CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51 del 25/06/2021 – ASD U.S. Agropoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Campania FIGC-LND/ASD Buccino Volcei Calcio

Decisione n. 51

 

Anno 2021

                                                                                      IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Guido Cecinelli

Angelo Maietta

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2021, presentato, in data 31 maggio 2021, dalla società ASD U.S. Agropoli, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita,

 

 

 

contro

 

 

la ASD Buccino Volcei Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Del Chierico e Carmine Volpe,

 

 

nonché contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,

 

 

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio,

 

 

 il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, non costituitosi in giudizio

 

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, resa con dispositivo sul C.U. n. 5/CSAT del 26 maggio 2021 e con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 6/CSAT del 28 maggio 2021.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

uditi, nell’udienza del 21 giugno 2021, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, l’avv. Gaetano Aita, per la ricorrente ASD U.S. Agropoli; gli avv.ti Gaetano Del Chierico e Carmine Volpe, per la resistente ASD Buccino Volcei Calcio - tutti presenti presso i locali del CONI - nonc, in collegamento da remoto, tramite la suddetta piattaforma telematica, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

 

 

Premesso in fatto

 

 

  1. Con ricorso del 31 maggio 2021, la società ASD U.S. Agropoli (dora innanzi, anche solo l’Agropoli) ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, resa con dispositivo sul C.U. n. 5/CSAT del 26 maggio 2021 e con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 6/CSAT del 28 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 9/GST del 12 maggio 2021, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Buccino Volcei Calcio (dora innanzi, anche solo il Buccino), aveva inflitto all’Agropoli la sanzione della perdita della gara Agropoli - Buccino del 2 maggio 2021 con il risultato di 0-3, a causa della partecipazione in posizione irregolare del calciatore Filippo Manzi.

La vicenda portata alla cognizione di questo Collegio coinvolge talune gare del Campionato di Eccellenza del C.R. Campania FIGC - LND - stagione sportiva 2020/2021.

In particolare, il 25 aprile 2021 si disputava la gara Agropoli/Virtus Cilento, ove il calciatore Manzi dell’Agropoli veniva espulso. A tale espulsione, il 27 maggio 2021, seguiva la squalifica del predetto calciatore per una (1) gara, con C.U. del Giudice Sportivo Territoriale n. 84 del 27 aprile 2021.

Il 28 aprile 2021, si disputava la gara Faiano/Agropoli (risultato 1-2), ove il calciatore Manzi non veniva schierato. Con riferimento a tale partita, il Faiano proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale (che, con C.U. n. 86 del 30 aprile 2021, si riservava di decidere) per la asserita posizione irregolare del calciatore Margiotta dell’Agropoli.

Il 2 maggio 2021, si disputava, dunque, la gara, che viene in rilievo in questa sede, Agropoli/Buccino (risultato 1-0); ed è con riferimento a tale partita che la ASD Buccino Volcei proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale (che, con C.U. n. 87 del 6 maggio 2021, si riservava di decidere) per la asserita posizione irregolare proprio del calciatore Manzi dell’Agropoli (di rientro” dalla squalifica).

Il 7 maggio 2021, il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione n. 8/GST, a scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 86, rigettava il reclamo del Faiano e omologava il risultato di 1-2 della gara Faiano/Agropoli (gara, lo si ribadisce, cui il Manzi non partecipava per scontare la squalifica).

Il 12 maggio 2021, il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione n. 9/GST, a scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 87, accoglieva il reclamo del Buccino e applicava la sconfitta a tavolino, con il conseguente risultato di 0-3 della gara Agropoli/Buccino, sostenendo che “la gara US FAIANO/US AGROPOLI del 28.4.21 non ha determinato effetti in classifica in quanto il risultato non è stato omologato (C.U. n. 86 del 30.4.21) e quindi anche se il Manzi non ha preso parte alla gara US FAIANO/AGROPOLI del 28.4.21, non ha scontato la squalifica inflittagli con

C.U. 84 del 27.4.21 con la conseguenza che la presenza del Manzi Filippo, nella gara in epigrafe, è da ritenersi irregolare perché in pendenza di squalifica”.

Decidendo sul gravame interposto dall’Agropoli avverso tale ultima decisione, la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, con la decisione quivi impugnata, confermava la sconfitta a tavolino, dando applicazione all’art. 21, comma 4, del CGS FIGC e affermando che “la gara Agropoli – Faiano del 28/04/2021 nella quale il calciatore Manzi Filippo non aveva partecipato non aveva conseguito un risultato valido agli effetti della classifica essendo stata oggetto di rituale preannuncio di reclamo depositato dalla socieFaiano per lirregolare posizione del calciatore Margiotta (C.U. n. 86 del 30/04/2021), deciso poi il 07/05/2021 (C.U. n. 8/GST del 07/05/2021); pertanto, la fattispecie oggetto di regolamentazione dellart. 21, co. 4, C.G.S. non consente interpretazioni diverse o alternative da quelle letterali e quindi non si può considerare scontata la squalifica del calciatore Manzi Filippo nella gara contro il Faiano, alla quale non ha preso parte”.

2. Avverso tale decisione, l’ASD U.S. Agropoli ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia, con istanza di misura cautelare, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

i) “Violazione delle norme di diritto ex art. 54 comma 1 CGS CONI con riferimento allart. 111 Cost., agli artt. 84 e 117 disp att. c.p.c., agli artt. 44, 50 e 77 CGS FIGC ed agli artt. 2 e 5 CGS FIGC - violazione del contraddittorio e del diritto di difesa”.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la Corte Sportiva, avendo disposto l’udienza di discussione per il 26 maggio 2021, ma convocando le parti in orari diversi, avrebbe violato le suddette norme sportive ed ordinamentali, compromettendo l’integrità del contraddittorio, non consentendo alla parte di ascoltare la discussione dell’altra e, dunque, impedendo di poter replicare ovvero di formulare eccezioni e/o comunque di esplicare a pieno la propria difesa.

ii) “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti ex art. 54 comma 1 CGS-CONI”.

La ricorrente censura la motivazione della CSA ove, discorrendo sull’art. 21, comma 4, CGS FIGC, avrebbe omesso di considerare gli autorevoli precedenti giurisprudenziali, rappresentati in sede di merito, di cui all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, con la decisione n. 12/2011, e alla Corte di Giustizia Federale, con la decisione n. 285/2014, le quali, affrontando il problema della squalifica del calciatore con le squadre fuori classifica, hanno chiarito che la gara valida ai fini della classifica” è quella gara a cui è conseguito un risultato valido e non sia stata successivamente annullata, senza che abbia rilievo l’impugnazione della stessa o l’essere stata reclamata.

In tal guisa, la ricorrente deduce, quale terzo motivo di ricorso, la violazione delle norme di diritto ex art. 54 comma 1 CGS CONI con riferimento allart. 21 comma 4 CGS FIGC ed allart. 10 CGS FIGC – contraddittorietà della motivazione”. La CSA avrebbe errato nel considerare che nella gara Agropoli/Faiano non si fosse prodotto un “risultato valido agli effetti della classifica”, a mente dell’art. 21, comma 4, CGS FIGC. La Corte, infatti, avrebbe violato tale disposizione, ritenendo la menzionata gara non “ancora validain quanto sub iudice, a causa del preannuncio di reclamo da parte del Faiano (per posizione irregolare di altro calciatore, il Margiotta), con l’effetto che il calciatore Manzi, disputando la gara contro il Buccino nelle more della pronuncia del Giudice Sportivo, era in posizione irregolare.

Ha concluso, pertanto, l’ASD U.S. Agropoli chiedendo al Collegio, oltre che provvedimenti cautelari, nonché l’accertamento dell’eventuale pregressa violazione del contraddittorio, di accertare e dichiarare che il calciatore Manzi Filippo non partecipando alla gara contro il Faiano ha in questa scontato la squalifica, per cui era in posizione regolare allorquando ha disputato la successiva gara contro Buccino e per leffetto annullare senza rinvio limpugnata decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania in uno alla decisione del Giudice Sportivo Territorialed a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e successivi, con conseguente ripristino del risultato di 1-0 in favore dellASD Agropoli, così come conseguito sul campo”.

  1. Si è costituito in giudizio il Buccino, chiedendo al Collegio di rigettare la domanda cautelare per inammissibilità, carenza di interesse ed insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora”, nonché di “dichiarare il ricorso inammissibile ed in ogni caso rigettarlo giacché infondato”.

La resistente, oltre alla inammissibilidel ricorso in quanto volto, in tesi, a sollecitare una nuova pronuncia di merito, contesta la censura avanzata con il primo motivo, sostenendo che nessuna delle disposizioni richiamate a sostegno del motivo di gravame prevede, in termini di necessità per il contraddittorio e il diritto di difesa, il fatto materiale della contestuale presenza e/o dell’audizione simultanea delle parti del processo.

Quanto al secondo motivo di ricorso, il Buccino sostiene che la Corte Sportiva Territoriale dAppello non dovesse affatto fornire spiegazioni sul cosa debba o non debba intendersi per gara valida ai fini della classifica, ma solo motivare la decisione di rigetto del reclamo proposto dall’Agropoli, e ciò avrebbe fatto in maniera esaustiva e coerente nell’affermare che l’articolo 21, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC “non consente interpretazioni diverse o alternative da quelle letterali”.

Sul terzo motivo di ricorso, la resistente contro argomenta, sostenendo che l’interpretazione fornita dall’Agropoli dell’art. 21, comma 4, cit., sarebbe del tutto arbitraria ed interessata. Secondo il Buccino, se il legislatore, nel caso di specie, avesse inteso riferirsi, per l’esecuzione delle sanzioni a carico di calciatori o di tecnici, alle “partite valide ai fini della classifica” lo avrebbe fatto in via immediata e diretta, senza dare rilevanza “al risultato valido ai fini della classifica”, con ciò richiedendo per l’esecuzione della sanzione un elemento ulteriore rispetto alla disputa di una partita ufficiale, vale a dire un risultato omologato al quale riconnettere l’attribuzione di punti in classifica.

L’inciso contenuto nel citato art. 21 […] non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”, si riferirebbe in via esclusiva alle gare il cui risultato è già stato omologato e che, dunque, hanno conseguito un risultato valido ai fini della classifica.

  1. In punto di fatto, preme evidenziare che, successivamente alla proposizione del ricorso per cui è causa, con Comunicato Ufficiale n. 101 del 3 giugno 2021, il Comitato Regionale Campania FIGC - LND ha stabilito il rinvio sine die delle gare di play-off del campionato di Eccellenza Campano 2020/2021. Così il citato C.U.: In ordine ai play-off del Campionato Campano di Eccellenza, il C.R. Campania, preso atto del ricorso della società Agropoli presentato al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in relazione alla gara Agropoli/Buccino Volcei del 2 maggio scorso, con potenziale incidenza sulle società qualificate e sulla griglia dei play-off; visto il Comunicato Ufficiale n. 75 del 25 marzo scorso, nel quale venivano indicate le date di disputa dei tre turni dei play-off, fatte salve le ipotesi di reclami pendenti presso gli Organi di Giustizia Sportiva e considerate le istanze avanzate da alcune società interessate ai play-off, il medesimo programma delle gare dei play-off, del Campionato campano di Eccellenza maschile 2020/2021, sarà programmato per altra data, la quale sarà tempestivamente comunicata alle società interessate, unitamente alle date di disputa del secondo e terzo turno dei play-off”.
  2. All’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare dell’11 giugno 2021, l’Agropoli ha rinunciato all’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo. Tale rinuncia, unitamente alla rinuncia ai termini per lo scambio di ulteriori memorie, è stata ritualmente accettata dalla resistente.

Conseguentemente, il Presidente di questa Sezione, con Decreto dell’11 giugno 2021 (prot. n. 812/2021), ha disposto di non doversi provvedere sull’istanza cautelare ed ha rimesso le parti all’udienza per la trattazione nel merito del ricorso del 21 giugno 2021, alle ore 14:00 (di poi, anticipata alle ore 12:00), concedendo termini per l’ulteriore deposito di difese scritte sino al 16 giugno 2021.

  1. Di tale termine si sono avvalsi ASD U.S. Agropoli e ASD Buccino Volcei Calcio, sostanzialmente ribadendo le argomentazioni già spese innanzi a questo Collegio in prime cure. Non si sono costituite, né hanno curato proprie difese, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Campania FIGC-LND.
  2. La Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

 

Ritenuto in diritto

 

   I. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.

A tal proposito, si ritiene di poter motivare l’accoglimento del ricorso in relazione al terzo motivo di gravame, siccome ragione “più liquida, siccnon occorre valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo essersi vagliate le une e le altre nel loro complesso, si precisino gli elementi sui quali si fonda il convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass., 15 aprile 2011, n. 8767; Cass., 20 novembre 2009, n. 24542, nonché Collegio di Garanzia, decisioni nn. 36/2019, 28/2018, 10/2018, 15/2016), e ciò, a valere nel caso che ci occupa, anche per le proposte eccezioni di inammissibilità.

Vale, infatti, di più uno dei principi basilari cui deve ispirarsi la Giustizia Sportiva: quello di pervenire alla definizione più rapida delle controversie, dando concretezza nell’ordinamento sportivo, senza contare l’esigenza più generale di attuare la massima economia processuale (cfr. ex plurimis, Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 40/2016).

In ragione di ciò, deve ritenersi che, laddove, come nel caso di specie, è possibile provvedere nel merito senza rinvio, ciò possa anche prescindere dal valorizzare errores in procedendo, che comporterebbero, come nel caso di fondatezza della proposta censura di avvenuta violazione del contradditorio in grado di appello, il rinvio innanzi al Giudice a quo.

Trattasi di principio già immanente a precedenti decisioni di questo Giudice (cfr. Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 28/2020, ove il Collegio ha, per l’appunto, ritenuto di poter “prescindere dalle questioni preliminari [] giacché appare del tutto prevalente, anche nellesigenza di corrispondere a necessiassai sentite presso le società ed il mondo sportivo, lesame approfondito del merito delle censure); senza contare che, a mente dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, al Collegio di Garanzia dello Sport è demandato di decidere la controversia senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale. Ed è compito del Collegio, in tali casi, indicare gli effetti della statuizione di annullamento della decisione impugnata (cfr. Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 13/2016, secondo cui In forza dellart. 62 CGS, spetta al Collegio determinare le conseguenze delleventuale riforma della  decisione impugnata; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 75/2018; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 28/2019; nonché, più di recente, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 23/2021, ove, a seguito di annullamento senza rinvio, il Collegio ha disposto l’annullamento di tutte le sanzioni irrogate in primo ed in secondo grado).

II. Vale pure preliminarmente ribadire che, proprio in forza della funzione del Collegio di Garanzia, “questultimo è da considerarsi un organo che decide su un giudizio a critica ed a parti vincolate nel quale il perimetro delle censure alla sentenza deve essere dettagliatamente declinato sottolineando i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata nei termini della violazione di legge e/o di carente o omessa motivazione su un punto decisivo delle controversia”  (cfr., più di recente, Collegidi Garanzia, Sez. I, decisione n. 42/2020). Ciò postula che, per “violazione di norme di diritto” debba intendersi un errore nella individuazione o nell’interpretazione della fattispecie, e che per falsa applicazione” ci si riferisca ad una giusta individuazione della norma, applicata, però, ad una fattispecie sbagliata (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 ottobre 2014, n. 13335).

Ed è proprio in un evidente errore nell’interpretazione della fattispecie di cui all’art. 21, comma 4, CGS FIGC che è incorsa la CSA Territoriale con la decisione qui impugnata.

La citata disposizione è chiara nell’affermare che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 30 o 60 ai sensi dellart. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”.

La CSA ha male interpretato tale disposizione, considerando la mera “proposizione di reclamo” come condizione per ritenere la gara Faiano/Agropoli non valida agli effetti della classifica. Lassunto, fatto proprio dalla Corte di merito, per cui una gara regolarmente conclusasi è valida agli effetti della classifica, salvo che sia reclamata, è smentito: i) dall’inciso “e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva, ove il legislatore  utilizza  la  locuzione  “e”,  sottolineando  la  necessi che  le  gare  da  intendersi regolarmente concluse sono quelle valide agli effetti della classifica e che non siano annullate in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva, senza che abbia alcun peso, per non considerarle tali l’essere   meramente   sub   iudice ii dagl stessi   citati   precedenti   giurisprudenziali endofederali.

Vale, invero, a contrario di quanto dedotto dal Buccino, la precedente decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (n. 12/2011) in cui, diversamente dal caso di specie, si discorreva sulla validità, ai fini dell’espiazione di una squalifica, di una gara con unavversaria fuori classifica”. Anche in detta pronuncia viene individuato, quale risultato valido ai fini della classifica, quello relativo a “gare che hanno conseguito un risultato valido e non successivamente annullate.

Ebbene, come detto, il Giudice Sportivo Territoriale aveva omologato (e, quindi, considerato “valido ai fini della classifica”) l’incontro Faiano/Agropoli con decisione (n. 8/2021 del 7 maggio 2021) antecedente a quella (n. 9/2021) poi impugnata davanti alla CSA.

Al momento della gara per cui è causa, non era, però, intervenuta alcuna decisione definitiva del Giudice Sportivo, ma solamente un C.U. con cui lo stesso si riservava di decidere sul reclamo proposto dal Faiano per la posizione irregolare del calciatore Margiotta dell’Agropoli, ed anche qualora fosse intervenuta una decisione di annullamento della gara (contrariamente a quanto, nelle more, occorso nel caso di specie) il Manzi avrebbe dovuto scontare la squalifica solo “nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”, come previsto dallo stesso art. 21, comma 4, CGS FIGC.

III. Il comma 4 dell’art. 21 CGS FIGC va letto (anche per la mancanza di soluzione di continuità nella sua formulazione letterale) nel senso che solo un provvedimento definitivo circa l’annullamento della gara può comportare la irrilevanza dell’avvenuto rispetto della sanzione (squalifica) in quella partita, prevedendosi che “Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”.

La lettura dell’art. 21, comma 4, conduce, cioè, a ritenere che, se una gara nella quale un calciatore squalificato non è stato schierato in campo viene annullata, cinon viene omologata con provvedimento definitivo degli Organi della Giustizia Sportiva, la squalifica di quel calciatore non risulta scontata (il predetto calciatore dovscontare la squalifica nel primo incontro ufficiale immediatamente successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo); diversamente, se la gara, a seguito di provvedimento definitivo degli Organi della Giustizia Sportiva, consegue un risultato influente agli effetti della classifica, la squalifica del calciatore deve ritenersi scontata, senza, pertanto, che abbia alcun rilievo, prima del provvedimento definitivo, la mera proposizione di reclamo al Giudice Sportivo.

D’altra parte, assecondando l’interpretazione proposta dalla CSA, e dalla resistente in questa sede, la corretta esecuzione (e la portata afflittiva) di un qualunque provvedimento sanzionatorio risulterebbe condizionata da eventuali (impronosticabili e successivi) reclami proposti dai sodalizi avversari contro l'omologazione della gara (ovvero delle gare) a cui il calciatore in squalifica non ha preso parte e ciò, indipendentemente dalla fondatezza degli addebiti e, pertanto, indipendentemente dalla regolarità della medesima, con l’aberrante conseguenza che, ove tutte le partite fossero oggetto di reclamo, un calciatore potrebbe non scontare la squalifica se non nel torneo successivo (cfr., in un caso aderente a quello per cui è causa, Giudice Sportivo Nazionale di Serie D, C.U. n. 170 del 26 maggio 2021).

Tutto ciò considerato, il ricorso è meritevole di accoglimento, con annullamento della decisione impugnata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente ripristino del risultato di 1-0 in favore dell’ASD Agropoli, così come conseguito sul campo nella gara contro il Buccino Volcei del 2 maggio 2021.

IV. Infine, questo Collegio, con riferimento al primo motivo di ricorso, non può esimersi dal censurare la conduzione del processo operata dalla Corte Sportiva Territoriale che ha emesso la decisione impugnata. Invero, l’aver convocato le parti in orari diversi, ha compromesso l’integridel contraddittorio in quella sede, non consentendo alla parte di ascoltare la discussione dell’altra e, dunque, impedendo di poter replicare ovvero di formulare eccezioni e/o comunque di esplicare a pieno la propria difesa, con conseguente possibilidi annullamento della decisione per difetto di contraddittorio, eccezione pur sempre rilevabile anche dufficio dal giudice (Cass. civ., Sez. I, 2 aprile 1996, n. 3061).

V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 1.500,00 complessivi, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente.

 

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annullando ogni precedente decisione degli Organi di Giustizia Federale, convalida il risultato di 1-0 in favore dell’ASD Agropoli, così come conseguito sul campo nella gara contro il Buccino Volcei del 2 maggio 2021, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Campania FIGC - LND ss. 2020/2021.

Manda agli organi federali competenti l’esecuzione del presente provvedimento.

 

 

Condanna la resistente ASD Buccino Volcei Calcio alla rifusione delle spese di lite in favore della ASD U.S. Agropoli nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, nonché delle spese come sostenute per l’accesso a questa giustizia.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 giugno 2021.

 

 

Il Presidente                                                                                              Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                                     F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 25 giugno 2021. Il Segretario

F.to Alvio La Face

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