CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/2021 del 4 febbraio 2021 – Lega Nazionale Dilettanti – Giuseppe Caridi/Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 10
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Valerio Pescatore - Relatore
Roberto Bocchini
Emanuela Loria
Manuela Sinigoi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 84/2020, avviato con ricorso presentato, in data 16 ottobre 2020, dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del Presidente p.t., dott. Cosimo Sibilia, nonché dal dott. Giuseppe Caridi, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Guido Valori e Lucio Giacomardo,
contro
l’avv. Gabriele Maria Di Gianvito, il dott. Vittorio Zizzari, il dott. Marco Calegari e il dott. Bernardo Lodispoto, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Enrico Lubrano, prof. Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini,
nonché contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente p.t., dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione;
per la riforma
della decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 017/2020-2021 - Registro Reclami n. 029/2020-2021, notificata a mezzo PEC il 15 ottobre 2010 e pubblicata sul sito della FIGC in pari data.
Viste le difese scritte e i documenti prodotti dalle parti;
uditi, nell'udienza del 13 novembre 2020, l’avv. Lucio Giacomardo e il prof. avv. Guido Valori, per i ricorrenti; l’avv. Giancarlo Viglione, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio; gli avv.ti prof. Enrico Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini, per i signori Di Gianvito, Zizzari, Calegari e Lodispoto; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Valerio Pescatore.
Ritenuto in fatto
- Con Comunicato Ufficiale n. 15 del 7 luglio 2020, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti (di séguito anche LND) ha dichiarato – alla luce di due relazioni svolte dal Servizio Ispettivo della LND e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a 5 – la decadenza in via d’urgenza del Vice Presidente vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, disponendo il commissariamento di tale Divisione e nominando Commissario Straordinario il dott. Giuseppe Caridi.
Impugnato tale provvedimento con ricorso presentato il 19 luglio 2020 dai signori Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto, nella qualità di componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5, con decisione n. 2/TFN-SD 2020/2021 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare della FIGC ha annullato il menzionato Comunicato Ufficiale n. 15 e le relazioni che ne costituivano il presupposto.
Con decisione n. 029/2020-2021 del 15 ottobre 2020, la Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di séguito anche FIGC) ha successivamente respinto il reclamo con cui la LND ed il dott. Caridi, nella qualità di Commissario straordinario della Divisione Calcio a 5 della LND, avevano impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare.
- Con ricorso depositato il 16 ottobre 2020, la LND ed il dott. Caridi hanno chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport (di séguito anche il Collegio) l’integrale riforma della menzionata decisione della Corte Federale di Appello della FIGC.
In sintesi, i ricorrenti hanno denunciato l’erroneità e/o la contraddittorietà della decisione:
(i) per violazione dell’art. 87, n. 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, avendo la Corte Federale di Appello affermato, in via preliminare, «la competenza funzionale» del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, a conoscere l’originario ricorso presentato dai signori Di Gianvito, Zizzari, Calegari e Lodispoto;
(ii)per avere la Corte Federale di Appello respinto, reputandola infondata, l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso originario, dipendente dal fatto che l’attività nella specie posta in essere dalla LND doveva in realtà considerarsi «sottratta al sindacato giurisdizionale»;
(iii) nel capo in cui – condividendo quanto affermato dal Tribunale Federale – la Corte Federale di Appello ha escluso che la LND, nel disporre il commissariamento, abbia rispettato il contraddittorio e le garanzie partecipative di tutti gli interessati alla decisione;
(iv) «per non aver fatto corretta applicazione» degli articoli 14 dello Statuto e 11 del Regolamento della LND, ed avere esteso la valutazione della legittimità del provvedimento che aveva disposto il commissariamento della Divisione Calcio a 5 «al “merito” dei fatti contestati ed al giudizio sulla più o meno intensa gravità». “Merito”, rispetto al quale i ricorrenti hanno tra l’altro riferito che la Procura Generale dello Sport avrebbe «dovuto riaprire l’indagine», avendo riscontrato che «la gestione della Divisione Calcio a 5 si contraddistingue[rebbe]: a) per uno stato di disordine amministrativo; b) per una reiterata violazione dei principi contabili (...)»;
(v) per avere la Corte Federale di Appello confermato la decisione del Tribunale Federale, che aveva tuttavia omesso di considerare, nel merito, la «non piena governabilità della Divisione»: ciò che effettivamente imponeva di affidare «ad un soggetto terzo e super partes» la gestione di tutte le relative attività.
Sulla base di tali motivi, i ricorrenti hanno formulato istanza di sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, dell’efficacia della decisione.
- Con decreto del 21 ottobre 2020 (prot. n. 00942/2020), il Presidente della Terza Sezione – in forza del provvedimento del 19 ottobre con cui il Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 56, comma 2, e dell’art. 57, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha assegnato la controversia alla Terza Sezione per la trattazione sia della istanza cautelare e del merito; considerato che la complessità delle questioni sollevate imponeva una discussione collegiale nel contraddittorio delle parti; e ritenuto che le implicazioni derivanti dalla immediata esecuzione della decisione impugnata sarebbero state tali da imporre alla LND e al Commissario «significative conseguenze anche in ordine alla giurisdizione/competenza del Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare e della Corte Federale d’Appello» – ha sospeso l’esecutorietà della decisione fino alla data della discussione collegiale; impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito.
A tal fine, è stata poi fissata, con provvedimento del 23 ottobre 2020, l’udienza di discussione del 5 novembre 2020.
- Con memoria di costituzione del 27 ottobre 2020, la FIGC – illustrato il convincimento sulla competenza del Tribunale Federale, e forniti chiarimenti in ordine all’operato della Procura Federale nella concreta vicenda – ha chiesto il rigetto del ricorso, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese del giudizio. Con articolata memoria depositata il 30 ottobre 2020, i signori Di Gianvito, Zizzari, Calegari e Lodispoto hanno svolto ampie difese: sulla «inammissibilità ed infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza»; sulla «infondatezza della eccezione di inammissibilità del sindacato giurisdizionale sulle attività di carattere tecnico-discrezionale» della Divisione Calcio a 5; sulla «infondatezza della pretesa inapplicabilità della garanzia partecipativa»; sulla infondatezza «della pretesa irrilevanza della valutazione posta in essere dalla Procura Federale in sede di archiviazione e della pretesa rilevanza delle valutazioni successivamente poste in essere dalla Procura dello Sport»; nonché sulla «pretesa rilevanza del carattere non rappresentativo del Consiglio» della Divisione Calcio a 5. Ed hanno quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria ex art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, la FIGC ha ulteriormente sviluppato le difese, soffermandosi sia sulla eccezione di inammissibilità del ricorso originario per l’insindacabilità giurisdizionale della vicenda, sia sull’apertura, da parte della Procura Federale, di un procedimento basato su «fatti nuovi e diversi».
- A séguito dell’astensione di uno dei componenti, il Collegio è stato costituito in altra composizione e, con provvedimento del 5 novembre 2020, è stata fissata l’udienza di discussione del 13 novembre 2020.
Considerato in diritto
6. Il Collegio è chiamato preliminarmente a valutare – considerata la sua portata potenzialmente preclusiva e dirimente – la questione sollevata col primo motivo di ricorso, relativa alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, a conoscere la controversia promossa dai signori Di Gianvito, Zizzari, Calegari e Lodispoto col ricorso del 19 luglio 2020.
6.1. In proposito, le parti propongono interpretazioni della disciplina rilevante diametralmente opposte.
Gli odierni ricorrenti (LND e dott. Caridi) sostengono che, riconoscendo «la competenza funzionale» del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Corte Federale d’Appello avrebbe violato l’art. 87 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC: la previsione, cioè, per la quale «Le disposizioni di cui al presente articolo e all’art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti».
La decisione impugnata, in particolare:
- non avrebbe «chiarito» «il significato del richiamo contenuto nel citato numero 4 dell’art. 87 alle “Componenti Federali”»; e avrebbe così finito con l’istituire una ingiustificata «”gerarchia” dell’importanza degli Organi all’interno della FIGC», mostrando di considerare «“meno rilevanti”» le «Delibere delle Componenti (ad es. la Lega A, la Lega B, la Lega Pro, la stessa LND)» rispetto a quelle del Consiglio Federale;
- non avrebbe «chiarito» neppure «il significato dell’espressione contenuta nella norma “ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”»; tanto più che «nello Statuto e nel Regolamento della LND non c’è il richiamo alla competenza del Tribunale Federale Nazionale»;
- non avrebbe còlto che il legislatore federale ha operato «una netta e chiara distinzione» con riguardo all’impugnazione, da un lato, delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Federale e, dall’altro, delle ‘componenti federali’: nel senso che sarebbero state riservate soltanto le prime alla indiscutibile competenza del Tribunale, mentre sarebbe stata lasciata all’autonomia di ciascuna delle ‘componenti federali’ la decisione sulla disciplina dell’impugnazione delle delibere assunte dai proprî organi.
E poiché – come anticipato – Statuto e Regolamento della LND non prevedono la competenza del Tribunale Federale Nazionale per l’impugnazione di tali ultime delibere, per gli odierni ricorrenti essa dovrebbe essere proposta in «un giudizio da celebrarsi dinanzi al massimo organo della Giustizia Sportiva», nel rispetto dell’art. 53.3 del Regolamento della LND.
La LND e il dott. Caridi, infine, hanno dedotto l’irrilevanza del fatto che, nonostante le modifiche apportate negli ultimi anni allo Statuto del CONI, la previsione di cui al citato art. 53.3 «non sia stata adattata e quindi aggiornata a livello testuale», attraverso la «sostituzione dell’Alta Corte o del TNAS con il Collegio di Garanzia dello Sport».
6.2. A tutto ciò i resistenti signori Di Gianvito, Zizzari, Calegari e Lodispoto hanno opposto l’inammissibilità e l’infondatezza della «eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza». L’inammissibilità, perché «valutazioni e accertamenti della giurisdizione-competenza del Tribunale nazionale federale», svolti anche dalla Corte Federale d’Appello con riferimento alle disposizioni generali di cui all’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e agli articoli 25 e 30 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, non sarebbero «state, in alcun modo, contestate nel reclamo e nel ricorso» della LND e del dott. Caridi. Con la conseguenza che rispetto ad essi si sarebbe «formato il giudicato».
L’infondatezza, perché la competenza del Tribunale Federale Nazionale, affermata dalla decisione impugnata con motivazione adeguata e completa, «sussiste[rebbe] alla luce» del
«principio di gerarchia degli ordinamenti giuridici e di gerarchia delle fonti del diritto»; nonché della «regola di sistema», sancita dall’art. 79, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e dall’art. 30.1 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, per la quale «la competenza in primo grado spetta al Tribunale Federale Nazionale».
Se ne fa discendere che il Collegio di Garanzia dello Sport può essere adìto direttamente, in unico grado, soltanto quando ciò sia espressamente previsto (peraltro da una norma di natura eccezionale); e di riflesso che, in difetto di tale espressa previsione, la competenza spetterebbe comunque, in primo grado, al Tribunale Federale Nazionale. Si aggiunge che tale principio non può essere derogato da norme di rango inferiore quale sarebbe, nella specie, l’art. 53, comma 3, del Regolamento della LND.
Per i resistenti, infine, mentre l’Alta Corte di Giustizia Sportiva – espressamente menzionata in quest’ultima previsione regolamentare – «poteva essere ed era effettivamente titolare di competenze dirette di valutazione di situazioni particolari», è invece da escludere che il Collegio di Garanzia dello Sport, per la sua natura e le sue caratteristiche, possa essere «titolare di competenze in merito a specifici provvedimenti», per di più in unico grado. Sicché la eccezionale competenza attribuita dall’art. 53, comma 3, del Regolamento della LND non può «ritenersi “trasmigrata” al Collegio di Garanzia».
Anche la FIGC, altra resistente, ha dedotto che la tesi svolta nel ricorso «si scontra con l’art. 79 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della FIGC»: una disposizione non presente nel Codice previgente, che si porrebbe quale «norma generale attributiva della competenza» e con la quale, in adeguamento all’art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, è stata appunto individuata la competenza del Tribunale Federale Nazionale. Nel rispetto di una ratio volta ad «accentrare in capo al Tribunale Federale la competenza di tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo per i quali non sia pendente procedimento dinanzi al Giudice sportivo».
Su questa linea, il richiamo dei ricorrenti all’art. 87, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC non muterebbe l’esito ricostruttivo del sistema di regole: anche perché tale disposizione ne riproduce altra «già presente nel Codice previgente (comma 5 dell’art. 43 bis)», e comunque sarebbe una norma «sui riti», e non sulla competenza.
Da parte sua, la Procura Generale dello Sport non ha preso posizione rispetto allo specifico tema.
7. Come dimostrano le contrapposte difese, vengono in rilievo molteplici disposizioni dell’ordinamento sportivo, federale e del CONI, che impongono la puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Segnatamente.
- l’art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, per il quale: «Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali»;
- l’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (sotto la rubrica ‘Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale’), il cui comma 1 è di tenore identico al citato art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI; mentre il comma 2 fissa l’articolazione del Tribunale Federale «a livello nazionale e a livello territoriale»;
-l’art. 83 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (‘Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale’), che contiene l’elenco delle controversie rispetto alle quali è fissata, appunto, la competenza del Tribunale Federale Nazionale, quale «giudice di primo grado» [comma 1, lettere da a) a f)] ovvero «in ultima istanza» [comma 2, lettere da a) a c)]; mentre il comma 3, individua le ‘Sezioni’ che lo compongono (‘Disciplinare’, ‘Tesseramenti’ e ‘Vertenze economiche’);
-l’art. 84 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, che delinea ‘Competenza e composizione della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale’; nonché i successivi articoli 86 (‘Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale‘) e 87 (‘Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso’); e in particolare, di quest’ultima previsione, il comma 4, per il quale «Le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 86 si applicano anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti»;
-l’art. 53, comma 3, del Regolamento della LND, per il quale: «Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1» (e cioè «[i] tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale») «o tra gli stessi e la FIGC o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali»;
-l’art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, per il quale: «Il Collegio di garanzia dello Sport giudica altresì» – oltre che le controversie che gli sono devolute ai sensi del primo comma – «le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di specifiche regole procedurali definite d’intesa con il Coni [...]».
8. Alla luce di tale articolato quadro disciplinare, e considerate le allegazioni delle parti, il Collegio avverte innanzitutto l’esigenza di precisare che la questione preliminare che è chiamato a decidere riguarda la competenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC: competenza intesa, secondo la definizione di recente evocata anche dalla Cassazione Civile, quale «frazione di giurisdizione spettante in concreto ad un determinato giudice rispetto ad una determinata causa», e dunque quale concetto attinente alla «distribuzione del potere di decidere tra i diversi giudici (...)» (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2020, n. 11866).
8.1. In proposito, come le stesse parti non hanno mancato di dedurre, non v’è dubbio che l’art.
79 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sia stato introdotto per adeguare il sistema di giustizia federale a quello adottato dal CONI nel 2014: il cui art. 25, comma 1 – vi si è già fatto cenno – è stato riprodotto pressoché pedissequamente proprio nell’art. 79, comma 1, che pertanto costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento sportivo.
Un principio, tuttavia, che può ben conoscere deroghe.
All’interno dello stesso Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, infatti, ed accanto a una previsione dal tenore letterale così ampio (facendo riferimento, tra l’altro, a «tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo»), l’interprete registra la presenza di ulteriori disposizioni che la estensione applicativa omnicomprensiva dell’art. 79, comma 1, negano o, quanto meno, mettono in dubbio.
Tra di esse il citato art. 83, che contiene l’elenco di specifiche controversie e materie attribuite alla ‘competenza’ del Tribunale Federale Nazionale: con una disposizione così analitica che, se non resa coerente con l’ampia portata dell’art. 79, comma 1, rischierebbe di rimanere inutile.
In questa prospettiva si collocano, altresì, gli articoli 86 e 87: i quali disciplinano senz’altro – come dedotto dai resistenti – profili ‘di rito’, ma non si limitano a ciò. Il comma 4 dell’art. 87, infatti, sul quale si appuntano le deduzioni dei ricorrenti, consente l’applicazione delle previsioni di cui agli articoli 86 e 87 «alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti»: sicché non può essere considerato una disposizione riguardante esclusivamente il rito dei procedimenti.
L’art. 87, comma 4, in altre parole, non può essere aprioristicamente considerato un frammento di disposizione residuale e soltanto perciò irrilevante, o addirittura implicitamente abrogato. Cómpito dell’interprete è ricostruire il contenuto, la portata e la funzione sistematica anche di tale singola previsione, al di là della sua genesi storica e contingente, e dunque anche in un quadro disciplinare che ha innegabilmente subìto recenti, significative modifiche.
Il Collegio è persuaso, al riguardo, che – nonostante la ricostruzione del sistema non sia agevole
- quest’ultima previsione lasci emergere una specifica tipologia di controversie: quelle aventi ad oggetto le delibere e le decisioni adottate dalle ‘componenti federali’ e dai rispettivi organi. Premesso che la LND è senz’altro una delle ‘componenti federali’ (come risulta dall’art. 1, comma 3, del suo Statuto, per il quale essa, «quale associazione di Società e associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto della stessa F.I.G.C., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione (...)»); ciò premesso, l’art. 87, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC:
-permette alla LND, al pari che a tutte le altre ‘componenti’, di estendere le disposizioni sul rito contenute nell’art. 86 e negli altri commi dell’art. 87 a giudizi che abbiano ad oggetto le delibere adottate dalla stessa LND o da suoi organi;
-impone di far ciò inserendo un’apposita previsione nello Statuto o nel Regolamento.
Per quanto in parte implicitamente, quindi, la disposizione individua una tipologia di giudizi non contemplata dagli articoli 83 e 84: e precisamente i giudizi aventi ad oggetto le decisioni e le delibere delle ‘componenti federali’ e dei relativi organi.
In altre parole, per quel che qui rileva, l’attuale sistema di giustizia della FIGC: per un verso, con gli articoli art. 83, comma 1, lett. b) e 84, comma 1, lett. b), riserva espressamente alla competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare le controversie che riguardano ’impugnazione delle delibere dell’Assemblea Federale e del Consiglio Federale; per l’altro, pur con la formulazione ellittica e in parte implicita dell’art. 87, comma 4, riserva alle singole ‘componenti federali’ la scelta, da assumere nei rispettivi Statuti e Regolamenti, sulla disciplina applicabile alle controversie che riguardano le decisioni delle stesse ‘componenti’ e dei relativi organi.
8.2. Il Collegio rileva, allora, che la LND questa scelta l’ha effettivamente compiuta nel proprio Regolamento.
Ma non nel senso di attribuire al Tribunale Federale Nazionale la competenza a conoscere le controversie aventi ad oggetto le decisioni della LND e dei propri organi: poiché una simile soluzione non è stata prevista. La scelta della LND è contenuta nel menzionato art. 53, comma 3, del Regolamento, nella parte in cui tuttora attribuisce all’Alta Corte di Giustizia Sportiva o al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport la competenza («cognizione») esclusiva («unicamente») anche su controversie (tra tesserati, affiliati, organismi, componenti, o tra di essi e la FIGC o la stessa LND), per le quali «non siano previsti ... i gradi interni di giustizia federale».
Di qui – nonostante l’ampiezza apparentemente omnicomprensiva della previsione di cui all’art. 79, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC – la sicura esistenza, ancora nel quadro attuale, di giudizi esclusi dalla competenza del Tribunale Federale Nazionale, e anzi sottratti, più in generale, alla cognizione della giustizia endofederale. E poiché né l’art. 83 né l’art. 84 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC menzionano le controversie relative a delibere o decisioni delle ‘componenti federali’ o dei relativi organi, il Collegio reputa che esse rientrino proprio tra quelle di cui all’art. 53, comma 3 del Regolamento.
Occorre pertanto valutare – anche in merito all’eccezione dei resistenti signori Di Gianvito, Zizzari, Calegari e Lodispoto – se l’attribuzione della competenza all’Alta Corte di Giustizia Sportiva o al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI, organi oggi cessati, sia ostativa alla applicazione di tale disposizione, e di fatto, implicitamente, la abroghi.
In proposito, il richiamo, operato dagli stessi resistenti, al parere n. 2 reso il 23 febbraio 2015 dalla Sezione Consultiva di questo Collegio non pare conferente. Perché con riguardo all’art. 3, comma 3, del Regolamento della LND si tratta non di attribuire al Collegio di Garanzia dello Sport una qualche attività imputabile o riferibile a organi ormai cessati; quanto piuttosto di individuare l’organo che, collocato in posizione apicale nell’ordinamento sportivo, possa conoscere controversie sottratte alla competenza dei Giudici federali. E che questo ruolo sia svolto, nell’attuale sistema, da questo Collegio è circostanza incontestabile: peraltro attestata dal potere, che gli è riconosciuto dall’art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di conoscere controversie, ad esso devolute da Statuti o Regolamenti federali, in unico grado.
La peculiarità dell’assetto disciplinare che si trae dal quadro delle più volte menzionate disposizioni, del resto, neppure contrasta con il consolidato indirizzo di questo Collegio, secondo cui, «in assenza di espresse, diverse previsioni normative, gli atti federali trovano (...) la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi di Giustizia federale» (Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 25 settembre 2018). E ciò perché – come detto – la lettura congiunta dell’art. 87, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e dell’art. 53, comma 3, del Regolamento della LND mostra che essi integrano proprio le previsioni normative legittimanti, nella specie, la competenza esclusiva in unico grado del Collegio di Garanzia.
8.3. In definitiva, all’esito della più attenta ricostruzione sistematica, e sulla base della disciplina contenuta sia nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sia nello Statuto e nel Regolamento della LND, e cioè di una delle c.d. ‘componenti’ della FIGC, il Collegio è giunto alla conclusione che il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non sia competente a conoscere le controversie aventi ad oggetto le decisioni assunte dagli organi della medesima LND.
Tale competenza spetta al Collegio di Garanzia dello Sport, che quelle controversie è chiamato a decidere, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia del CONI, in unico grado. All’incompetenza così dichiarata consegue l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 029/2020-2021, del 15 ottobre 2020, qui impugnata, e con essa della decisione n. 2/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare della FIGC.
Tale conclusione preclude l’esame delle altre questioni dedotte nel presente giudizio di legittimità, che devono reputarsi assorbite.
- Quale conseguenza della dichiarazione di incompetenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, il Collegio concede termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al medesimo Collegio di Garanzia dello Sport, in unico grado, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
Costituisce in proposito principio ormai pacifico anche nel sistema della giustizia sportiva (sin dalle decisioni dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, 11 novembre 2013, n. 29 e 2 dicembre 2013, n. 33), anche ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, la translatio iudicii in favore di altro giudice che, diverso da quello originariamente adìto, sia competente a decidere alla stregua di una differente previsione: quali sono integrate, nella specie, dall’art. 53, comma 3, del Regolamento della LND, e dal rinvio ad esso, contenuto nell’art. 87, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
La concessione di questo termine non dipende, peraltro, dalla formulazione di un’apposita richiesta delle parti in tal senso (che è comunque stata formulata all’udienza del 13 novembre 2020, e che per il suo contenuto non può considerarsi tardiva): poiché essa è prevista dall’art. 50 c.p.c., il quale – in mancanza di un’analoga disposizione nella disciplina sul processo sportivo - è senz’altro qui applicabile ai sensi del già richiamato art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
10. La oggettiva disorganicità della normativa applicata, in parte di introduzione relativamente recente, giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
dato atto che con decreto in data 21 ottobre 2020 (prot. n. 00942/2020) è stata sospesa esecutorietà della decisione della Corte Federale d’Appello impugnata;
nel merito, in accoglimento del ricorso, annulla la sentenza della corte Federale d’Appello della FIGC impugnata, dichiarando l’incompetenza del Tribunale Federale.
Ai sensi dell’art. 62 del codice della Giustizia Sportiva del CONI e dell’art. 50 c.p.c., concede termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del codice di Giustizia Sportiva.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 novembre 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Valerio Pescatore
Depositato in Roma, in data 4 febbraio 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Share the post "CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/2021 del 4 febbraio 2021 – Lega Nazionale Dilettanti – Giuseppe Caridi/Gabriele Maria Di Gianvito, Vittorio Zizzari, Marco Calegari e Bernardo Lodispoto/Federazione Italiana Giuoco Calcio"