario sull’ultima prova speciale della gara Torrenieri - Castiglion del Bosco.
La vicenda sottoposta allo scrutinio del Collegio di Garanzia trae origine dal reclamo, ex art. 23 R.G.S. dell’ACI, proposto dall’odierna ricorrente e volto all’annullamento della Classifica Ufficiale definitiva del “10°Tuscan Rewind 2019”, come modificata dalla Giunta Sportiva dell’ACI in data 22 gennaio 2020, che ha assegnato ai concorrenti di un’altra compagine, Rossetti e Mori, un tempo imposto forfettario di 17.13.5" sull’ultima prova speciale Torrenieri - Castiglion del Bosco, calcolato quale media di due precedenti passaggi.
Tale determinazione della Giunta Sportiva originava dall’accertamento, “come prospettato dalla Procura Federale, che ignoti hanno posto in essere … azioni idonee ad alterare il risultato sportivo, ponendo sul percorso di gara, in coincidenza con il passaggio della vettura … corpi estranei che ragionevolmente hanno determinato la foratura dello pneumatico”.
In quell’occasione, l’odierna ricorrente rappresentava come anch’essa, con i suoi piloti Campedelli e Canton, avesse patito due episodi del tutto analoghi, e nello stesso tratto di pista, a quelli descritti dalla Giunta per l’altra vettura, riportando le medesime conseguenze.
La Corte Sportiva di Appello, con la decisione quivi impugnata, respingeva il reclamo, “all’esito di una analitica e puntuale valutazione del filmato di gara ed in particolare del passaggio della vettura del reclamante nella porzione di tracciato nella quale quest’ultimo afferma di esser stato vittima della condotta antisportiva, che avrebbe comportato la foratura dello pneumatico sinistro e la conseguente uscita di strada”.
In particolare, la Corte riteneva non riconducibile né ad una foratura, né all’azione antisportiva di soggetti terzi l’uscita di strada della vettura di Orange 1 e, dunque, l’interruzione della prova speciale. Invero, “dalla visione del filmato a disposizione del Collegio deve escludersi che la vettura del reclamante sia stata oggetto di condotte finalizzate ad alterare il risultato sportivo, a causa non solo della non visibilità sulla sede del tracciato di oggetti anomali o irregolarità idonei a provocare forature, ma ancor più tenuto conto della traiettoria della vettura del reclamante non caratterizzata da cambi di direzione riconducibili a forature dello pneumatico nella porzione di tracciato antecedente al punto in cui la vettura n. 2 è uscita di strada probabilmente a causa di un errore di traiettoria da parte del conduttore”.
Tale convincimento trovava, a detta del giudice di merito, conferma anche negli atti depositati in giudizio e, segnatamente, nella relazione redatta dai Commissari tecnici sulle forature della vettura n. 2 del conduttore Campedelli, nonché della vettura n. 4 guidata dal sig. Rossetti. Infatti, sulla vettura dell’odierno ricorrente veniva rilevato “soltanto un tassello del battistrada rotto ma alcun foro evidente”, né all’interno dello pneumatico, nel quale non venivano rinvenuti “eventuali corpi estranei”.
Continua la Corte Sportiva affermando che: “A differenza della vettura del conduttore Campedelli, i Commissari tecnici all’esito degli accertamenti di rito hanno rinvenuto una foratura dello pneumatico della vettura n. 4 riconducibile ad un chiodo, circostanza quest’ultima comprovata dalla presenza di un foro passante nel battistrada “dal quale fuoriusciva aria insufflata. Un foro compatibile con l’effetto provocato da un chiodo ma del quale non è stata trovata alcuna traccia”.
Si trattava, dunque, ad avviso della Corte, di situazioni fattuali differenti, non assimilabili tra loro - l’una, riconducibile alla rottura di un tacchetto del battistrada della vettura n. 2 e nella assenza di forature dovute all’azione di un chiodo, l’altra, nell’accertamento di una foratura dello pneumatico della vettura n. 4 del conduttore Rossetti, riconducibile per forma e dimensioni all’azione di un chiodo - “per le quali non può certamente considerarsi applicabile, anche in via analogica, la medesima disciplina normativa di cui all’art. 21.15 del regolamento rally, ossia il riconoscimento in entrambe le fattispecie del cd. tempo imposto forfettario, come invece prospettato dallo stesso reclamante”. “E ciò in quanto, la situazione - rectius condizione - che ha coinvolto la vettura del conduttore Rossetti, ossia la foratura causata da condotte antisportive e l’interruzione della prova speciale per poter montare un nuovo pneumatico, è senz’altro riconducibile alla fattispecie disciplinata dal succitato art. 21.15 del regolamento rally, che consente ai commissari sportivi di assegnare agli equipaggi coinvolti da interruzioni momentanee o definitive delle prove speciali un tempo ritenuto equo, beneficio quest’ultimo non fruibile nei casi in cui la prova speciale non sia portata a termine per motivi dovuti, probabilmente, ad una erronea traiettoria della vettura da parte del conduttore, come riscontrato per la vettura dell’odierno reclamante”.
- La Orange 1 presentava, dunque, ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, articolando i seguenti motivi di ricorso.I)“Inosservanza degli artt. 2, commi I e II, e 6, comma I, de Regolamento della Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23, comma IV, stesso regolamento, per avere la Corte Sportiva ACI- Sport negato alla ricorrente il diritto ad ottenere copia dei documenti su cui si è fondata la decisione impugnata conosciuti, invece, dalla Procura Federale, nonché il relativo diritto a prova contraria, facoltà di esercizio entrambe richieste con l’originario atto di gravame e così violando i principi del contraddittorio e della parità delle parti nel processo sportivo, oltre a non tutelare gli interessi di una di esse (art. 54, comma I, R.G.S.)”.
La ricorrente si duole, a fronte delle reiterate istanze istruttorie spiegate e della richiesta di esibizione formulata in sede endofederale, della circostanza che la Corte abbia, oltre che disatteso tali richieste, posto a fondamento della sua decisione documenti e prove filmate non a disposizione alla stessa.
II) “Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8.2 e 219 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport anche in relazione della norma generale rally 2019 …, per non avere la Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport garantito la genuinità del risultato sportivo attribuendo, quantomeno, un tempo equo anche all’equipaggio della ricorrente come operato per altro concorrente e, comunque, illogica e insufficiente motivazione a riguardo, pur essendo di decisiva importanza ai fini della controversia (art. 54, comma I, R.G.S.)”.
La ricorrente censura, in estrema sintesi, la decisione della Corte Sportiva nella parte in cui non ha sussunto la fattispecie riguardante la Orange 1 nel disposto di cui all’art. 21.15 del Regolamento Rally, e dunque il riconoscimento del c.d. tempo imposto forfettario, come avvenuto per la avversaria colpita dai medesimi eventi.
Conclude, pertanto, la difesa della ricorrente chiedendo al Collegio di Garanzia, “previa riforma della sentenza impugnata, di decidere in tutto o in parte la controversia e, per l’effetto, di omologare quale Classifica Ufficiale del “10° Tuscan Rewind 2019” quella delineatasi dopo la Prova Speciale n. 5, non tenendo in alcun conto quanto accaduto successivamente, data la presenza di atti di natura chiaramente antisportiva e criminale, ovvero, in subordine, di assegnare, per le Prove Speciali fraudolentemente alterate nel risultato sportivo e rubricate rispettivamente ai numeri 6 e 8, un tempo equo anche all’equipaggio Campedelli - Canton di 16.48.1”, in ossequio al divieto di alterazione dei risultati sportivi, di cui agli articoli 8.2 e 219 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI - Sport, conclamandone in ogni caso il primo posto assoluto nella Classifica Conduttori e Costruttori del Campionato Italiano Rally 2019”.
- Si è costituita in giudizio l’ACI con una prima memoria del 12 febbraio 2021, con cui ha chiesto di essere rimessa in termini, considerato che il ricorrente aveva trasmesso, in adempimento della previsione dell’art. 59, n. 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, tramite PEC, il ricorso alla Procura Federale e non anche alla Federazione e che, dunque, l’ACI aveva avuto formale conoscenza dell’impugnazione solamente l’11 febbraio 2021, con la trasmissione del provvedimento di fissazione dell’udienza da parte della Segreteria del Collegio di Garanzia.
Con successiva memoria del 19 febbraio 2021, l’ACI ha preso posizione sui motivi di ricorso della Orange 1, concludendo per l’inammissibilità dello stesso, con la specificazione che “pur se il Collegio non fosse di detto avviso dovrà enunciare il mero principio da applicare da parte del giudice di merito del rinvio e giammai potrà accogliere le conclusioni poste dal ricorrente”.
In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, contro argomenta, evidenziando la bontà della ricostruzione operata dalla Corte Sportiva ed, anzi, sostenendo che tutto il materiale probatorio posto a base della decisione impugnata è stato messo a disposizione dell’allora reclamante; sul secondo motivo, l’ACI sottolinea come dalla visione del video relativo ai due equipaggi emerga la logicità e incensurabilità delle considerazioni fatte dalla Corte.
- All’udienza del 25 febbraio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente va esaminata l’eccezione formulata dalla Federazione resistente di inesistenza della notifica del ricorso, effettuata nei confronti della Procura Federale e non anche nei confronti della Federazione Nazionale Automobilistica, presso un indirizzo PEC non costituente domicilio digitale della Federazione stessa.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio andava proposto nei confronti della Federazione e notificato presso l’indirizzo PEC risultante dall’elenco IPA di cui all’art.16-ter del D.L. n.179/2012, mentre non può considerarsi validamente effettuata la notifica presso l’indirizzo PEC giustiziasportiva@pec.aci.it, la quale, evidentemente, rappresenta l’indirizzo PEC dell’Organo di giustizia federale.
Tuttavia, sebbene nulla la notifica, la costituzione in giudizio della Federazione e lo svolgimento puntuale ed esaustivo delle difese di merito ha effetto sanante.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità sanabile attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice, quando pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l’atto, pervenuto a persona del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario” (ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5619, 5 dicembre 2014, n. 6008; Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916). Nella fattispecie, quindi, al netto dell’avvenuta spontanea costituzione in giudizio della convenuta Federazione, sussistono i presupposti affinché, in caso di mancata costituzione di quest’ultima, la ricorrente fosse rimessa nei termini.
2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione delle disposizioni di cui agli art.li 2, commi I e II, e 6, comma I, del Regolamento della Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23, comma IV, stesso Regolamento, per avere la Corte Sportiva ACI-Sport negato alla ricorrente il diritto ad ottenere copia dei documenti su cui si è fondata la decisione impugnata (conosciuti, invece, dalla Procura Federale), nonché il relativo diritto a prova contraria, facoltà di esercizio entrambe richieste con l’originario atto di gravame e così violando i principi del contraddittorio e della parità delle parti nel procedimento sportivo, oltre a non tutelare gli interessi di una di esse (art. 54, comma I, R.G.S.).
Sostiene, inoltre, la ricorrente che le disposizioni ed i principi sopra richiamati risultano violati da parte della Corte anche in considerazione del fatto che la decisione è stata assunta all’esito dell’esame del “filmato di gara”, sconosciuto alla ricorrente e sul quale quest’ultima non è stata messa in condizione di contraddire.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
L’art. 2 del Regolamento della Giustizia Sportiva ACI, al comma 2, garantisce il principio della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo ed al successivo comma 6 fa espresso rinvio alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva.
Quanto, poi, nello specifico, al procedimento dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, l’art. 23 dello stesso Codice, al comma 4, stabilisce in maniera perentoria che gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui si fonda la pronuncia impugnata dinanzi alla Corte stessa.
L’ordinamento processale sportivo, tanto in considerazione delle specifiche disposizioni contenute nei codici e regolamenti federali, e tanto con l’esplicito rinvio alle norme generali del processo civile operato con il comma 6 dell’art. 2 del CGS CONI, può dirsi pacificamente fondato sui principi del contraddittorio e della disponibilità delle prove.
Quanto al principio del contraddittorio, elevato a rango costituzionale con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, affinché lo stesso possa dirsi rispettato, è necessario sia che la parte venga messa a conoscenza dell’esistenza del processo e, per quanto di interesse nel caso che ci occupa, venga messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa.
E, quindi, “si ha violazione del principio del contraddittorio……quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria…” (Cass. Civ., sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201).
Corollario del contraddittorio è il principio della disponibilità delle prove, di cui all’art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice, salvo i limitati casi positivamente disciplinati in cui può disporre l’acquisizione d’ufficio, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.
Ma in ogni caso, siano esse disposte dal giudice che proposte dalle parti, le prove devono essere acquisite al processo nel rispetto del contradditorio.
Infatti, si ha violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. quando il giudice di merito pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 novembre 2020 n. 24395, Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 1229), mentre, si ripete, si ha violazione del generale principio del contraddittorio quando alla parte non viene concessa la possibilità di concreta difesa istruttoria.
Nel caso che ci occupa, invece, la decisione impugnata si fonda su un elemento di prova, il filmato della gara “a disposizione del Collegio”, acquisito non si sa bene come e visionato dalla sola Corte, il tutto, quindi, in chiaro dispregio tanto del principio della disponibilità delle prove che del contraddittorio.
Sotto altro profilo la Corte Sportiva d’Appello, con il mancato accoglimento, o meglio con l’omessa pronuncia sulla richiesta di acquisizione di copia della documentazione posta a fondamento della decisione impugnata dinanzi alla Corte, ha palesemente violato la disposizione processuale di cui al comma 4 dell’art. 23 del Regolamento della Giustizia Sportiva dell’ACI - la quale non rimette alla valutazione della Corte l’apprezzamento circa la meritevolezza o meno della richiesta di accesso -, compromettendo in maniera evidente il diritto di difesa.
Analogamente, e sempre con riguardo al diritto di difesa, la Suprema Corte, sebbene con riferimento alla violazione, da parte del giudice, dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., ha puntualizzato che: “E’ nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa” (Cass. Civ., Sez. II, 22 ottobre 2019, n. 26883).
La decisione impugnata, quindi, deve essere annullata con rinvio alla Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport, affinché la stessa, in diversa composizione, in ossequio ai principi del contraddittorio, della disponibilità delle prove e previo esercizio, da parte della ricorrente del diritto all’accesso, di cui all’art. 23, comma 4, del Regolamento della Giustizia Sportiva dell’ACI, decida la controversia nel merito sulla base delle prove ritualmente acquisite ai sensi dell’art. 23, comma 7, dello stesso Regolamento e dell’art. 115 c.p.c., garantendo l’effettività del contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Annulla con rinvio la decisione impugnata, rubricata al n. CS 6/20 del 9 ottobre 2020, rimettendo alla Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport per la uniformazione ai principi di diritto enunciati in parte motiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente Orange 1 Electric Motors SpA.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 febbraio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, in data 22 marzo 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face