CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/2021 del 11 gennaio 2021 – Gianluca Calbucci/Federazione Italiana Pallacanestro

Decisione n. 6

 

Anno 2021

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

  

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Vito Branca

Marcello De Luca Tamajo

Giuseppe Musacchio - Componenti 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2020, presentato, in data 10 febbraio 2020, dal sigGianluca Calbucci, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Mandolesi,

 

 

  avverso

la decisione della Corte Federale dAppello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), pubblicata in data 14 gennaio 2020, di cui al C.U. n. 401 dell’8 gennaio 2020, CFA n. 5, che, nel respingere il reclamo del ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale n. 26, di cui al C.U. n. 254 del 15 novembre 2019, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del sig. Calbucci contro la delibera del Comitato Italiano Arbitri FIP n. 72/2019 (ratificata dal Consiglio Federale con delibera n. 115, di cui al C.U. n. 40 del 16 luglio 2019), con cui il Consiglio Direttivo CIA ha sottoposto al Consiglio Federale la lista degli arbitri da impiegare nel Campionato di Serie A per l’anno sportivo 2019/2020 e nell’ambito della quale non figurava il suddetto ricorrente.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 30 novembre 2020, il difensore della parte ricorrente - sig. Gianluca Calbucci - avv. Andrea Mandolesi, collegato da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams; l'avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, presenti personalmente presso i locali del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

Il tesserato CIA Calbucci Gianluca presentava ricorso al Tribunale Federale avverso la delibera del Comitato Italiano Arbitri FIP contenuta nel C.U. n. 1829 del 28 giugno 2019, Presidenza n. 26, Delibera n. 72/2019, ratificato dal Consiglio Federale del 16 luglio 2019 con Delibera n. 115; la delibera aveva ad oggetto la formazione delle liste arbitrali per la stagione sportiva 2019/2020. Il ricorrente chiedeva, previa sospensione, la nullità della impugnata delibera CIA, con declaratoria di nullità dell’art. 73 Reg. CIA e articolava poi, in ulteriori distinti punti, diverse censure per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 25, 69 Reg. CIA e dei “criteri d’impiego e di valutazione” della FIP. In via istruttoria, chiedeva di acquisire presso il CIA documentazione, tra cui il verbale dassemblea del CIA, dove erano state deliberate le proposte per la compilazione della lista arbitrale Serie A per la stagione sportiva 2019/2020 e le schede di valutazione tecnica di fine anno del ricorrente, nonché di tutti i tesserati CIA inseriti o non inseriti nella lista arbitrale. Chiedeva, inoltre, ammettersi prova testimoniale.

Il Tribunale Federale, previa acquisizione presso il CIA di documenti, dichiarava il ricorso inammissibile, motivava specificamente in ordine alle singole censure e ribadiva la correttezza formale della condotta della struttura CIA con riguardo alla posizione del ricorrente, dovendosi ricondurre le censure proposte sostanzialmente a critiche di natura tecnica, come tali sottratte alla possibilidi essere oggetto di procedure avanti agli organi della Giustizia Federale.

Avverso detta decisione, proponeva ritualmente reclamo alla Corte Federale di Appello il Calbucci, censurando la pronuncia di primo grado per motivi di rito e riproponendo le censure di merito già avanzate. La Corte, previo rigetto dell’istanza cautelare, respingeva il reclamo, riservando il deposito della motivazione, poi pubblicata il 14 gennaio 2020.

Con il ricorso in esame, il sig. Calbucci impugnava la decisione della CFA in epigrafe indicata, chiedendone l’annullamento, la riforma e/o la revoca e, conseguentemente, “dichiarare e riconoscere il diritto del sig. Gianluca Calbucci ad essere inserito nella Lista degli Arbitri designati a dirigere le Gare dei Campionati di Serie A per la stagione sportiva 2019/2020.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Il ricorso deve essere respinto per le seguenti ragioni.

 

Le questioni formali poste con i primi due motivi sono entrambe infondate.

 

Quanto alla dedotta nullità della sentenza della Corte dAppello Federale per mancanza di sottoscrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 116, comma 11, Regolamento FIP e 132 c.p.c., in relazione all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, si osserva che la copia della motivazione inviata al difensore del ricorrente a mezzo PEC presenta l’indicazione f.to” sotto il nome del Presidente  e del Relatore  in luogo della riproduzione grafica  delle sottoscrizioni degli stessi. La conformidi tale copia all’originale munito di sottoscrizioni è garantita dall’Ufficio Federale che lo custodisce e che ne cura la notifica alle parti interessate, di talchè la censura di nullità dovrebbe avere ad oggetto la previa declaratoria di falsità della relativa attestazione di conformità, che non è oggetto del presente giudizio. La modalità evidenziata, peraltro, risponde ad una prassi consolidata in uso in molte Federazioni, prassi che non arreca pregiudizio alcuno agli interessati, che possono sempre prendere visione ed estrarre copia dell’originale della decisione mediante istanza di accesso agli atti.

Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente intende dedurre l’omessa (espressa) pronuncia da parte del Giudice di Primo Grado sull’istanza cautelare svolta in quella sede, si osserva che la richiesta di provvedimento cautelare costituisce una domanda a sé stante relativa ad una fase sub procedimentale autonoma. Nel caso in esame il ricorso è stato respinto in primo grado e, pertanto, nessuna autonoma rilevanza su tale pronuncia riveste il fatto che la stessa non sia stata preceduta da una (distinta) pronuncia interinale sulla domanda cautelare. Peraltro, l’omessa pronuncia su una istanza, cui sia seguita decisione definitiva, equivale ad implicito rigetto, con conseguente trasformazione dell’eventuale vizio in motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c.

Sul piano sostanziale il ricorso propone due distinte questioni.

 

Luna attiene alla legittimità dell’art. 73 del Regolamento CIA, espressamente impugnato nel giudizio endofederale in relazione al diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione e dall’art. 54 del Codice della Giustizia del CONI; l’altra attinente la dedotta, viziata applicazione dei criteri di valutazione, il metodo e l’esito che ne è derivato, ritenuto pregiudizievole al ricorrente.

Quanto alla prima questione, il Collegio ritiene che il contrasto della norma richiamata con il precetto Costituzionale potrebbe astrattamente configurarsi ove alla stessa non fosse attribuita una interpretazione orientata dallo specifico contesto ordinamentale in cui si pone.

Occorre, infatti, considerare che il Regolamento CIA rientra nel novero degli atti organizzativi interni delle Federazioni, che esulano dal sindacato della Giurisdizione del Giudice dello Stato, ai sensi dell’art. 2 della legge 280/2003.

La norma in esame, nel sancire come “non ammissibileil ricorso avverso gli esiti delle valutazioni, nonché avverso la conseguente formazione delle liste annuali di categoria deve essere interpretata, come correttamente osservato dalla difesa della FIP, non già come un divieto tout court del rimedio giustiziale interno, ma come un limite al sindacato di merito dello stesso Giudice Federale.

Tanto il Tribunale Federale quanto la Corte Federale dAppello hanno fatto applicazione della norma in tale corretta accezione avendo reso ciascuno - in relazione al grado del giudizio di propria competenza - sufficiente motivazione di merito, pur arrestando il limite della propria cognizione di fronte alla pretesa di esprimere una nuova valutazione di merito tecnico - sostitutiva di quella censurata.

La norma impugnata, così come interpretata ed applicata dai Giudici Federali, non appare dunque in conflitto con i principi costituzionali in tema di diritto di difesa, posto che il sindacato del Giudice Federale ed i principi del giusto processo appaiono garantiti dalle modalità, dai termini e dalle procedure giustiziali attuate dallordinamento della FIP.

Le altre censure possono essere trattate congiuntamente, stante l’evidente nesso teleologico diretto ad ottenere l’annullamento della decisone ai fini di una diversa valutazione più favorevole al ricorrente.

Il sindacato riservato a questo Collegio, in proposito, non può eccedere la verifica del rispetto dei criteri e parametri di tipo oggettivo, previsti dai regolamenti federali se la stessa risulti posta in relazione all’interesse dedotto con il ricorso.

Si richiamano, a tal proposito, le precedenti decisioni di questo Collegio (Prima Sezione) nn. 29 e 30/2017, peraltro riferite al medesimo ordinamento federale, nonché la recente decisione n. 25/2019, questultima a Sezioni Unite, che hanno cristallizzato tale principio.

Il ricorrente lamenta, innanzi tutto, l’assenza della “scheda – relazione” finale individuale prevista dal punto 6 dei Criteri di impiego e valutazione - norme di comportamento - Modalidi trasferta stagione  2018-2019),  la  quale  comporterebbe,  di  per  sé,  l’illegittimi della  procedura  e  il conseguente obbligo del Giudice Federale di annullare il provvedimento di esclusione del CIA. Sul  punto,  rileva  il  Collegio  che  il  ricorrente  ha  chiesto  ed  ottenuto  l’accesso  agli  atti, regolarmente espletato, in occasione del quale la Federazione comunicava che, come per tutti gli altri arbitri del medesimo gruppo, “per prassi definita d intesa tra il Commissario CIA  e l'organo tecnico, tale documento non viene redatto in quanto assorbito dalla classifica finale. ”

Su espressa istanza istruttoria disposta dal Tribunale, inoltre,  l’ufficio competente ha ulteriormente precisato che la scheda di valutazione di fine anno non è stata inviata ad alcun arbitro in quanto fa fede quanto riportato dalle medie già presenti su FOL (trattasi del sito “FIP ON LINE” n.d.r.) e a diposizione degli arbitri in ogni momento.

Il ricorrente, quindi, aveva avuto piena contezza di tutta la documentazione relativa alle valutazioni operate, ivi incluse tutte le schede di valutazione dell’anno (rapporto delle prestazioni), la relazione finale dell’organo tecnico e la classifica finale e vale sottolineare che ciascun rapporto delle prestazioni arbitrali contiene la valutazione attribuita volta per volta (e da osservatori diversi) nel corso di un anno di attivied un giudizio conclusivo e che il punteggio che si legge nella classifica finale rappresenta la media dei punteggi conseguiti nel corso dell’anno.

Dunque, sul piano sostanziale, la formale redazione della scheda finale con il giudizio conclusivo è da ritenersi sostituita, secondo prassi federale non sindacabile in questa sede, dalla piena conoscibilidei punteggi ottenuti in corso di anno e dalla media aritmetica degli stessi, parametro oggettivo e non opinabile rispetto alla redazione di un giudizio finale discorsivo. La carenza meramente formale, nel caso in esame, non ha prodotto alcun effetto lesivo e, per il vero, il ricorrente non spiega per quale motivo l’assenza della citata scheda relazione conclusiva produrrebbe una lesione alla propria sfera giuridica soggettiva né perché mai la complessa e lunga procedura di valutazione dell’attività arbitrale sarebbe risultata afflitta dall'eccesso o dall'abuso del potere discrezionale di valutazione.

La censura meramente formale, cioè, non si sostanzia in alcuna lesione concreta ed attuale per il ricorrente, posto che il percorso motivazionale seguito dall’Organo direttivo arbitrale è ampio e completo, ed è basato sulle regole e sui criteri che il Settore si è dato per la specifica e particolare attività.

Ciò senza dire, come comunque ha evidenziato la difesa della FIP, che, in base al citato punto 6 dei Criteri di impiego e valutazione - norme di comportamento - Modalità di trasferta stagione 2018-2019, “Avvicendamenti e esclusioni”, la scheda-relazione conclusiva è atto dell’Organo tecnico che, tuttavia, non è vincolante nelle decisioni del Consiglio Direttivo del CIA per la formazione delle liste per l’anno sportivo successivo.

Pertanto, anche sotto tale profilo, l’assenza della citata scheda - relazione, non è determinante, in quanto trattasi di un atto prodromico non definitivo e non vincolante ai fini delle valutazioni discrezionali del Consiglio Direttivo (Commissario) CIA.

Quanto all’applicazione dei criteri di valutazione, al punteggio finale attribuito ed alla decisione conclusiva di esclusione dall’elenco, sono noti i limiti del sindacato di legittimidel Giudice amministrativo nei casi in cui la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato comporti la valutazione dei profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimidel provvedimento.

In tali casi, ossia quando ad essere coinvolti siano anche profili tecnici ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità, detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il Giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità, ove questa si sia mantenuta entro i suddetti margini (Consiglio di Stato, sentenze 20 febbraio 2017, n. 740; 28 febbraio 2017, nn. 927 e 928).

Il Giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma può esercitare il proprio sindacato attraverso un controllo di ragionevolezza, logicità e proporzionalità della scelta dall’amministrazione.

Applicando tali principi al caso che qui ci occupa, risulta chiaramente documentato che al ricorrente sono stati applicati, nel rispetto dei parametri previsti, giudizi sullattividel tutto credibili, articolati e completi nell’arco dell’intera stagione e ad opera di Valutatori di volta in volta diversi.

Da tali giudizi risulta, in conclusione di stagione, una media voto del tutto congrua e simile a quale di altri arbitri, che ha visto comunque il ricorrente attestarsi negli ultimi posti della classifica (in particolare, al quartultimo posto della classifica finale, seguito dai sigg.ri Pepponi Giulio, Capotorti Gianluca e Vita Marco, questi ultimi, però, titolari di una posizione protetta, in quanto “esordienti”).

Fermo restando, quindi, che l’esercizio della scelta del CIA su chi e perché mantenere nel ruolo e chi e perché escludere dal ruolo non è sindacabile, lo stesso risulta - nel caso concreto - rispettoso del sistema di regole pre - stabilite per la valutazione dell’operato del ricorrente nel corso dell’intera stagione.

Né è stata fornita, da parte ricorrente, alcuna prova di un qualsiasi abuso illecito nell’esercizio di detta attiviintrinsecamente discrezionale.

Sul punto, correttamente sono state respinte dai Giudici Federali le istanze istruttorie dirette a dimostrare circostanze di fatto che esulano completamente dall’oggetto del ricorso e che teoricamente potrebbero, semmai, avere una valenza nell’ambito di indagini per fatti di natura disciplinare, che sono di competenza della Procura Federale. Va confermata, pertanto, anche su questo punto, la legittimità della decisione impugnata, laddove indica che E’ pertanto pieno diritto del reclamante, ove non si sia ancora avvalso di tale facoltà, di potersi rivolgere appunto alla Procura Federale perché verifichi la correttezza e la legittimità  dei comportamenti dei tesserati anche alla luce di quanto potrebbero riferire i soggetti indicati come testimoni.

Per tali motivi il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Respinge il ricorso.

 

 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 novembre 2020.

 

 

Il Presidente                                                                                          Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                                  F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma, in data 11 gennaio 2021. 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it