CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64/2020 del 22 dicembre 2020 – Bologna F.C. 1909 S.p.A./S.C.D. Promotion Soccer/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Gabriele Corbo

Decisione n. 64

 

         Anno 2020

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Stefano Bastianon

Giovanni Iannini

Mario Stella Richter - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2020, presentato, in data 16 luglio 2020, dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,

 

 

 

contro

 

 

 

la S.C.D. Promotion Soccer, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Matacena e Monica Fiorillo,

 

 

nonché contro

 

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta,

e nei confronti

 

 

 

      del sig. Gabriele Corbo, quale litisconsorte necessario,

 

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 120/2019-2020 Registro Reclami e n. 71/2019-2020 Registro Decisioni del 17 giugno 2020, con la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che, in riforma della decisione adottata dalla Commissione Premi, aveva determinato in € 18.000,00 il premio alla carriera, ex art. 99 bis delle NOIF FIGC, per la s.s. 2011-2012, dovuto dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. in favore dellS.C.D. Promotion Soccer, relativo al calciatore Gabriele Corbo, a seguito del suo esordio in Serie A, in data 13 maggio 2019, nella gara di campionato Bologna - Parma. 

 

Si sono costituite in giudizio le convenute. 

 

 

Visto latto di ricorso e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

 

uditi, nell'udienza del giorno 10 novembre 2020, in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, i difensori della parte ricorrente - Bologna F.C. 1909 S.p.A. - avv.ti Mattia Grassani e Luigi Carlutti; l'avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC; l'avv. Monica Fiorillo, per la resistente S.C.D. Promotion Soccer, noncil Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udita, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, tenutasi mediante collegamento in videoconferenza, la relatrice, prof. Laura Santoro.

 

 

Ritenuto in Fatto

 

 

 

Nelle stagioni sportive 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 la S.C.D. Promotion Soccer tesserava il calciatore Gabriele Corbo.

Nel corso della stagione sportiva 2018/2019, Gabriele Corbo, vigente il tesseramento con la società Bologna F.C., debuttava in una gara di Campionato di Serie A.

La S.C.D. Promotion Soccer richiedeva, quindi, alla Commissione Premi della FIGC la certificazione del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF, ma detta richiesta veniva rigettata in base alla motivazione che nella stagione in cui il calciatore compie il 12° anno non era tesserato con la società richiedente”.

La S.C.D. Promotion Soccer si rivolgeva, quindi, al TFN, Sezione V.E., che, con decisione di cui al C.U. n. 56/TFN-SVE dell’11 febbraio 2020, riconosceva invece come dovuto tale premio, condannando l’odierna ricorrente al pagamento della somma di euro 18.000,00.

Questultima presentava, quindi, reclamo alla CFA, la quale, con la decisione oggetto della presente impugnazione, confermava la sentenza del TFN ritenendo, in punto di interpretazione dell’art. 99 bis NOIF, che il legislatore abbia inteso riferirsi alla stagione sportiva già iniziata nellanno in cui il calciatore ha compiuto 12 anni e non in quella che inizia quando il calciatore compie 12 anni”.

Il Bologna F.C. ha presentato ricorso innanzi a questo Collegio, in cui, dopo aver estesamente richiamato la giurisprudenza endofederale della FIGC in merito all’interpretazione dellart. 99 bis NOIF, ha articolato il seguente motivo di diritto:

1) Violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto – irragionevolezza e illogicità della pronuncia impugnata – immotivato overruling.

Lodierna ricorrente lamenta in primis che l’organo di giustizia endofederale non abbia fornito alcuna motivazione in merito al radicale revirement interpretativo della disposizione regolamentare in esame rispetto al principio di diritto” che costituiva, sino ad oggi, un caposaldo allinterno dellOrdinamento di settore, idoneo ad orientare gli operatori del settore”, così andando in contrasto con i “criteri di cui allart. 12 delle Preleggi che privilegiano, in caso di contrasti, le intenzioni del legislatore ed i principi generali dellOrdinamento”.

Lodierna ricorrente richiama, quindi, a titolo esemplificativo una serie di disposizioni contenute nelle NOIF (artt. 27, 31, 33, 102.7) dalle quali si trarrebbe conferma che «Il primo criterio adottato dalla Corte, quello letterale, risulta, pertanto, in una valutazione complessiva e di sistema, non aderente alla ratio della disposizione e in violazione della norma, in quanto non è dato rinvenirsi alcun elemento idoneo a ritenere che “linizio della stagione precede il compimento del dodicesimo anno”».

La ricorrente rileva, quindi, che il legislatore ha fissato, quali criteri funzionali allistituto, lesistenza di un tesseramento e il contributo significativo alla crescita del giovane a partire da un dato momento anagrafico ritenuto essenziale nella valutazione dello sviluppo psico-fisico degiovane. Solo così operando (i.e.  considerando la stagione iniziata  nellanno in cui latleta compie 12 anni) la società avrebbe la possibilità di contribuire alla formazione del giovane almeno per una parte rilevante della prima stagione da prendere in considerazione, contrariamente a quanto potrebbe avvenire se il calciatore compie gli anni nel primo semestre dellanno, così riducendo a meno di sei mesi la durata del periodo di tesseramento dopo il dodicesimo compleanno”.

La ricorrente lamenta, inoltre, l’erroneità dell’interpretazione offerta dalla CFA anche sotto il profilo dell’applicazione del criterio logico e teleologico giacché essa, seppur affermando il “riconoscimento del premio in favore delle società che hanno fornito un significativo contributo alla crescita del calciatore (…), giunge a conclusioni diametralmente opposte, privilegiando una applicazione cha valorizza il dato formale (compimento del dodicesimo anno) e non quello sostanziale (il contributo per una parte rilevante della stagione nellanno in cui latleta compie 12 anni). Su questa linea di pensiero, la ricorrente perviene alla conclusione che linterpretazione offerta dalla Corte Federale dAppello legittimerebbe a richiedere il premio anche le società che hanno tesserato latleta che compie 12 anni il 30 giugno e che poi, dal 01 luglio si trasferisce ad altro club, riconducendo la totale formazione dello stesso sotto lundicesimo anno di età.

La ricorrente ha chiesto quindi, in via principale, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale di Appello” oggetto della presente impugnazione e, per l’effetto, di “rigettare la richiesta di pagamento della SCD Promotion Soccer del premio alla carriera relativo al calciatore Gabriele Corbo; in via subordinata, di annullare/revocare la decisioneimpugnata e, per leffetto, previa enunciazione del principio di diritto, disporre il rinvio allOrgano di giustizia competente. Con vittoria di spese, anche per quanto attiene ai costi di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

Con memoria del 27 luglio 2020 si è costituita la S.C.D. Promotion Soccer eccependo in via preliminare e pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per inottemperanza ai limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI”.

Nel merito, la resistente ha eccepito la piena esaustività e fondatezza della decisione assunta dalla Corte Federale dAppello”, stante il granitico e solidissimo impianto motivazionale offerto dai Giudici di seconde cure (ed, ancor precedentemente, da quelli di prima istanza) a supporto della rispettive delibere”. La stessa ha eccepito, infine, l’inconferenza dei richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso in oggetto, molti dei quali estremamente risalenti nel tempo e relativi ad un impianto precettivo nettamente diverso da quello oggi in vigore.

La resistente S.C.D. Promotion Soccer ha chiesto, in conclusione, in via preliminare e pregiudiziale, che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art. 54, comma 1, CGS e, nel merito, che lo stesso sia respinto perché completamente pretestuoso ed infondato. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di causa”.

Con memoria del 27 luglio 2020 si è costituita la FIGC eccependo che allorquando il legislatore sportivo ha inteso indicare la stagione calcistica che inizia lanno in cui il calciatore compie una data età, lo ha fatto espressamente, con terminologia differente rispetto a quella usata allart. 99bis N.O.I.F. Nel caso di specie, invece, la norma fa riferimento ad un evento che precede il compimento del dodicesimo anno di età da parte del calciatore”. La Federazione resistente ha, inoltre, eccepito come la scelta del legislatore federale sia in linea di continuità con la normativa internazionale e, in particolare, con la disciplina FIFA del training compensation” di cui all’art. 20 del Regulations on the Status and Transfer of the Players della FIFA. Trattasi di uno strumento dallo spirito e dal meccanismo analoghi a quelli del premio di preparazione di cui allart. 99bis N.O.I.F.”.

La Federazione resistente ha chiesto, in conclusione, il rigetto del ricorso con rimborso dei costi e delle spese di lite sostenuti.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Va disattesa, in primis, l’eccezione formulata in via pregiudiziale dalla resistente S.C.D. Promotion Soccer di inammissibilità del ricorso ex art. 54, comma 1, CGS.

Invero, il ricorso in oggetto verte sul motivo inerente la violazione di norme di diritto - in specie, l’art. 99 bis delle NOIF - e, come tale, rientra appieno entro il perimetro tracciato dall’art. 54, comma 1, CGS per definire lambito di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

  1. Nel merito del ricorso si osserva quanto segue.

Lart. 99 bis delle NOIF, intitolato Premio alla carriera”, dispone, al primo comma, che  “Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come giovane” o giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”. Il riconoscimento del premio alla carriera, come stabilito nel prosieguo della citata disposizione, è subordinato alla “condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive”.

Posto che, come è noto, la stagione sportiva cade a cavallo di due anni solari e, nella specie, con riferimento all’ambito calcistico, essa ha inizio il 1° luglio di un dato anno e termine il 30 giugno dell’anno successivo, l’oggetto del contendere riguarda quindi la diversa lettura circa la rilevanza del momento in cui il giovane calciatore ha compiuto i 12 anni.

  1. La ratio della norma in esame è quella di incentivare l’attività di formazione svolta anche dai più piccoli sodalizi con la cura dei vivai, sostenendo in tal modo la crescita e lo sviluppo della disciplina calcistica attraverso le scuole di formazione. Tale attività è disciplinata dal Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che, tra le diverse categorie di partecipanti, prevede quella degli “Esordienti” (art. 17, co. 1, lett. d), cui appartengono «i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dellanno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il dodicesimo».

Il significato di detta norma è esplicitato nei Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico che vengono emanati dalla FIGC ad inizio di ciascuna stagione sportiva, ove viene operata la differenziazione nelle sottocategorie degli “Esordienti 1° anno” ed “Esordienti 2° anno” e viene inserita l’indicazione specifica dell’anno di nascita per ciascuna delle predette sottocategorie.

Così, ad esempio, il Comunicato Ufficiale per la stagione sportiva in corso (C.U. n. 1 SGS s.s. 2020/2021) specifica che gli “Esordienti 1° anno” sono i «Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto l’11° anno di età (ovvero nati nel 2009)», mentre gli “Esordienti 2° anno” sono i «Bambini e bambine che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l’11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 12° anno di età (ovvero nati nel 2008)».

Va sul punto, inoltre, rilevato come il citato Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC assegni all’attività della “categoria Esordienti” specificamente “carattere promozionale, di apprendimento tecnico e formativo” (art. 22), mentre la categoria precedente dei pulcini “ha carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico” (art. 21); va osservato, peraltro, come proprio a partire dalla categoria degli esordienti si inizino a disputare gare anche con undici giocatori per squadra, mentre fino alla categoria immediatamente precedente (quella dei “pulcini”) si gioca fino a sette giocatori per squadra.

I dati sopra evidenziati sono perfettamente coerenti con la scelta del legislatore federale di considerare rilevante ai fini del riconoscimento del premio alla carriera la formazione impartita a far data dal tesseramento come esordiente che, come sopra visto, avviene prima del compimento del dodicesimo anno di età.

  1. Or dunque, la richiamata disposizione contenuta nell’art. 99 bis delle NOIF sembra effettivamente passibile di due distinte interpretazioni, a seconda che la parola iniziatavenga letta nel senso di indicare la stagione sportiva già iniziata rispetto all’anno solare in cui cade il dodicesimo compleanno, ovvero quella che inizia in tale anno.
    • La CFA, nella decisione impugnata, dà conto di tale polisemia e opta per la prima soluzione ermeneutica sopra detta, dichiarando di fare applicazione dei criteri interpretativi letterale e logico sistematico.

La soluzione ermeneutica adottata dalla CFA conduce alla conclusione di riconoscere il premio alla carriera per l’attività di formazione impartita sin dall’inizio dellattività della categoria Esordienti, mentre la differente interpretazione seguita dal TFN, sulla scia della giurisprudenza richiamata dalla società ricorrente, posticipa il termine iniziale alla stagione sportiva successiva escludendo, quindi, gli Esordienti 1° anno” ed includendo soltanto gli “Esordienti 2° anno.

    • La decisione della CFA, attraverso un puntuale iter logico argomentativo, approda ad una soluzione ermeneutica che è coerente con i criteri interpretativi di cui la stessa dichiara di fare applicazione e, pertanto, sotto tale aspetto non risulta passibile di censura.

Sulla base delle indicazioni che si traggono dalla richiamata regolamentazione federale risulta, infatti, che non è il (già avvenuto) compimento del dodicesimo anno di età il termine iniziale preso a riferimento dal legislatore federale per considerare l’attività di formazione impartita al calciatore ai fini del riconoscimento del premio alla carriera.

    • Non è condivisibile, pertanto, l’assunto di parte  ricorrente  secondo cui soltanto considerando la stagione iniziata nell’anno in cui l’atleta compie 12 anni “la società avrebbe la possibilità di contribuire alla formazione del giovane almeno per una parte rilevante della prima stagione da prendere in considerazione, contrariamente a quanto potrebbe avvenire se il calciatore compie gli anni nel primo semestre dell’anno, così riducendo a meno di sei mesi la durata del periodo di tesseramento dopo il dodicesimo compleanno.

Anche la formazione impartita al bambino prima del compimento del dodicesimo anno detà è considerata, infatti, come sopra visto, rilevante ai fini del riconoscimento del premio alla carriera.

    • Va incidentalmente osservato come non risulti, infine, condivisibile il richiamo alla normativa della FIFA in materia di training compensation (art. 20 Regulations on Status and Transfer of Players) per affermarne la perfetta analogia con il premio alla carriera, giacché, seppur determinati dalla stessa ratio, i presupposti di operatività dei due istituti sono invece differenti. Il riconoscimento della premialità di cui al citato art. 20, secondo quanto espressamente stabilito nellAnnexe 4 del richiamato Regolamento FIFA, ha per presupposto il primo tesseramento del calciatore come professionista, ovvero il suo trasferimento tra due società appartenenti a due diverse leghe, prima della fine della stagione in cui il calciatore compie ventitré anni (art. 2, co. 1), prescindendo del tutto dal dato fattuale della partecipazione effettiva alla gara che è, invece, come sopra visto, condizione essenziale di operatività del premio alla carriera.
  1. La complessità della questione trattata e le incertezze interpretative suscitate dalle disposizioni prese in esame giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 novembre 2020.

 

Il Presidente                                                                                  La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                      F.to Laura Santoro

 

 

Depositato in Roma, in data 22 dicembre 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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