CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42 del 03/06/2021 – A.S.D. Ilvamaddalena 1903/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND

Decisione n. 42

 

Anno 2021

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Guido Cecinelli

Pier Giorgio Maffezzoli 

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2021, proposto, in data 11 febbraio 2021 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00208 del 12 febbraio 2021), dalla società A.S.D. Ilvamaddalena 1903, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Enzo Giorgio Del Giudice, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dallavv. Aldo Kersevan,

 

 

contro

 

 

 

l'U.S. Idolo, presso Piazza Roma n. 1 - Arzano (NU), in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;

con l'intervento

 

 

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano La Porta;

 

 

per la riforma e/o l'annullamento

 

 

 

della decisione, assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND nella seduta dell'11 gennaio 2021, pubblicata sul C.U. n39 del 14 gennaio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, sono state confermate in toto la sanzione della squalifica, a tutto il 30 aprile 2023, del calciatore dell'A.S.D. Ilvamaddalena 1903, Vincenzo Filinesi - inflittagli, ex art. 35, comma 4, CGS, con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21 ottobre 2020, pubblicata con C.U. n. 22 del 22 ottobre 2020 - nonché la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 a favore della U.S. Idolo, inflitta alla ricorrente, ex art. 10, comma, 1, N.C.G.S., con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale presso il ripetuto C.R. Sardegna FIGC-LND nella seduta del 29 ottobre 2020, pubblicata in pari data sul C.U. n. 25.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta;

 

 

 

uditi, nelludienza del 28 aprile 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Ilvamaddalena 1903 - avv. Aldo Kersevan, nonché l'avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, anchegli presente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dellart. 59, comma 2, lett. b), e dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per linammissibilità del ricorso, ponendo in rilievo, in relazione alla previsione di cui all’art. 59 CGS CONI, la mancata notifica, da parte della ASD ricorrente, del proprio gravame alla Federazione di appartenenza;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

In data 18 ottobre 2020, si disputava la gara valida per la sesta giornata del Campionato di Eccellenza,  Girone  A,  presso  lo  Stadio  Comunale  in  La  Maddalena (OP),  tra  ASD Ilvamaddalena 1903 e U.S. Idolo, la quale, sul risultato di 1 a 1, veniva sospesa al 45° minuto del secondo tempo, in ragione della ritenuta improseguibilità, conseguente ad un episodio di violenza attribuito al calciatore Filinesi Vincenzo, appartenente alla compagine della ASD Ilvamaddalena 1903.

Il Giudice Sportivo territoriale della Sardegna, con propria decisione emessa il 21 ottobre 2020, pubblicata in C.U. n. 22 del 22 ottobre 2020, comminava la squalifica, fino a tutto il 30 aprile 2023, del calciatore Filinesi Vincenzo, e, indi, con ulteriore decisione del 29 ottobre 2020 (pubblicata in pari data), infliggeva alla ASD Ilvamaddalena 1903 la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della U.S. Idolo.

Avverso dette decisioni, la ASD Ilvamaddalena 1903 adiva la Corte Sportiva di Appello territoriale, onde ottenere la riduzione della squalifica comminata al Filinesi Vincenzo (in misura non superiore a mesi sei) e la ripetizione della partita, ovvero, in via subordinata, la conferma del risultato di parità conseguito sul campo, tanto, tra l’altro, adducendo immagini televisive dalle quali poteva rilevarsi una diversa interpretazione dei fatti effettivamente verificatisi, così da dedurne una loro errata (ovvero infedele) rappresentazione nei referti arbitrali.

La Corte Sportiva di Appello rigettava (con la decisione oggetto di ricorso) il reclamo, sostenendo, per un verso, che, in forza dellart. 61, comma 2, CGS (FIGC), la facoltà  di utilizzare le riprese televisive era, in detta norma, prevista solo nel caso in cui si dovesse accertare che il soggetto individuato come autore delle infrazioni sanzionate fosse diverso da quello responsabile; e, per altro verso, che, per quanto rilevava ai fini dellesito della gara, non poteva tenersi conto della circostanza che la stessa fosse stata sospesa al 45° minuto del secondo tempo, atteso che, anche in detto caso, la disposta sospensione doveva ritenersi prevalente sulla fine del tempo regolamentare di gioco (quale si sarebbe potuto concretizzare solo al momento del triplice fischio di chiusura della gara), attesla facoltà dellarbitro di decidere la sospensione qualora si verifichino fatti o situazioni da lui ritenute pregiudizievoli per la incolumità propria o di altri.

Secondo la ASD ricorrente, la decisione impugnata era viziata dalla violazione delle norme di diritto che regolano lacquisizione delle prove, a mente del sesto e settimo comma dellart. 61 CGS, che, a dire della stessa ricorrente, avrebbero imposto alla Corte Territoriale di esaminare i prodotti filmati:

questi avrebbero dimostrato come la riferita aggressione non assurgeva a quel carattere di violenza ritenuto dalla terna arbitrale, né vi sarebbero state lesioni di carattere fisico e, di più, come la gara si era conclusa del tutto pacificamente, non sussistendo le condizioni di minaccia al suo pacifico svolgimento, per come riferite dagli arbitri.

Ribadiva, infine, la ASD ricorrente che la gara si era regolarmente conclusa e non era stata sospesa, non essendo stato annunciato alcun recupero che ne prolungasse la durata oltre i quarantacinque minuti del tempo regolamentare.

Non curava proprie difese la U.S. Idolo. 

Si è, invece, costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo preliminarmente dichiararsi inammissibile il gravame proposto, e, indi, rigettarlo nel merito, per infondatezza.

In particolare, secondo la FIGC, il ricorso doveva ritenersi inammissibile in quanto tendente, non alla censura in punto di diritto della decisione gravata, bensì ad una rivalutazione dei fatti, come tale preclusa alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport, e, quanto al merito, difendendo lesatto governo, da parte della CSA, delle norme circa lammissibilità della prova costituita dalle risultanze filmate, dovendosi al caso di specie applicare lart. 61, comma 2, e non lart. 6 del CGS, al contempo rappresentando la univocità e la coerenza dei referti degli Ufficiali di Gara.

Come detto, la Procura Generale dello Sport presso il CONI concludeva per linammissibilità del ricorso, sia in ragione della mancata notifica alla FIGC, sia in ragione della tendenza sostanziale dello stesso ad una nuova valutazione del merito. 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Occorre preliminarmente esaminare leccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI.

A mente dellart. 59 CGS CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport deve essere … proposto  mediante  deposito  al  Collegio  di  Garanzia  dello  Sport  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione della decisione impugnata … copia del ricorso è  trasmessa alla parte intimata  e alle altre eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio, inoltre, al comma 4 dello stesso articolo, è previsto che, allatto del deposito del ricorso, la parte ricorrente deve allegare lattestazione dellavvenuta trasmissione del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1. Orbene, come anche confermato nella tenutasi udienza di discussione, il ricorso proposto dalla ASD Ilvamaddalena 1903 non è stato da questa notificato alla FIGC, ancorché questultima si sia  poi  costituita  a  seguito  della  comunicazione  alla  stessa  effettuata  dalla  Segreteria  del Collegio di Garanzia dello Sport in data 14 aprile 2021, in base allart. 59, secondo comma, del Codice  di  Giustizia  Sportiva  del  CONI  (ove  si  prevede  la  trasmissione  del  ricorso  e  del provvedimento di fissazione di udienza : a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;).

Detta disposizione, dunque, prevede che, di qualsivoglia contenzioso devoluto al Collegio di Garanzia dello Sport, la Federazione di competenza venga formalmente informata, onde poter spiegare un intervento, ovvero una memoria, ma non in quanto parte intimata (cui è dovuta la notifica tempestiva ai fini della valida introduzione del giudizio).

Ne consegue che, ai fini della procedibilità/ammissibilità del ricorso, nella fattispecie data, la FIGC doveva ritenersi parte intimata, con la conseguenza che, come già ritenuto da questo Collegio di Garanzia (Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39): Lomessa chiamata in giudizio dei contro interessati determina una violazione del principio del contraddittorio che, in ragione della rilevanza costituzionale sancita dallart. 111 Cost., non consente deroga e impone il coinvolgimento processuale ai fini della regolare costituzione dtutte le parti interessate allesito del giudizio, ove per contro interessato deve intendersi la parte necessaria alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dellart. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltreché titolare di un interesse qualificato al mantenimento dellutilità da questo riconosciuta e dunque suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dellatto.(cfr.pure, Collegidi Garanzidello Sport, Prima Sezione, decisioni n. 26/2015 e n. 76/2018).

Né può dubitarsi della posizione di controinteressato rivestita dalla FIGC, in quanto depositaria dellinteresse alla stabilità delle decisioni assunte dagli organi giudiziali endofederali, a maggior ragione quando si tratta di statuizioni direttamente incidenti sul risultato sportivo ovvero inerenti al rispetto delle regole di condotta degli atleti.

Senonc, come si è narrato in fatto, la FIGC ha provveduto a costituirsi spontaneamente, a

 

seguito della comunicazione curata dalla Segreteria del Collegio della Garanzia dello Sport a mente dellart.59 CGS Coni.

A tal proposito, occorre ricordarche detta norma  tende a rendernota alla Federazione interessata lesistenza del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, e dunque soddisfa lesigenza di suscitare un eventuale intervento, di per sé non finalizzato allaccettazione del contraddittorio.

Nondimeno, nel caso che ci occupa, la costituzione curata dalla FIGC risulta spiegare le difese in diretta contraddizione con le ragioni della ASD ricorrente e, pertanto, come già ritenuto da questo Collegio (cfr. decisione n.26/2021), siffatta condotta processuale ha realizzato leffetto sanante atta ad escludere leccepita inammissibilità.

Ciò detto, non può svalutarsi il fatto che, quanto al merito, pur potendosi riscontrare una falsa applicazione, da parte della CSA, della norma di cui allart. 61, comma 2, CGS FIGC, anche facendo governo, come da parte ricorrente esattamente eccepito, della disposizione di cui al comma 6 dello stesso art. 61, nondimennopuò prescindersi dal fatto chquestultima disposizione non impone, bensì sancisce la mera facoltà del giudice di merito di avvalersi della prova portata dalle riprese televisive.

Ne consegue che, sotto tale aspetto, il proposto ricorso  è inammissibile innanzi a questo Collegio di Garanzia, in quanto è preclusa, in sede di legittimità, la censura di valutazioni discrezionali, come tali riservate al giudice di merito, così come sarebbe preclusa anche la valutazione della discrezionale percezione, rimessa allufficiale di gara, circa la ricorrenza di condizioni che impediscano il normale svolgimento di una gara, a maggior ragione quando, sulla verità dei fatti attestati nei referti, non risulta proposta alcuna querela di falso.

Sul punto, resta, però, la questione che, dallesame visivo dei filmati, potrebbe riscontrarsi, come sembra, uno svolgimento dei fatti diverso da quello rappresentato nei referti e, per tale ragione, gli atti di questo giudizio saranno rimessi allattenzione della Procura Federale competente.  Nulla si dispone in ordine alla soccombenza delle spese di lite, per la ragione che, come innanzi precisato, la costituzione in giudizio della FIGC si deve ad una sua autonoma determinazione, in difetto della quale il proposto ricorso, per giunta non integrato da richiesta di rimessione in termini, sarebbe stato inammissibile per violazione dellart. 59 CGS.

 

 

                                                        PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2021.

 

 

Il Presidente                                                                                           Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                                  F.to Giuseppe Andreotta

 

 

Depositato in Roma, in data 3 giugno 2021.  

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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