CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/2021 del 20 gennaio 2021 – ASD Polisportiva Tirreno/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Decisione n. 9

 

Anno 2021

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

composta da 

Attilio Zimatore - Presidente

Silvio Martuccelli - Relatore

Oreste Michele Fasano

Vincenzo Nunziata

Angelo Piazza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2019, presentato, in data 29 luglio 2019, dalla A.S.D. Polisportiva Tirreno (Società e/o Ricorrente), con sede legale in Roma, via del Gran Paradiso

n. 51, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, sig. Giuseppe Parisi, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Pucci del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questultimo in Roma, via Carlo Poma, n. 2, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio;

 

 

  contro

 

 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, sig. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Po, n. 9;

della Lega Nazionale Dilettanti (LND), con sede in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, non costituitasi in giudizio;

e del Comitato Regionale Lazio FIGC-LND (CRL), con sede in Roma, via Tiburtina, n. 1072, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

 

 

avverso e per l'annullamento

 

 

 

della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del CRL del 31 maggio 2019, pubblicata, quanto al dispositivo, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND CRL n. 443 di pari data, e, quanto alle motivazioni, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND CRL n. 478 del 2 luglio 2019, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso della Società, è stata ridotta fino al 30 settembre 2021 la squalifica a carico del calciatore Mattia Cerreto, originariamente irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma (con Comunicato Ufficiale n. 169 SGS dell’11 aprile 2019) fino al 31 dicembre 2021, e confermata per il resto l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 104 del 17 dicembre 2014.

 

 

Si dà preliminarmente atto che la camera di consiglio si è svolta con modalità telematica in ragione delle disposizioni relative alla emergenza “COVID 19”, con la presenza fisica presso la sede del CONI del Presidente del Collegio, prof. Attilio Zimatore, insieme ai funzionari dell’Ufficio di Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Alvio La Face e dott. Gabriele Murabito. Si dà atto, altresì, che la trattazione è avvenuta sulla base delle difese scritte prodotte dalle parti, non essendosi ritenuta necessaria la partecipazione delle stesse alla discussione orale. Si dà atto, infine, che tutti i componenti del Collegio hanno avuto modo di partecipare ed hanno effettivamente partecipato alla discussione collegiale in videoconferenza;

 

 

visto il ricorso, le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

udito in videoconferenza, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2020, il relatore, prof. avv. Silvio Martuccelli;

 

 

Ritenuto in fatto

  1. La controversia all’esame del Collegio trae origine dai fatti occorsi al termine della gara del 7 aprile 2019 tra U.S.D. Manziana Canale e A.S.D. Polisportiva Tirreno, valida per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, quando il calciatore Mattia Cerreto, dell’A.S.D. Polisportiva Tirreno, colpiva con un pugno alla nuca un giocatore avversario procurandogli dolore []. Successivamente colpiva larbitro con un pugno al volto facendolo indietreggiare di qualche metro e vacillare sulle gambe. LArbitro ricorreva a successive cure ospedaliere” (Cfr. Comunicato Ufficiale n. 169 dell’11 aprile 2019). Per tale condotta il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore Mattia Cerreto sino al 31 dicembre 2021 e ha irrogato alla A.S.D. Polisportiva Tirreno le misure amministrative di cui al C.U. n. 104 del 2014.
  2. Avverso questa decisione la Società ha presentato reclamo dinanzi alla Corte Sportiva dAppello Territoriale del Lazio, contestando la versione dei fatti fornita dal direttore di gara e sostenendo che il calciatore Cerreto Mattia non ha commesso alcun atto di violenza e non ha assolutamente colpito il giocatore avversario e/o larbitro”. Dunque, anche sull’assunto che, nel caso di specie, il rapporto arbitrale non farebbe piena prova dei fatti in esso indicati, la Società ha concluso chiedendo che la sanzione fosse annullata “in mancanza di certezza assoluta sullesistenza dei fatti addebitati e/o della pretesa e denegata responsabilità del Cerreto”. In via istruttoria, è stata chiesta l’audizione di alcuni calciatori e dirigenti di entrambe le squadre di calcio presenti ai fatti in contestazione, nonché l’acquisizione di informazioni presso la Stazione dei CC di Manziana. Inoltre, successivamente alla presa visione dei documenti del procedimento di prima istanza (nella specie, del rapporto arbitrale e del supplemento di referto di gara, nonché della cartella clinica del Pronto Soccorso dell’ospedale di Tarquinia, presso cui si era recato il direttore di gara in conseguenza dell’aggressione subita), la Società ha proposto motivi aggiunti, deducendo: i) la nullità del supplemento di referto di gara, in quanto privo di firma; ii) l’inattendibilità della cartella clinica prodotta dall’arbitro e comunque la lievissima entità” della prognosi refertata, per poi concludere per l’accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
  3. La Corte, dopo aver acquisito gli atti del procedimento di prima istanza e aver convocato e ascoltato sia la Società, sia il direttore di gara, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto “la squalifica a carico del calciatore Cerreto Mattia al 30/09/2021, confermando, altresì, lapplicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. n. 104 del 17/12/2014”. Nel merito, anche a seguito dell’audizione del direttore di Gara, la Corte ha ritenuto “i fatti ascritti al calciatore Cerreto (…) pienamente provati, fornendo il rapporto di gara e le successive precisazioni dellArbitro una ricostruzione dei fatti logica, coerente e circostanziata, che non abbisogna di alcuna ulteriore prova, costituendo il referto di gara fonte di prova privilegiata”. Disattese, pertanto, le ulteriori richieste istruttorie della Società, la Corte ha solo ridotto la quantificazione della sanzione inflitta al calciatore.
  1. Con ricorso del 29 luglio 2019, la Ricorrente ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo “lannullamento della decisione impugnata e delle relative sanzioni” e, per l’effetto, di “annullare la sanzione della squalifica sino al 30.09.2021 inflitta al calciatore Cerreto Mattia”; in via subordinata, di ridurre la squalifica facendo il più largo uso del potere riduttivo. A fondamento di tali domande, la Società ha posto i seguenti motivi: “1) Violazione di norme di diritto (art. 24 Cost.; art. 111 Cost.; art. 2697 c.c.; art. 2 CGS CONI; art. 36 CGS FIGC; art. 101 c.p.c.; art. 115 c.p.c.; art. 47 Carta Europea dei Diritti fondamentali; art. 6 CEDU. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, 2) Omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi”, 3) Violazione di norme di diritto e di legge (art. 24 Cost; art. 111 Cost.; art. 2697 c.c.; art. 11 bis CGS FIGC; art. 2 CGS CONI; art. 34 CGS FIGC; art. 35 CGS FIGC; art. 36 CGFIGC; art. 101 c.p.c.; art. 115 c.p.c.; art. 47 Carta Europea dei Diritti fondamentali; art. 6 CEDU. Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Omessa e/o insufficiente motivazione”, 4) Violazione di norme di diritto e di legge (art. 11 bis CGS FIGC). Omessa e/o insufficiente motivazione”, 5) Violazione di norme di diritto e di legge (art. 16 CGS FIGC; art. 19 CGS FIGC). Omessa e/o insufficiente motivazione”.
  1. Con memoria di costituzione del 2 agosto 2019, si è costituita in giudizio la FIGC, la quale, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione ad agire della Società, ha concluso, in via preliminare e in rito, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto per infondatezza della domanda avversaria.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

 

  1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dalla FIGC. Sostiene, infatti, la Federazione che, siccome alla data di presentazione dell’atto introduttivo del presente procedimento il rapporto di tesseramento tra la

A.S.D. Polisportiva Tirreno e il calciatore Mattia Cerreto era venuto meno, la Società avrebbe agito facendo valere un interesse altrui e in assenza di una propria posizione giuridicamente protetta dallordinamento federale”, con conseguente sua carenza di legittimazione ad agire. Leccezione non merita accoglimento.

La delibera impugnata, infatti, oltre ad aver ribadito - seppur riducendola - la squalifica al calciatore  Mattia  Cerreto,  ha  conseguentemente  confermato,  nei  confronti  della  Società, “lapplicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17/12/2014”. Tali “misure amministrative” altro non sono che delle sanzioni pecuniarie che vengono inflitte alle società i cui tesserati incorr(o)no, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara (…), nelle sanzioni definitive” riportate nel relativo comunicato, tra le quali anche quella inflitta al calciatore Mattia Cerreto. Per tale ragione, è evidente che la Società, nel domandare l’annullamento della squalifica del (suo ex) calciatore, ha comunque perseguito anche un proprio interesse, consistente, per l’appunto, nell’annullamento della sanzione pecuniaria inflittale.

Nel caso di specie, dunque, la Società può ritenersi titolare di una situazione giuridicamente protetta nellordinamento federale” (cfr. art. 6, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI - di seguito, “CGS-CONI) e, in quanto tale, legittimata ad impugnare la delibera oggetto di causa.

  1. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo la Società ha lamentato la presunta “violazione del diritto di difesa (…) e del principio del contraddittorio” per non averle concesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Lazio di partecipare allaudizione dellarbitro”, nonché di esaminare il verbale di audizione dellarbitro con le dichiarazioni rese”.

Il motivo è infondato. 

Il comma 5 dell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (CGS-FIGC), ratione temporis vigente, prevede che: Gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione”. In tale ultima ipotesi, specifica il CGS- FIGC: Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate”. Ne discende che, in relazione alla prima delle due presunte illegittime decisioni censurate dalla Società (cila mancata autorizzazione a partecipare all’audizione dell’arbitro), nessuna violazione di norme di diritto e di legge può ritenersi configurabile, essendo la decisione assunta della Corte in linea con quanto previsto dall’art. 34, comma 5, CGS-FIGC.

Parimenti conforme alla normativa applicabile è, altresì, la decisione della Corte di non consegnare alla Società il verbale di audizione del direttore di gara. Come giustamente evidenziato nelle comunicazioni del Segretario del CR Lazio LND, citate dalla medesima Società nel ricorso, il CGS-FIGC non prevede affatto il diritto di estrarre, durante il corso del procedimento, atti endo-procedimentali quali, per l’appunto, il verbale di audizione del direttore di gara. Un simile diritto è previsto, infatti, solo a condizione che sia terminato il procedimento nel corso del quale essi si sono formati e che sia stata proposta impugnazione nei riguardi della delibera conclusiva di tale procedimento. Peraltro, la richiesta deve farsi all’organo destinatario dell’impugnazione.

In ogni caso, l’art. 36, comma 6, CGS-FIGC, posto dalla Società a fondamento del proprio motivo di ricorso, non può pertanto ritenersi violato, atteso che esso si limita a riconoscere il diritto dei ricorrenti di seconda istanza di prendere visione o estrarre (…) copia dei documenti ufficiali (…) eventualmente richiesti (…) ai fini istruttoridurante il procedimento di prima istanza, ciquello conclusosi dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale. Nel caso di specie, alla Società non è stato negato il diritto di estrarre copia dei documenti istruttori acquisiti nel corso del procedimento di prima istanza, bensì dei documenti istruttori acquisiti nel corso del medesimo procedimento di seconda istanza, ciquello attivato dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Lazio. Documenti, questi, ostensibili alle parti solo a seguito dellimpugnazione della delibera dinanzi al Collegio di Garanzia e, peraltro, mediante istanza da formularsi nei confronti del medesimo Collegio e non anche della Corte Sportiva di Appello.

  1. Rinviando al punto successivo l’esame del secondo motivo di ricorso - integralmente inammissibile al pari del quarto e del quinto -, si evidenziano nel presente paragrafo i profili di infondatezza e inammissibilità del terzo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta, per un verso, la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa” e, per un altro, “lomessa e/o insufficiente motivazione” della delibera impugnata. In estrema sintesi, la Società, con tale motivo di ricorso, ha inteso censurare la decisione con la quale la Corte ha ritenuto di non dover assumere le prove orali richieste dalla Società stessa e di non dover esperire ulteriori specifici accertamenti e/o atti di indagine. Una simile decisione, considerate le incongruenze e contraddizioni presenti - a dire della Ricorrente - nel supplemento di referto di gara, oltre ad essere non sufficientemente motivata, si sarebbe tradotta in una violazione del proprio diritto di difesa, nonché del principio del contraddittorio e del giusto processo.

Quanto alla censura, formulata in termini solo generici, di omessa e/o insufficiente motivazione della delibera, è agevole osservare che, contrariamente a quanto dedotto dalla Ricorrente, la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Lazio ha fornito idonea e congrua motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non assumere ulteriori prove e, parimenti, di non prendere in considerazione le dichiarazioni testimoniali trasmesse in allegato alla PEC del legale della Società del 15 maggio 2019. Nella delibera qui impugnata, infatti, la Corte ha adeguatamente evidenziato che i fatti ascritti al Cerreto risultano […] pienamente provati, fornendo il rapporto di gara e le successive precisazioni dellArbitro una ricostruzione dei fatti logica, coerente e circostanziata che non abbisogna di  alcuna ulteriore prova, ricordando i principi vigenti al momento della decisione in materia di prova nel procedimento sportivo nel quale, come è noto, il referto di gara è fonte di prova privilegiata. È per tale ragione, conclude la Corte, che [n]on può quindi  assumersi  la  prova  richiesta  dalla  reclamante”.  Nel  caso  di  specie,  si  è  già  sopra evidenziato come nessuna omissione di motivazione sia configurabile sul punto, per cui, riducendosi la censura della Società in una mera contestazione delle valutazioni compiute dalla Corte, è palese la sua inammissibilità (si v. Cass., n. 289/1987: quando si afferma che il giudice del merito  ha sbagliato nell'apprezzare un fatto o nel valutare le istanze istruttorie,  senza allegare un vizio di ragionamento tale da non consentire il controllo dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione, si propone una censura inammissibile in sede di legittimità).

Inoltre, la contestazione relativa alla mancata ammissione della prova richiesta dalla Società e al mancato esperimento di ulteriori accertamenti e/o atti di indagine è inammissibile in questa sede in quanto volta a sindacare le valutazioni compiute dalla Corte sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e sugli elementi istruttori acquisiti nella fase di merito. È noto, invero, che la mancata ammissione della prova testimoniale, o di altre istanze istruttorie, può essere denunciata per Cassazione (e dunque anche al Collegio di Garanzia dello Sport, attese le analogie tra i due giudizi di legittimità) solo nel caso in cui abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno inciso sulla soluzione della controversia adottata dal giudice del merito, in modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento(Cass., n. 10501/2009). Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che le istanze istruttorie formulate dall’Appellante e rigettate dalla Corte avrebbero avuto ad oggetto delle circostanze di fatto invero già dettagliatamente ricostruite nel referto del direttore di gara (e in occasione della sua successiva audizione) e, quindi, già oggetto di valutazione da parte della Corte. In nessun caso, perciò, le istanze istruttorie dell’Appellante, qualora ammesse, avrebbero potuto incidere sulla soluzione della controversia che, legittimamente, è stata assunta in forza della fede privilegiata attribuita al referto del direttore di gara, il quale, ai sensi dellart. 35 del CGS-FIGC ratione temporis vigente, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (in tal senso, si è anche pronunciata la II^ Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 92/2019 dell’11 febbraio 2019: Dal tenore letterale della disposizione - art. 35 CGS-FICG - si evince che i rapporti dellarbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti).

Fermo restando quanto sopra, rileva, comunque, lo scrivente Collegio - per mera completezza - che le valutazioni compiute dalla Corte sulle istanze istruttorie e sugli esiti delle stesse sono ad ogni modo corrette, avendo essa, sulla base delle specifiche circostanze del caso di specie ed ilinea con la normativa applicabile (art. 35 CGS-FIGC), correttamente ritenuto il referto di gara quale fonte di prova privilegiata, viste anche le risultanze della successiva audizione dell’arbitro.

  1. Inammissibili, oltre che infondati, sono infine gli ulteriori tre motivi di ricorso, con i quali la Società ha dedotto: i) l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo oggetto del giudizio, ossia la riconducibilità della diagnosi riportata nel referto del PS dellOspedale di Tarquinia alla pretesa (e denegata) condotta riportata nel supplemento di referto e lattendibilità dello stesso arbitro” (secondo motivo di ricorso); ii) la violazione di norme di diritto e di legge (cil’art. 11 bis CGS-FIGC), nonché l’omessa e/o insufficiente motivazione di un  punto decisivo oggetto del giudizio, ossia la sussistenza dellintenzionalità della pretesa (e denegata) condotta addebitata al calciatore(quarto motivo di ricorso); iii) la violazione di norme di diritto e di legge (cil’art. 19, comma 4, CGS-FIGC), nonché l’omessa e/o insufficiente motivazione di un ulteriore punto decisivo oggetto del giudizio, ossia la presenza di circostanze attenuanti ed in particolare quella della giovane età del calciatore che avrebbe dovuto indur(re la Corte) ad una riduzione consistente della squalifica(quinto motivo di ricorso).

È, infatti, consolidato il principio secondo cui, “ai sensi dellart.  54 del Codice di Giustizia Sportiva, non sono ammissibili, nel giudizio davanti al Collegio di Garanzia, le doglianze che riguardano la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che sono appuntate sulle valutazioni contenute nella decisione impugnata, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione deve condurre quindi alla declaratoria di inammissibilità di tutti quei motivi con cui sono, talora esplicitamente, sollecitate “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti nella impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine lazione. Tali motivi, infatti, esulano dallambito tassativo che lart. 54 C.G.S. prevede e mirano sostanzialmente ad ottenere un terzo grado di giudizio che, se introdotto, porrebbe in dubbio uno dei pilastri della riforma della giustizia sportiva” (Collegio di Garanzia, IV^ sez., 12 ottobre 2017, n. 75; nello stesso senso, si v., ex multis, Collegio di Garanzia, IV^ sez., 24 marzo 2016, n. 14; Collegio di Garanzia, SS.UU., 1° aprile 2016, n. 16, secondo cui, ai sensi dellart. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale dAppello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè a dire, per violazione della normativa federale o dei Principi Generali della Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; più di recente, si v. Collegio di Garanzia, SS.UU., 14 febbraio 2017, n. 14, cit., chha escluso che ci si possa dolere dello scarso peso attribuito a (talune) dichiarazioni (…) rispetto allapprezzamento di altri elementi di convincimento, reputati più “persuasivi, giacché tali “profili valutativi” sfuggono al sindacato di questo Collegio di Garanzia, rientrando nella competenza esclusiva del Giudice di merito; SS.UU., 7 marzo 2017, n. 19, ove è detto che la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito).

Tutti i predetti motivi di ricorso hanno, infatti, ad oggetto il merito della vicenda, essendo volti - come correttamente evidenziato dalla FIGC - ad ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dagli Organi Federali; attività, questa, che risulta preclusa al Collegio di Garanzia dello Sport. Premesso infatti che, con riferimento alle circostanze oggetto dei motivi in esame, la Corte ha fornito una congrua e sufficiente motivazione, è evidente che attraverso tali motivi di ricorso la Socievorrebbe giungere ad una nuova rivisitazione dei fatti di causa ed in particolare vorrebbe accertare: i) la non riconducibilità delle lesioni accertate nel referto del PS dell’Ospedale di Tarquinia alla condotta del calciatore Mattia Cerreto e, comunque, l’inattendibilità del direttore di gara (secondo motivo di ricorso); ii) l’insussistenza dell’intenzionalità della condotta sempre addebitata al calciatore Mattia Cerreto (quarto motivo di ricorso); iii) la sussistenza di circostanze attenuanti, che avrebbero dovuto indurre la Corte ad una riduzione consistente della squalifica (quinto motivo di ricorso).

Quanto a questultima censura, inerente la mancata riduzione della sanzione inflitta, la stessa appare inammissibile anche perché si risolve “in una mera contestazione della valutazione operata dai Giudici di merito sulla concreta determinazione della misura della sanzione” che, invero, è insindacabile in sede di legittimità ove si collochi nellàmbito della norma sanzionatoria violata e sia assistita da una congrua e logica motivazione” (v. Collegio di Garanzia, Sez. II^, 12 febbraio 2020, n. 8), condizioni, queste, entrambe presenti nel caso di specie. Si legge, infatti, nella parte conclusiva della delibera impugnata che la sanzione irrogata può essere solo lievemente ridotta, percva altresì considerato che il calciatore in questione era stato già espulso dal campo per un gesto di grave violenza dei confronti di un avversario”.

 

 

                                                                    P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione


 

Rigetta il ricorso.

 

 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020.

 

 

Il Presidente                                                                              Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                   F.to Silvio Martuccelli

 

 

Depositato in Roma, in data 20 gennaio 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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