CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31 del 22/04/2021 – Felicio De Luca/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti
Decisione n. 31
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente e Relatore
Roberto Carleo
Ilaria Pagni Manuela Sinigoi
Aurelio Vessichelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2021, presentato, in data 8 febbraio 2021, dal dott. Felicio De Luca, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Russo,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,
in contraddittorio con
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
nonché con
la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Giacomardo,
e, quale controinteressato,
il dott. Luca Galea,
per la integrale riforma, previa sospensione dell'efficacia, con emissione di provvedimento cautelare della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 078/2020-2021 Registro Decisioni, n. 097/2020-2021 Registro Reclami, notificata a mezzo pec il 4 febbraio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 91 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, del 26 gennaio 2021, è stato confermato il provvedimento assunto dal Segretario Generale della FIGC, in data 13 gennaio 2021, che ha disposto la “non ammissibilità” della sua candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIGC, per violazione dell'art. 31, comma 3, dello Statuto FIGC.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 18 febbraio 2021, limitatamente alla trattazione della richiesta di emissione di provvedimento cautelare, l'avv. Lucio Giacomardo, in qualità di difensore della LND, nonché della parte ricorrente - dott. Felicio De Luca -, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Maurizio Russo; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
visto il provvedimento cautelare (prot. n. 00245/2021) assunto in data 18 febbraio 2021, all'esito della suddetta udienza, con il quale è stata respinta l'istanza cautelare invocata;
vista l’istanza depositata, a mezzo PEC, in data 4 marzo 2021, dall'avv. Maurizio Russo, difensore del ricorrente dott. Felicio De Luca, e notificata a tutte le parti, con la quale, preso atto del suddetto provvedimento cautelare, è stata dichiarata, con riferimento al ricorso di cui in epigrafe, la carenza di interesse alla decisione nel merito;
considerato che nella suddetta istanza il difensore della parte ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso e ad ogni domanda ivi presentata, chiedendo all’adito Collegio di Garanzia dello Sport la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l’estinzione del procedimento;
considerato che nessuna opposizione a riguardo è stata formalizzata dalla parte intimata e dalle parti controinteressate;
udito, nella camera di consiglio del 22 aprile 2020, il Presidente relatore, avv. prof. Massimo Zaccheo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 12/2021 - De Luca/FIGC e altri, per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 aprile 2021.
Il Presidente Relatore
F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma, il 22 aprile 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face