CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/2021 del 10 febbraio 2021 – Bruno Vellone/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 13

 

Anno 2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

 

Il Collegio composto dai sigg.ri:

Attilio Zimatore - Presidente

Silvio Martuccelli - Relatore

Oreste Michele Fasano

Vincenzo Nunziata

Angelo Piazza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dal sig. Bruno Vellone, nato [omissis], rappresentato e difeso dall’avvocato Rosanna Gentile del Foro di Santa Maria Capua Vetere, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;

  contro

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio, 

 

 

per l'annullamento

 

 

della  decisione  della  Corte  Federale  di Appello,  Terza  Sezione,  della  Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), emessa con Comunicato Ufficiale n. 37/CFA e pubblicata in data 18 maggio 2020, con la quale, in parziale riforma della delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67/TFN - Sezione Disciplinare del 10 giugno 2019), che aveva inflitto al ricorrente la sanzione dell’inibizione di anni 2 e l’ammenda di € 1.000,00, sono state ridotte le sanzioni dell’inibizione ad anni 1 e dell’ammenda a € 500,00.

 

Si dà preliminarmente atto che la camera di consiglio si è svolta in modalità telematica, in ragione delle disposizioni relative alla emergenza “COVID 19”, con la presenza fisica presso la sede del CONI del Presidente del Collegio, prof. Attilio Zimatore, insieme ai funzionari dell’Ufficio di Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Alvio La Face e dott. Gabriele Murabito. Si dà atto, altresì, che la trattazione è avvenuta sulla base delle difese scritte prodotte dalle parti, non essendosi ritenuta necessaria la partecipazione delle stesse alla discussione orale. Si dà atto, infine, che tutti i componenti del Collegio hanno avuto modo di partecipare ed hanno effettivamente partecipato alla discussione collegiale in videoconferenza.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta;

 

 

udito in videoconferenza, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021, il relatore, prof. Silvio Martuccelli.

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  • La controversia all’esame del Collegio trae origine dal procedimento disciplinare avviato, mediante atto di deferimento del 19 marzo 2019, dalla Procura Federale della FIGC nei confronti del sig. Vellone e conclusosi con la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 10 giugno 2019 (Cfr. Comunicato Ufficiale n. 67/TFN - Sezione Disciplinare del 10 giugno 2019) con la quale il Ricorrente è stato condannato allinibizione di anni 2 (due) e al pagamento dellammenda di € 1.000,00 (mille), per aver violato: a) i commi 1 e 5 dell’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (CGS-FIGC), in relazione all’art. 91 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico - organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell’attività sportiva, facendo venire meno con il proprio comportamento, nel periodo gennaio - marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017 - 2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per gli allenamenti, dell’assistenza di uno staff medico- sanitario, con i conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori; nonché b) i commi 1 e 15 CGS-FIGC in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale della FIGC, per aver volontariamente adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione ai competenti organi federali, presentando, in data 8 giugno e 16 giugno 2018, avanti i CC della Stazione di Arma di Taggia e di Chiavari, esposto denuncia contro il sig. Antonio Speziale per fatti attinenti la propria attività federale di tesserato quale Presidente della S.S. Argentina S.r.l..
  • Avverso tale decisione ha presentato reclamo, dinanzi alla Corte Federale di Appello, il Ricorrente, deducendo: i) con il primo motivo di diritto, la violazione dell’art. 32-ter CGS-FIGC, in quanto l’atto di deferimento sarebbe stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa, con conseguente decadenza dell’azione disciplinare, improcedibilità ed estinzione del procedimento; ii) con il secondo motivo di diritto, la violazione dellart. 32- quinquies C.G.S. per il “mancato rispetto del termine perentorio di durata delle indagini. Inutilizzabilità degli atti; iii) con il terzo motivo di diritto, l’esistenza di una serie di vizi della decisione di primo grado, in particolare l’infondatezza dei presupposti posti a fondamento della decisione, l’omessa e insufficiente motivazione della decisione impugnata, l’insussistenza delle incolpazioni e la mancanza di ogni elemento, soggettivo ed oggettivo necessario a configurare l’illecito ipotizzato.
  • La Corte, dopo aver acquisito gli atti del procedimento di prima istanza, si è riunita in camera di consiglio all’udienza del 18 maggio 2020, e, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto la sanzione dellinibizione ad anni 1 e l’ammenda a € 500,00. Nel merito, la Corte ha ritenuto il reclamo fondato in relazione all’insussistenza di una responsabilità del sig. Vellone per il conclamato avvilimento della dignità sportiva della compagine, sia sotto il profilo tecnico che agonistico, ad ogni livello”. Infondati sono stati invece considerati gli altri motivi di reclamo, in quanto il termine di 30 giorni previsto dall’art. 32 ter CGS-FIGC sarebbe un termine ordinatorio, non già perentorio, e perché resterebbero inoltrein piedi tutte le altre imputazioni in particolare quella del vincolo di giustizia”.
  • Con ricorso del 12 giugno 2020, il Ricorrente, impugnando la decisione della Corte Federale dAppello, ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo, oltre alla sospensione in via preliminare dell’impugnata decisione, dichiararsi, in riforma della stessa, la decadenza dell’azione disciplinare e l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, ter, comma 4 CGS ed art. 32 quinques CGS”, nonché la nullità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 30 dello Statuto della FIGC (). A fondamento di tali domande, il Ricorrente ha posto i seguenti tre motivi di ricorso: 1) omessa ed insufficiente motivazione relativamente alla violazione dell’art. 32 ter CGS per superamento del termine per la comunicazione dell’atto di deferimento con decadenza dell’azione disciplinare. Atto di deferimento depositato oltre il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa fissato nell’intenzione  di  deferimento  con  decadenza  dell’azione  disciplinare,  improcedibili ed estinzione del procedimento; 2) Violazione dell’art. 32 quinques CGS per mancato rispetto del termine perentorio di durata delle indagini. Inutilizzabilità degli atti; 3) Nullità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 30 dello Statuto della FIGC (…) dell’art. 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, dell’art. 30, comma 11, del CGS della FIGC ()”. Detti motivi, per quanto occorre, saranno illustrati nel corso della motivazione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

In via preliminare, occorre esaminare la questione, sollevata nel primo motivo di ricorso, relativa all’asserita decadenza dellazione disciplinare per violazione del termine di trenta giorni di cui all’art. 32 ter CGS FIGC.

Il ricorrente deduce, infatti, che dalla comunicazione alla Procura Federale della propria memoria difensiva - avvenuta in data 18 febbraio 2019 - il successivo termine entro il quale la Procura Federale avrebbe dovuto esercitare lazione disciplinare, mediante il deposito dell’atto di deferimento, sarebbe scaduto il 20 marzo 2019, mentre l’atto di deferimento è stato depositato soltanto il successivo 29 marzo 2019; ne conseguirebbe la decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare e l’improcedibilità del deferimento, con estinzione del procedimento disciplinare.

La questione circa la natura del termine previsto dall’art. 32 ter CGS FIGC è stata più volte affrontata dal Collegio di Garanzia dello Sport, senza che, tuttavia, possa individuarsi un orientamento consolidato.

Lart. 32 ter del previgente CGS FIGC (applicabile ratione temporis), prevede, al comma 4, che «Quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore  federale,  entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell’incolpando che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore  federale assegna un termine di  due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza».

Come accennato, il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto modo di esprimersi in più di unoccasione in merito alla interpretazione di tale disposizione.

Un primo orientamento nega che al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, sia applicabile la previsione di cui all38, comma 6, CGS FIGC, secondo cui «Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori»; ciò in quanto questultima disposizione non sarebbe applicabile anche alla fase cd. pre-contenziosa, in virtù della sua collocazione allinterno del titolo IV del Codice; non contenendo l’art. 32 ter, comma 4, CGS FIGC (norma integralmente mutuata dall’art. 44, comma 4, CGS CONI) unesplicita previsione di perentorietà dei termini per l’apertura e la conclusione del procedimento disciplinare, questi non potrebbero considerarsi perentori, anche sulla scorta del richiamo alle norme processual-civilistiche (cfr. art. 152 c.p.c.) operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI. Infine, la natura perentoria del termine rischierebbe, secondo la pronuncia in esame, di compromettere il contemperamento delle esigenze di accertamento della responsabilità dell’indagato e di garanzia dell’indagato stesso dal resistere ad un processo manifestamente infondato, specie nei procedimenti particolarmente complessi (Sezioni Unite, decisione 7 aprile 2017, n. 25). Tuttavia, la medesima decisione, dopo aver escluso la natura “puramente perentoria” del termine, ne esclude al contempo la natura “puramente ordinatoria”, in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva, precisando che la durata delle indagini antecedente al deferimento “non gode, dunque, della discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori. Infatti, se la Procura Federale dovesse disattendere sistematicamente il rispetto del termine di cui si tratta, la norma risulterebbe inadeguata alla funzione cui è deputata o l’attiviinvestigativa si rivelerebbe inadatta alla tutela dell’ordinamento sportivo”.

Eintervenuta successivamente la decisione n. 55/2017 della Quarta Sezione, la quale, pur occupandosi dei termini previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 98 del Regolamento di Giustizia FIT (e non FIGC) - sempre relativi all’esercizio dell’azione disciplinare - ha richiamato la menzionata decisione n. 25/2017 per ribadire la non perentorietà del termine in esame, ma, al contempo, ha rafforzato il concetto di non discrezionalità del lasso temporale a disposizione della Procura Federale per l’esercizio dell’azione disciplinare e la formulazione dell’atto di deferimento. Seguendo la medesima linea interpretativa delle Sezioni Unite, infatti, la Quarta Sezione ha precisato che i termini in questione, sia pur non essendo scrutinabili secondo criteri di rigida perentorietà, debbono tuttavia essere sottoposti, di volta in volta, alla delibazione dell’Organo di Giustizia, per cogliere se, nel caso concreto, il tempo sia stato amministrato dalla Procura Federale cum grano salis, e cioè nel rispetto del delicato equilibro tra esigenze investigative e garanzie di difesa.

Un orientamento più deciso a favore della perentorietà del termine in esame è stato successivamente assunto dalla Sezione Consultiva che, nel parere n. 7/2018, avente sempre ad oggetto la natura dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia FIT (precisamente, gli articoli 89, commi 4 e 5, 99, comma 1, e 101, comma 3), ha osservato che l’omessa previsione del carattere perentorio dei suddetti termini non è sufficiente ad escluderne la perentorietà, considerato che il fine è quello di garantire l’esercizio di difesa dell’indagato, di evitare che resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti; in assenza di una eccezionale diversa previsione, dunque, l’inosservanza degli stessi determina la decadenza dal potere di esercizio del potere disciplinare della Procura Federale e l’inefficacia degli atti compiuti tardivamente.

La Sezione Consultiva - richiamando la decisione n. 25/2017 e le ragioni di giustizia sostanziale che potrebbero spingere ad imporre un temperamento al rigore dei termini decadenziali al fine di adeguare il procedimento alle eventuali particolari difficoltà delle indagini - ha precisato, a tale proposito, che «per questo, la decorrenza del termine di trenta giorni previsto dal comma 5 dell’art. 98 è fatta dipendere dalla scadenza di altro termine, non fissato una volta per tutte dal regolamento, ma variabile e definito, in base alle concrete esigenze, dal Procuratore, che «entro venti giorni dalla conclusione delle indagini» assegna all’interessato un termine per la presentazione di memorie o per chiedere di essere sentito (art. 98, comma 4). Parimenti, l’art. 101, comma 3, sullo svolgimento delle indagini, dispone un sistema di proroghe, motivate e in casi eccezionali, del quale fruire quando la complessidel caso e le eventuali difficoltà nei rilievi probatori lo necessitino. Così va letto anche il temperamento imposto, secondo ragionevolezza, dagli artt. 51, comma 7, del Codice della Giustizia Sportiva CONI, e 12 ter, comma 4, Statuto CONI» (a favore della perentorietà del termine appare orientata anche la Quarta Sezione, nella decisione n. 23/2017, precedente rispetto alla decisione n. 55/2017, della medesima Sezione, già richiamata) (in senso opposto, Sezione Consultiva, parere n. 1/2020, che aderisce a Sez. Un., n. 25/2017).

A fronte dell’oscillante andamento delle richiamate pronunce sul punto, questo Collegio condivide l’orientamento espresso in ordine al carattere perentorio dei termini in questione, ritenendo così fondata la censura del ricorrente, erroneamente respinta dal Tribunale Federale e dalla Corte Federale di Appello, relativa all’improcedibilità del deferimento e all’estinzione del procedimento disciplinare.

Anzitutto, ad avviso di questo Collegio, se è vero che l’art. 32 CGS FIGC non qualifica espressamente i termini in esso previsti, esso andrebbe letto in combinato disposto con l’art. 38, comma 6, CGS FIGC, secondo cui: «Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori». Non si comprende, infatti, perché quest’ultima disposizione debba ritenersi applicabile solo alla fase contenziosa, dato che si riferisce a tutti i termini del “presente Codice” e non del presente Titolo”.

Al di là del dato meramente letterale, si osserva, poi, che argomenti in senso contrario non sembrano potersi desumere neppure sotto il profilo sistematico. Lart. 32 ter è collocato all’interno del Titolo III, dedicato agli “Organi della giustizia sportiva”, quindi ai giudici sportivi territoriali e nazionali, al Tribunale Federale, alla Corte Federale, etc.; lart. 38, nel Titolo IV, rubricato “Norme generali del procedimento.

Si osserva, tra l’altro, che indicazioni in senso contrario non possono nemmeno desumersi dalla lettura e dalla collocazione delle norme all’interno del nuovo Codice di Giustizia FIGC. Le norme che qui ci interessano sono, infatti, tutte collocate all’interno della Parte Seconda, dedicata al

«Processo Sportivo». Segnatamente, lart. 44, rubricato “Principi del processo sportivo, dispone che «Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori». La disposizione è collocata nel Capo I, «Principi del processo sportivo» del Titolo I, «Norme generali del processo sportivo». Seguono, poi (oltre al Titolo II, dedicato a

«Revocazione e revisione», composto del solo art. 63), il Titolo III, dedicato ai «Giudici sportivi»; il Titolo IV, dedicato ai «Giudici Federal, per arrivare al Titolo V, dedicato  alla «Procura Federal, ove, al Capo II, «Procedimento disciplinare», l’art. 125 fissa il termine di trenta giorni per l’atto di deferimento.

Ma anche a voler ritenere che l’art. 38 non si applichi alla fase pre-contenziosa, questo Collegio evidenzia che a militare per la perentorietà del termine in questione vi sono soprattutto ragioni di ordine logico e funzionale. La funzione perseguita dalla norma, di celerità del procedimento di giustizia sportiva, ma soprattutto di garanzia dell’esigenza di una rapida definizione della posizione dellincolpato e del suo diritto di difesa, induce a considerazioni che possono anche prescindere dalla espressa qualificazione del termine in questione: è la ratio legis sottesa alla previsione di cui all’art. 32 ter, comma 4, che può valere a fondare la natura perentoria del termine in essa previsto.

A tale proposito, giova richiamare sempre le osservazioni della Quarta Sezione sul costante indirizzo di dottrina e giurisprudenza in ordine all’interpretazione dell’art. 152, 2° comma, c.p.c. (secondo cui «i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori»). La Quarta Sezione richiama, in particolare,  l’orientamento dellCorte di Cassazione, secondo cui alla perentorietà del termine non «osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l’art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si puda tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senzaltro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio» (cfr. Cass. civ., n. 17978/2008 e Cass. civ., n. 14692/2007; in senso sostanzialmente analogo, cfr. Cass. civ., n. 21365/2010 e Cass. civ., n. 5060/2016)”.

Passando alle considerazioni circa le eventuali complessità che può presentare il caso concreto, questo Collegio non nega che la durata del procedimento debba tenerne conto. Il sistema di proroghe previsto dal legislatore, tuttavia, già offre al Procuratore gli strumenti necessari per rimediare    eventual complessità;   strumenti   che beninteso,    operano    in    una fase precedente alla conclusione delle indagini. A tale proposito, giova richiamare l’art. 32 quinquies il quale, al comma 3, dispone che «La durata delle indagini non pu superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni».

Appare dunque chiara la scansione temporale: l’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante apre la fase delle indagini, durante la quale la Procura Federale ha a disposizione strumenti per modularne diversamente la durata in base alla complessità del caso concreto; terminate le indagini, il Procuratore può disporre l’archiviazione ovvero informare l’interessato (non ancora incolpato) della propria intenzione di procedere al deferimento, indicandone gli elementi a sostegno, e assegnando all’interessato un termine (non superiore a 15 gg., ex art. 123 del nuovo CGS FIGC) per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria; trascorso questo termine, il Procuratore ha trenta giorni per esercitare l’azione disciplinare. Una volta che inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare, ossia per la formulazione dell’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (comunicato all’incolpato e agli altri organi previsti dalla norma), l’unica esigenza è quella di evitare che l’incolpato rimanga, oltre quei trenta giorni e per un tempo indefinito, assoggettato alle determinazioni della Procura Federale, in una situazione di totale incertezza. Le  eventuali ragioni di complessità del caso concreto operano in una fase precedente (quella che si dipana dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante fino alla conclusione delle indagini) e non possono comportare, ex post (ossia dopo l’ormai avvenuta conclusione delle indagini), una deroga alla cadenza procedimentale di cui all’art. 32 ter, comma 4, posta evidentemente a tutela dell’incolpato.

Peraltro, ferme le considerazioni svolte, nel caso in esame il Collegio neppure ravvisa particolari ragioni di complessi idonee a giustificare una dilatazione dei termini.

Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame e, in riforma della decisione impugnata, deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare in questione.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020. 

 

 

Il Presidente                                                                                    Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                         F.to Silvio Martuccelli

 

Depositato in Roma, in data 10 febbraio 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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