CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36 del 10/05/2021 – U.S. Pianese S.S.D. S.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.S.D. Cannara/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND
Decisione n. 36
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Cesare San Mauro - Relatore
Giuseppe Andreotta
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2021, presentato, in data 9 gennaio 2021 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00025 dell’11 gennaio 2021), dalla società U.S. Pianese
S.S.D. S.r.l. (di seguito Pianese), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Maurizio Sani, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Fabio Giotti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, anche FIGC), con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
e
la A.S.D. Cannara (di seguito, anche Cannara), con sede in Loc. Cascone snc, Cannara (PG), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Alessandro Baldacci, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Costanzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ellera di Corciano (PG), Via Amilcare Ponchielli, n. 30,
e nei confronti
della Lega Nazionale Dilettanti (LND), con sede in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio,
e
del Dipartimento Interregionale LND, con sede in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio,
per l'annullamento
della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIGC n. 030/CSA/2020-2021 del 14 dicembre 2020, pubblicata in pari data, che ha respinto il gravame proposto dalla U.S. Pianese S.S.D. S.r.l., nonché della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale LND, pubblicata sul C.U. n. 52 del 16 novembre 2020, con la quale è stato convalidato il risultato della gara valevole per il Campionato di Serie D, Girone “E”, Cannara- Pianese, disputata in data 1° novembre 2020 e respinta, per l’effetto, la richiesta di ripetizione della predetta gara.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 28 aprile 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. - avv. Fabio Giotti; l'avv. Simone Costanzi, per la resistente A.S.D. Cannara, nonché l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; udito, infine, in collegamento da remoto, mediante la medesima piattaforma, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Cesare San Mauro.
Ritenuto in fatto
- con C.U. n. 52 del 16 novembre 2020, il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale L.N.D., esaminato il supplemento arbitrale relativo alla gara di Serie D, Girone “E”, Cannara/Pianese, del 1° novembre 2020, con cui si rendeva noto che, a seguito di un riscontro con immagini televisive autorizzate, era stato accertato che il fallo per condotta violenta in campo, nella precedente relazione del referto addebitato al calciatore della Pianese
n. 10, Zini Andrea, era stato in realtà commesso dal giocatore n. 8, Ghini Nicola, del medesimo sodalizio - poi regolarmente sanzionato -, rigettava il ricorso della Pianese. Nello specifico, il reclamo, volto ad ottenere la ripetizione della gara ritenuta irregolare per “errore tecnico”, veniva respinto dal Giudice di prime cure “considerato che si è concretizzato uno scambio di persona che non ha influito sul regolare svolgimento della gara ovvero ai fini dell’omologazione del risultato ottenuto in campo, né si è riflesso sul provvedimento sanzionatorio irrogato da codesto Giudice, che attraverso l’esame dei mezzi di prova a sua disposizione, sono stati correttamente rivolti a carico dell’autore materiale della condotta illecita”.
- in data 20 novembre 2020, la Pianese proponeva ricorso-reclamo innanzi alla Corte Sportiva d’Appello FIGC, chiedendo l’annullamento della sopra illustrata decisione del Giudice Sportivo;
- con sentenza n. 030 del 14 dicembre 2020, pubblicata in pari data, la Corte Sportiva d’Appello FIGC, sul rilievo per cui “in vero non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara” e che “come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile (Cfr. Corte Giust. Fed.,
15 marzo 2013, pres. Sanino, in C.U. FIGC, 10 giugno 2013, n. 293/CGF,)” respingeva il reclamo, confermando in toto il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 9 gennaio 2021, la Pianese depositava, presso il Collegio di Garanzia dello Sport CONI, il presente ricorso (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00025 dell’11 gennaio 2021), per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’On. Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso previa riforma delle delibere impugnate
In via principale
annullare senza rinvio la Decisione della Corte Sportiva d’Appello e del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale L.N.D., impugnate e per l’effetto dichiarare irregolare la gara Cannara – Pianese disputata in data 1/11/2020 e valevole per il Campionato di Serie D Girone E ordinando al Dipartimento Interregionale L.N.D. e F.I.G.C. per quanto di rispettiva competenza di predisporre la ripetizione della suddetta gara ai sensi dell’art. 10 comma 5 lett. C) C.G.S.- F.I.G.C.;
in via subordinata
annullare la Decisione della Corte Sportiva d’Appello e del Giudice Sportivo Nazionale c/o Dipartimento Interregionale L.N.D. impugnate per i motivi esposti in narrativa e per l’effetto rinviare gli atti alla Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C. affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio.
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
- in data 19 gennaio 2021, la A.S.D. Cannara depositava memoria, ex art. 60 CGS CONI (prot. 00070 del 20 gennaio 2021), con richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso de quo e conseguente conferma delle decisioni impugnate, con refusione di spese e competenze di lite; in pari data, anche la FIGC procedeva ad analogo deposito (prot. n. 00071 del 20 gennaio 2021), chiedendo a codesto Collegio di respingere il ricorso, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Considerato in diritto
1. La Pianese ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, per tre motivi di ricorso, che possono essere così sintetizzati.
- Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 10 comma 5 C.G.S. – F.I.G.C. in relazione alla Regola 12 Regolamento del giuoco calcio – Erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione di “errore tecnico” da parte degli Ufficiali di gara”. A suo dire, la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello sarebbe censurabile “nella parte in cui ha ritenuto non essere stato integrato nella fattispecie un “errore tecnico”".
- Con il secondo motivo, deduce la “Violazione dell’art. 61 comma 1 C.G.S. – F.I.G.C. – Errata applicazione al caso di specie dell’art. 61 comma 1 C.G.S. – F.I.G.C. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia anche in relazione alla delibera passata in giudicato pubblicata sul C.U. N. 46 del 04/11/2020”. In particolare, deduce la ricorrente che la CSA “ha violato il principio contenuto dell’art. 61 comma 1 C.G.S.-F.I.G.C. il quale prevede che “i rapporti degli ufficiali di gara … e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ignorando tale fonte di prova privilegiata, costituita dal supplemento di referto dell’Assistente Arbitrale che ha ammesso l’errore e fatto espellere un calciatore diverso dall’autore del fallo, che doveva essere posta a fondamento della decisione e non ignorata e disapplicata”, lamentando, altresì, la mancanza di “ragionamento logico-giuridico-sistematici tali da giustificare la disapplicazione nel caso di specie di una prova privilegiata come il supplemento di referto redatto dall’Assistente”.
- Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dalla valutazione della misura in cui l’errore tecnico ha inciso sulla regolarità dello svolgimento della gara in relazione all’art. 10 comma 5 C.G.S.”. Nello specifico, con la richiamata doglianza, si lamenta che “La Pianese per quasi tutta la durata del giuoco ha dovuto forzatamente ed illegittimamente rinunciare alle prestazioni di uno dei 7 calciatori “over” scelti dall’allenatore, ed in ogni caso ad un calciatore che aveva titolo per rimanere in campo, e ciò ha chiaramente influito sulla regolarità dello svolgimento della gara che essendo stata irregolare dovrà essere ripetuta”.
- 2. Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso della Pianese non può trovare accoglimento, attesa l’inammissibilità dei motivi ivi formulati dalla società ricorrente.
- 2.1. In primis, giova rammentare che il Collegio di Garanzia dello Sport è dotato di due distinti ambiti di competenza, entro i quali interviene come:
- giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI;
- giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI.
Ai fini del presente giudizio, rileva il suo ruolo di “organo di ultimo grado della giustizia sportiva” con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto di impugnativa. Infatti, il sopra citato art. 54, comma 1, CGS CONI statuisce che “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Pertanto, a questo Collegio di Garanzia dello Sport è precluso il potere di sindacare doglianze che richiedono una “rivisitazione” dei fatti già sottoposti all’esame dei Giudici federali.
Come rilevato da costante giurisprudenza di questo Collegio, “nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell’organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, Decisione n. 93 del 19 dicembre 2017).
Ed infatti, “in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio non può non uniformarsi a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisione n. 61/2015). Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l’ordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dall’art. 54, comma 1, CGS CONI” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 30 del 22 maggio 2018)” (cfr., più di recente, Collegio di Garanzia CONI, Sezione Prima, Decisione n. 37 del 16 maggio 2019).
2.2. In virtù dei summenzionati principi, a cui questo Collegio ritiene di uniformarsi, appare evidente come le doglianze lamentate dalla ricorrente - nella parte in cui, con il primo motivo, censura la pronuncia del Giudice di seconde cure per “non essere stato integrato nella fattispecie un “errore tecnico” - richiedano una valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e siano finalizzate ad orientare il giudizio di legittimità verso una prospettazione alternativa della vicenda.
Tali motivi, fondati su mere argomentazioni di fatto, che esulano, quindi, dall’ambito tassativo dell’art. 54 CGS CONI e mirano ad ottenere un “terzo grado di giudizio” (in questi termini, cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezione Quarta, Decisione n. 14/2016), risultano incentrati su un sindacato di merito di apprezzamenti già compiuti dalla Corte Federale d’Appello.
Sindacato evidentemente inammissibile in questa sede.
Si ribadisce, ancora una volta, che, “in sede di giudizio d’impugnazione dei provvedimenti emessi dalle corti federali d’appello, si deve ritenere inammissibile la nuova valutazione del materiale probatorio, dal momento che le prove rilevanti e le ricostruzioni dei fatti che hanno formato il libero convincimento del giudice di secondo grado si devono ritenere acquisiti ed assodati. Qualora il presente Collegio dovesse pervenire ad un’interpretazione alternativa della vicenda basata sul riesame delle prove, si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 54, comma 1, CGS CONI e disattenderebbe la funzione per la quale è stato istituito, ossia quella di giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo (sul punto si veda, ex multis, Collegio di Garanzia, decisioni, S.S.U.U., nn. 61/2015 e 63/2015)” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, S.U., Decisione n. 93/2017, cit.).
2.3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta una presunta violazione, nella decisione del CSA, dell’art. 61, comma 1, CGS - FIGC.
Anche tale doglianza risulta fondata su argomentazioni di fatto che richiederebbero un nuovo accertamento delle risultanze istruttorie già vagliate dalla Corte d’Appello e precluso al Collegio di Garanzia, quale giudice di legittimità, tanto più quando non sono “rinvenibili nella decisione impugnata profili di illegittimità rappresentati dalla adeguata incidenza causale di una manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti imputabile al giudice di merito (Cass. Civ., n. 347 del 10/1/2014)” (cfr. Collegio Garanzia CONI, Sezione Prima, Decisione n. 69 del 12 ottobre 2018; in termini, Collegio di Garanzia CONI, Sezione Prima, Decisione n. 37/2019, cit.).
I principi sopra enunciati, si conformano, peraltro, all’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione e la scelta delle risultanze probatorie, più idonee a sorreggere la motivazione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (in questo senso, v. Cass., Sez. II, n. 20802/2011; conf. Cass., nn. 42/2009, 4391/2007, 16346/2007 e 21412/ , nello stesso senso, pi di recente, Cass. civ., Sez. Lav.,
n. 3535/2015)” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, Decisione n. 63 del 1° ottobre 2018).
2.4. Per le stesse ragioni, è da reputarsi inammissibile la censura di cui al terzo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta l’omessa motivazione della Corte d’Appello circa “la valutazione della misura in cui l’errore tecnico ha inciso sulla regolarità dello svolgimento della gara in relazione all’art. 10 comma 5 C.G.S. C.O.N.I.”.
Fermo ed assorbente quanto fin qui eccepito in merito all’inammissibilità delle precedenti censure, al riguardo, non serve ricordare che, “in ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica” (Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, Decisione n. 33/2015)” (più di recente, cfr. Collegio di garanzia CONI, SS.UU., Decisione n. 63/2018, cit.).
3. Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza;
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Cesare San Mauro
Depositato in Roma, in data 10 maggio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face