CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/2021 del 7 gennaio 2021 – Emilio Galante/Unione Italiana Tiro a Segno
Decisione n. 3
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Mario Stella Richter - Relatore
Stefano Bastianon
Giovanni Iannini
Cristina Mazzamauro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2020, presentato, in data 5 agosto 2020, dal sig. Emilio Galante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Ferrara e Lelio Gurrera,
contro
la Unione Italiana Tiro a Segno (d’ora in avanti anche solo UITS), in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Angeletti e Federico Tosi,
e
la Procura Federale della UITS, in persona del Procuratore federale,
per l’annullamento
della decisione della Corte federale d’appello della UITS R.G. n. 2/2020, depositata il 9 luglio 2020 e notificata in pari data al ricorrente, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale federale della UITS R.G. n. 8/2019, pubblicata il 26 febbraio 2020, che ha condannato il sig. Emilio Galante alla sanzione della sospensione di anni tre da ogni attività sportiva e sociale, ex artt. 68, comma 2, lett. d), dello Statuto UITS e 7, comma 2, lett. d), del Regolamento di giustizia UITS, per la violazione degli artt. 2, 10 e 27, comma 1, dello Statuto sezionale, nonché dell’art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi nella udienza del 9 dicembre 2020, tenutasi a mezzo di videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, gli avvocati Daniela Ferrara, per il ricorrente, Alberto Angeletti e Federico Tosi, per la resistente UITS, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della giustizia sportiva del CONI, che ha concluso per la reiezione del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Stella Richter.
Considerato in fatto
- Con ricorso del 5 agosto 2020, depositato in pari data, il sig. Emilio Galante impugnava la decisione della Corte federale d’appello della UITS, depositata il 9 luglio 2020 e notificatagli lo stesso giorno, con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale federale della UITS pubblicata il 26 febbraio 2020, che lo aveva condannato alla sospensione di anni tre da ogni attività sportiva e sociale, ex artt. 68, comma 2, lett. d), dello Statuto UITS e 7, comma 2, lett. d), del Regolamento di giustizia UITS, per la violazione degli artt. 2, 10 e 27, comma 1, dello Statuto sezionale, nonché dell’art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI.
Il ricorso a questo Collegio di Garanzia così concludeva: “si chiede che Collegio di Garanzia dello Sport VOGLIA in via principale: accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, annullare la sentenza n. 2/2020 oggetto della presente impugnazione, decidendo la controversia senza rinvio non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, prosciogliendo l’odierno ricorrente dagli addebiti ascrittigli ritenendo non sussistenti le violazioni contestate. In subordine: accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare l’impugnata sentenza n. 2/2020 con rinvio alla Corte d’Appello Federale in diversa composizione enunciando il principio di diritto cui uniformarsi. Con vittoria di spese e onorari, in misura almeno congrua a compensare i diritti amministrativi del presente giudizio”.
- Con atto del 22 ottobre 2020, depositato in data 23 ottobre 2020, la Unione Italiana Tiro a Segno si costituiva in giudizio, deducendo, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza e chiedendone l’integrale rigetto.
Con memoria del 4 novembre 2020, depositata in pari data, la UITS così concludeva: “si chiede che codesto Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport voglia dichiarare il ricorso inammissibile e, comunque, respingerlo nel merito perché infondato in fatto e diritto”.
- Con memoria del 5 novembre 2020, depositata in pari data, il sig. Emilio Galante replicava alla memoria dell’UITS del 4 novembre 2020 e insisteva per l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
- Alla udienza del 9 dicembre 2020, il Collegio ha udito l’avv. Ferrara per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, i difensori della Unione Italiana tiro a Segno resistente, che hanno concluso per il rigetto del ricorso, nonché il Vice Procuratore Generale per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, che ha concluso per la reiezione del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorrente articola la impugnazione attraverso quattro motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo, il sig. Galante lamenta la violazione degli artt. 1, 2 e 10 dello Statuto delle sezioni di tiro a segno nazionale e la correlativa omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: e, cioè, la ridotta incidenza del provvedimento di sospensione e il proseguimento delle attività della Sezione tiro a segno nazionale di Palermo.
Si ricorda che la sanzione comminata dalla sentenza impugnata discende dall’addebito al ricorrente, nella sua qualità, in allora, di Presidente della Sezione di tiro a segno nazionale (d’ora in avanti anche solo TSN) di Palermo, della violazione degli artt. 2, 10 e 27, comma 1, dello Statuto delle sezioni della UITS e 2 del Codice di comportamento sportivo del Coni, per avere cessato le attività della Sezione TSN di Palermo senza coinvolgimento preventivo né delle autorità federali né dell’assemblea dei soci della Sezione.
Sostiene il sig. Galante che il provvedimento, da cui ha originato la sanzione, non avrebbe comportato lo scioglimento della Sezione TSN di Palermo, ma la mera sospensione delle sole attività istituzionali (e non anche di quelle sociali e sportive). In più concreti termini, nella prospettazione del ricorrente, sarebbero state interrotte unicamente le attività di tiro interno: quelle, appunto, istituzionali.
Di qui la conseguenza che tale sospensione delle attività istituzionali non avrebbe costituito decisione di competenza della assemblea straordinaria della Sezione, ma sarebbe rientrata nella attività organizzativa e amministrativa rimessa alla responsabilità del consiglio direttivo (il quale ha, infatti, in concreto assunto la decisione, come risulta dalla deliberazione del 7 marzo 2019, di cui al verbale n. 3 del 2019).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il sig. Galante lamenta la violazione degli artt. 3, comma 1, e 42, comma 1, dello Statuto UITS e degli artt. 1 e 2 dello Statuto delle sezioni di tiro a segno nazionale e la relativa omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della decisione impugnata.
Secondo il ricorrente, il tipo di decisione alla base delle contestazioni (e poi della sanzione), e, cioè, la mera sospensione delle attività istituzionali di tiro, non era tale da dover essere senz’altro preannunziata all’UITS. Essa non doveva essere assunta “prima di avere interpellato le massime autorità federali”, perché rientrava nella normale sfera di autonomia della Sezione; in quella sfera prevista dall’art. 1, comma 3, dello Statuto delle sezioni, a mente del quale ogni sezione “è dotata di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, contabili, gestionali e di funzionamento autonomi”.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, dello Statuto delle sezioni.
In particolare, si contesta che dall’art. 43, comma 2, dello Statuto delle sezioni (che prevede che la sezione di tiro a segno nazionale possa “iniziare la propria attività sportiva e istituzionale solo dopo l’accertamento da parte dell’UITS e delle competenti autorità vigilanti, per quanto di rispettiva competenza, della sussistenza di tutti i requisiti di legge”) si potesse far discendere la necessità che analogo accertamento dovesse essere richiesto per la cessazione dell’attività istituzionale.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, il sig. Enrico Galante contesta la violazione degli artt. 7 del Regolamento generale UITS e 68 dello Statuto UITS, per la manifesta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
2. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
2.1 Sono inammissibili nella parte in cui cercano di rivalutare i fatti posti alla base della decisione: fatti – peraltro documentalmente provati – che sono stati ricostruiti e, con adeguata e logica motivazione, qualificati nella decisione della Corte federale d’appello.
2.2. Sono infondati per quanto attiene alla ricostruzione del riparto di competenze tra organi sezionali e ai conseguenti corollari in punto di coinvolgimento delle autorità federali.
2.3. In primo luogo, si osserva che lo scioglimento di una sezione di tiro a segno, a norma dell’art. 6, comma 1, dello Statuto delle sezioni, può essere deliberato solo dall’UITS “con le modalità previste dalla normativa vigente” (e, cioè, in base alle regole di funzionamento dell’UITS) e che ciò può avvenire o su istanza dell’assemblea dei soci della sezione o su iniziativa dell’UITS stessa (così il comma 2 del precitato art. 6).
È dunque pacifico che la cessazione definitiva dell’attività della Sezione di Palermo e il suo conseguente scioglimento avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva valutazione e deliberazione da parte della Assemblea dei soci, ai fini della formulazione della domanda, e poi di decisione della domanda da parte dell’UITS.
2.4. In secondo luogo, si osserva che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, dello Statuto delle sezioni, l’assemblea straordinaria dei soci è competente a deliberare in caso di “gravi e straordinari motivi che riguardano la Sezione”. E tali erano senza dubbio quelli alla base di una sospensione sine die delle attività istituzionali della Sezione, e questo anche a non volere qualificare in fatto la decisione presa in concreto come un provvedimento di definitiva cessazione delle attività della Sezione stessa e anche a voler trascurare la circostanza (pure ritualmente accertata dai giudici di merito) che la cessazione delle attività (ovvero la loro sospensione sine die) riguardò anche le attività sportive della Sezione.
2.5. In terzo luogo, si rammenta che l’art. 2 dello Statuto delle sezioni dispone che la “Sezione svolge i propri compiti sotto il coordinamento e la vigilanza della UITS, che ne mantiene l’unità di indirizzo sul territorio nazionale, nonché per i profili di rispettiva competenza sotto il controllo del Ministero della Difesa, anche per quanto concerne la realizzazione e la tenuta degli impianti di tiro e la relativa agibilità secondo le previsioni normative e dello Statuto UITS e del Ministero dell’Interno per quanto attiene alle competenze ad esso attribuite dalla legge”: il che chiarisce la soggezione delle singole sezioni ai poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza della autorità federale e, quindi, prima ancora la esigenza che la stessa sia posta nella condizione di esercitare tali funzioni previa adeguata informativa da parte delle sezioni.
D’altra parte, si deve tenere presente che lo scioglimento di una sezione (così come lo scioglimento di qualsiasi organizzazione) non comporta il venir meno immediato di qualsiasi attività amministrativa connessa, sicché non è conferente, per escludere che la contestata decisione era stata di cessazione dell’attività della Sezione, allegare – come fa il ricorrente – che, anche dopo la ridetta determinazione, la Sezione stessa aveva continuato a svolgere una qualche attività amministrativa. Lo scioglimento, in vero, non è un fatto immediato, ma una determinazione che modifica prospettive e fini dell’organizzazione e che, quindi, come tale, è non solo compatibile, ma anzi preordinato a porre in essere ulteriori attività allo scopo di realizzare tali mutate finalità.
Non è, dunque, rilevante rintracciare atti amministrativi posti in essere dalla Sezione di Palermo per escludere che sia intervenuto uno scioglimento (o comunque una cessazione non temporanea dell’attività) della stessa; ciò che, invece, rileva, ai fini di qualificare la deliberazione e la sua rilevanza, è stabilire se si decise (senza coinvolgimento dell’assemblea dei soci e delle autorità competenti) di cessare le attività sportive ed istituzionali: il che appare documentalmente provato, e comunque definitivamente accertato dalla sentenza impugnata, e di sicura rilevanza ai fini in questione.
3. Il terzo motivo è infondato.
3.1. Per un verso, una volta che si sia stabilito che una certa attività (e, cioè, nel caso di specie, la cessazione sine die della Sezione delle sue attività, sportive e istituzionali, di tiro) non sarebbe stata possibile senza, da un lato, il preventivo coinvolgimento delle autorità federali e senza, dall’altro lato, una decisione dell’assemblea straordinaria dei soci sulla base di specifiche norme di organizzazione applicabili alla Sezione (come quelle di cui ai già considerati artt. 2 e 10 dello Statuto delle sezioni), diviene non dirimente stabilire se possano o meno trarsi argomenti a fortiori anche dall’art. 43, comma 2, dello Statuto delle sezioni della UITS.
In questo senso, il motivo di ricorso appare comunque appuntarsi su di un passaggio non decisivo della motivazione della sentenza della Corte federale d’appello e, come tale, si risolve in una censura sostanzialmente irrilevante.
3.2. Per altro verso e comunque, è infondato l’argomento ultimo sul quale tale motivo si fonda, e, cioè, che non vi può essere pregiudizio alla funzioni complessive della UITS se una Sezione cessa o sospende sine die le proprie attività istituzionali, dal momento che ciò affermando si trascurerebbe di considerare che ci sono sezioni “che non svolgono alcuna attività istituzionale all’interno della propria sede, ove si limitano a svolgere l’attività sportiva”, perché “prive del poligono di fuoco necessario per l’esercizio dell’attività istituzionale” (così p. 11 s. del Ricorso). In vero, non pare concludente, ai fini del rilievo istituzionale della sospensione dell’attività di tiro interno in una certa sezione, affermare che vi sono certe altre sezioni alle quali, in quanto prive della necessaria infrastruttura (id est del poligono di tiro), non viene attribuita una funzione istituzionale, se la Sezione in questione (quella di Palermo, di particolare rilievo perché collocata nella città capoluogo della Regione) è viceversa munita della infrastruttura.
Semmai, da tale constatazione si deve dedurre un argomento opposto: e, cioè, che proprio la presenza del poligono di tiro (là dove altre sezioni di tale infrastruttura sono prive) rendeva (a più forte ragione) rilevante la decisione circa la sua chiusura ai fini della valutazione della eventuale compromissione delle “complessive funzioni” della Unione Italiana Tiro a Segno.
- Il quarto motivo è inammissibile perché mira a ottenere una nuova valutazione di circostanze già considerate dal giudice di merito, il quale ha alle stesse dedicato coerente motivazione per giustificare la quantificazione della sanzione.
- Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte inammissibile.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’UITS nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico del ricorrente, in favore della UITS.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in collegamento telematico in video conferenza su piattaforma Microsoft Teams in data 9 dicembre 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Mario Stella Richter
Depositato in Roma, in data 7 gennaio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face