CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47 del 09/06/2021 – Franco Brasili e altri/Federazione Italiana Pallavolo

Decisione n. 47

 

Anno 2021

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Massimo Zaccheo - Presidente

Valerio Pescatore - Relatore

Giulio Bacosi

Manuela Sinigoi

Aurelio Vessichelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

                                                 DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 110/2020, presentato congiuntamente, in data 28 novembre 2020, dai sig.ri Franco Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera, rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Novazio,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Pallavolo - FIPAV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallavv. Giancarlo Guarino,

 

 

per la riforma

 

 

della decisione della Corte Federale di Appello presso la FIPAV, di cui al C.U. n. 7, depositata in data 31 ottobre 2020.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nelludienza del 5 marzo 2021, celebrata in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore delle parti ricorrenti - sigg. Franco Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera - avv. Cristiano Novazio, in collegamento da remoto; udito, presso i locali del CONI, l'avv. Giancarlo  Guarino, pela resistentFIPAV, nonché, in collegamento da remoto, tramite la suddetta piattaforma telematica, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dellart. 59, comma 2, lett. b), e dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Valerio Pescatore.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 1.-Con ricorso del 28 novembre 2020 i sig.ri Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera hanno esposto:

  • di essere stati componenti del Consiglio Regionale del Comitato Regionale Marche della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), eletto per il quadriennio 2017/2020 e presieduto dal sig. Franco Brasili;
  • che il 13-14 novembre 2018 la FIPAV ha svolto unattività di auditing sulla gestione amministrativa del Comitato Regionale Marche, allesito della quale il Segretario Generale della stessa FIPAV ha richiesto al Presidente, sig. Franco Brasili, lesibizione di documenti e chiarimenti in relazione ad alcune anomalie riguardanti, tra laltro, la contabilizzazione di costi e ricavi;
  • che l11 marzo 2019 il Segretario Generale della FIPAV ha comunicato al Presidente del Comitato Regionale Marche che il Consiglio Federale aveva deliberato la nomina del Vice Presidente Federale, dott. Giuseppe Manfredi, quale Commissario ad acta, esclusivamente per la gestione delle attività amministrativo-contabili, in sostituzione del Presidente del Comitato Regionale, sig. Franco Brasili;
  • che il 21 marzo 2019 ha avuto luogo il passaggio di consegne dal Presidente, sig. Franco Brasili, al Commissario ad acta, dott. Giuseppe Manfredi;
  • che il 4 aprile 2019 il Consiglidel  Comitato  RegionalMarch(di séguitoil Consiglio Regionale), su invito del Commissario ad acta, ha deliberato lapprovazione del bilancio relativo allesercizio 2018, corredato della relazione del Presidente e dalla relazione del Revisore dei Conti Regionale, dott. Alfredo Benedetti, il quale ha espresso parere favorevole allapprovazione;
  • che il 28 maggio 2019 il Segretario Generale della FIPAV ha comunicato al Comitato Regionale Marche la decadenza del Consiglio Regionale e la revoca del Commissario ad acta, con la contestuale nomina a Commissario Straordinario del medesimo Segretario Generale;
  • che i sig.ri Franco Brasili, Giorgio Barbanera, Stefania Marini, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi e Gianluca Sorcinelli hanno ricevuto, da parte della Procura Federale, una comunicazione di conclusione delle indagini datata 1° ottobre 2019, con cui sono state contestate una serie di violazioni disciplinari.
  • 2.- Con atto del 12 novembre 2019, il Procuratore Federale della FIPAV ha disposto il deferimento dei sig.ri Franco Brasili, Giorgio Barbanera, Stefania Marini, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi e Gianluca Sorcinelli:

«A): Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, I c 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Arti l, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali, nelle rispettive qualità, allepoca dei fatti, di Presidente il primo e di Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, concorso, con esclusione di Sorcinelli Gianluca, allapprovazione, in data 4/4/2019 del Bilancio Consuntivo 2018 non rispondente alla reale situazione economico finanziaria del Comitato, omettendo o alterando tanto le poste attive quanto quelle passive, evidenziandosi crediti superiori e debiti inferiori al reale; con grave pregiudizio per la Federazione che tale bilancio ha inserito nella proprio Stato Patrimoniale, risultato così falsato; nonché per aver in concorso tra di loro, in violazione delle stesse norme, provveduto alla predisposizione e alla discussione sul Bilancio Consuntivo 2018 con colpevole ritardo rispetto al termine ultimo previsto per la trasmissione di detto bilancio agli Organi centrali della Federazione. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dellArt. 102 Reg. B) Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Arti l, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali, nelle rispettive qualità, allepoca dei fatti, di Presidente il primo e Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, concorso alla violazione dei diritti del dipendente del Comitato, Ercoletti Stefano, quali sanciti nel vigente CCNL di categoria, non corrispondendogli, nel tempo, buoni pasto per un controvalore calcolato in E 20.612,50 omettendo, anche, di iscrivere tale posta a bilancio, determinando un deficit nella contabilità del Comitato, risultata così falsata. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dellArt. 102 Reg. Giur. C) Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza di cui agli Art. 16 e 51 Statuto FIPAV, I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1, 2, 8 e 9 Reg. Gare e delle norme generali di indizione dei campionati di categoria, concorso, nelle rispettive qualità, allepoca dei fatti, di Presidente il primo e Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, alla gestiondiretta, ancheconomica, dei Campionati di Categoria [1/13 e 11/14 sottraendoli alla competenza dei Comitati Territoriali istituzionalmente all'uopo deputati, determinando una illecita sottrazione di competenze e di introiti economici in danno degli stessi Comitati. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg.».

3. Con decisione del 5 dicembre 2019, pubblicata con le motivazioni il successivo 9 dicembre, il Tribunale Federale ha disposto la sospensione della durata di 18 mesi a carico del Presidente, sig. Franco Brasili, e della durata di 16 mesi a carico di ciascuno dei consiglieri; con lunica eccezione del sig. Gianluca Sorcinelli, al quale è stata irrogata la sospensione della durata di 2 mesi.

4. La decisione è stata impugnata dai sig.ri Franco Brasili, Giorgio Barbanera, Flavio  Patrizi,

 

Stefania Marini e Lorenzo Giacobbi (e non, dunque, dal sig. Gianluca Sorcinelli) innanzi alla Corte Federale di Appello, con reclamo ex art. 42 Regolamento Giurisdizionale FIPAVdel 22 dicembre 2019.

Con provvedimento pubblicato il successivo 10 febbraio, la Corte lha confermata, riducendo,

 

tuttavia, la durata delle sospensioni irrogate da 18 a 15 mesi per il sig. Brasili e da 15 a 13 mesi per i sig.ri Patrizi, Giacobbi, Marini e Barbanera, alla luce del contegno collaborativo tenuto nel corso del procedimento. Con riferimento alla sanzione irrogata al sig. Sorcinelli, la Corte ha preso atto della relativa immodificabilità in ragione del passaggio in giudicato.

5. Avverso la decisione di appello, l'11 marzo 2020 i sig.ri Franco Brasili, Giorgio  BarbaneraFlavio Patrizi, Stefania Marini e Lorenzo Giacobbi hanno proposto ricorso ai sensi dellart. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONIal Collegio di Garanzia dello Sport, denunciando:

1) «violazione ... dellart. 24 e 11 Cost., nonché dellart. 2 del Codice di Giustizia Sortiva CONI (C.G.S.) e dellart. 2 Regolamento Giurisdizionale FIPAV (R.G.) e comunque omessa e/o carente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia»; 2) «violazione ... dellart. 24 e 11 Cost., nonché dellart. 2 del Codice di Giustizia Sortiva CONI (C.G.S.) e dellart. 2 Regolamento Giurisdizionale FIPAV (R.G.) e comunque omessa e/o carente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine al seguente capo di incolpazione: aver in concorso tra loro, in violazione delle stesse norme, provveduto alla predisposizione e alla discussione sul bilancio consuntivo 2018 con colpevole ritardo rispetto al termine ultimo previsto per la trasmissione di detto bilancio agli organi centrali della Federazione»; 3) «violazione ... dellart. 24 e 11 Cost., nonché dellart. 2 del Codice di GiustiziSortiva  CONI (C.G.S.) e dellart. 2 Regolamento  Giurisdizionale FIPAV (R.G.) e comunque omessa e/o carente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine al seguente capo di incolpazione: aver in concorso alla violazione dei diritti del dipendente del comitato, Ercoletti Stefano, quali sanciti nel vigente CCNL di categoria, non corrispondendogli, nel tempo, buoni pasto per un controvalore calcolato in euro 20.612,50 omettendo, anche, di iscrivere tale posta a bilancio, determinando un deficit nella contabilità del comitato, risultata così falsificata».

Con decisione n. 45 del 3 settembre 2020, il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso, rilevando «un grave difetto di motivazione» del provvedimento impugnato, sotto più profili. Il giudizio è stato pertanto rinviato alla Corte Federale di Appello «per la valutazione nel merito».

6. In sede di rinvio, all'udienza del 24 settembre 2020 i sig.ri Brasili, Patrizi, Giacobbi, Marini e Barbanera si sono riportati ai precedenti scritti e hanno chiesttermine per il depositdi memoria istruttoria. La richiesta è stata accolta dalla Corte, che ha concesso termine sino al 1° ottobre 2020, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti.

Con la memoria autorizzata i reclamanti, richiamati di nuovo i precedenti atti e, in particolare, il (primo) reclamo del 22 dicembre 2019, hanno formulato 36 capitoli di prova testimoniale.

Con ordinanza del 2 ottobre 2020, la Corte Federale di Appello ha disposto dufficio l'audizione del dott. Giuseppe Manfredi (Commissario ad acta) e del dott. Alfredo Benedetti (Revisore dei Conti), riservando la decisione in merito alle istanze istruttorie articolate dai reclamanti.

Tenuta, il 12 ottobre 2021, laudizione del dott. Manfredi e del dott. Benedetti, con ordinanza del successivo 15 ottobre la Corte Federale di Appello ha respinto le istanze istruttorie dei reclamanti e rinviato la causa per la discussione al 22 ottobre.

In tale occasione, i reclamanti hanno sollecitato la revoca dell'ordinanza istruttoria e chiesto di essere autorizzati sia a proporre ulteriori mezzi di prova conseguenti allaudizione disposta dufficio, sia a riformulare i capitoli dichiarati inammissibili; il Procuratore Federale ha concluso per la conferma della sentenza del Tribunale Federale e delle sanzioni con essa disposteopponendosi alle richieste dei reclamanti. Allesito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Con decisione C.U. n. 7, depositata il 31 ottobre 2020, la Corte Federale di Appello  ha respinto il reclamo dei sig.ri Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera, ma - «ferma restando la gravità e la sussistenza degli addebiti contestati» - ha reputato «sussistente la sola aggravante di cui all'art. 102, lett. a), Reg. Giur.» e, «in rigorosa applicazione dell'art. 101 Reg. Giur. n. 3», ha disposto, nei confronti dei sig.ri Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera, «la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 15 (quindici)».

8. Con «ricorso ex art. 12 bis comma 3 Statuto CONI» i sig.ri Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera hanno impugnato la decisione n. 7/2020 della Corte Federale di Appello, denunciando la violazione dei «princip[i] direttiv[i]» enunciati dal Collegio di Garanzia con la decisione n. 45/2020, e segnatamente delle statuizioni per le quali:

(i) «a fronte di specifiche richieste istruttorie già formulate in primo grado e ribadite nel reclamo quali motivi di appello, sarebbe stato obbligo del giudicante esporre, con adeguata motivazione, le ragioni per le quali aveva ritenuto di non accoglierle, reputandole non rilevanti o, comunque, non ammissibili. Nella decisione della Corte Federale d'Appello non v'è alcun riferimento alle richieste istruttorie formulate dai reclamanti. Tale lacuna rileva sia sotto il profilo del difetto di motivazione, non risultando specificate le ragioni per le quali le prove testimoniali indicate dalle parti non siano state ritenute rilevanti ai fini della decisione, sia sotto quello dell'omessa pronuncia, trattandosi di richiesta non accolta in primo grado e riproposta in appello»;

(ii) «appare palese lassoluta carenza della motivazione alla base della pronuncia, contenuta in poche righe fin troppo sintetiche, che non prende affatto in considerazione le articolate argomentazioni dei ricorrenti e si limita ad affermazioni di carattere generico che prescindono del tutto da un'analisi sia pur minima dei fatti»;

(iii) «la decisione risulta censurabile per difetto di motivazione, giacché manca ogni argomentazione riguardo alla statuizione di una riduzione assai contenuta delle sanzioni applicate in relazione alla rilevata violazione del principio della responsabilità collegiale dei soggetti che componevano l'organo deliberante»;

(iv) «l'irrogazione di una sanzione superiore ai dodici mesi determina l'applicazione dell'art. 22 dello Statuto FIPAV, che impedisce ai soggetti sanzionati di candidarsi per le cariche federali. A fronte della rilevata situazione di disparità sarebbe stata doverosa una più approfondita disamina delle ragioni alla base della sanzione».

I ricorrenti hanno quindi chiesto, in via principale, di «annullare ovvero rideterminare la sanzione irrogata ai ricorrenti nella misura ritenuta equa e di giustizia»; in via subordinata, di «adottare ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di vedere rispettati i principi e criteri formulati dal Collegio di Garanzia».

9. Con la memoria di costituzione depositata il 9 dicembre 2020, la FIPAV ha eccepito linammissibilità del ricorso, perché lto ad ottener«una nuova  e diversvalutaziondi merito». Ha inoltre rilevato che, con la decisione n. 45/2020, il Collegio di Garanzia non ha «formulato quattro distinti "principi di diritto" sulla base dei quali sottoporre a vaglio critico l'operato del Giudice di rinvio», ma enunciato «un unico principio, da individuarsi nel dispositivo della decisione n. 45/2020 e testualmente così formulato “... rinvia alla Corte Federale d'Appello presso la FIPAV, in diversa composizione, per la valutazione del merito"».

Nel merito, la FIPAV ha poi eccepito linfondatezza del ricorso, illustrandone le ragioni. 

 

 

Considerato in diritto

 

 

10. Il Collegio è chiamato preliminarmente a valutare - considerata la sua portata potenzialmente preclusiva e dirimente - leccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla FIPAV.

10.1 In proposito, la resistente ha dedotto che, con la decisione n. 45/2020, questo Colleginon ha formulato quattro distinti principi di diritto, ma ha più semplicemente rinviato la causa alla Corte Federale d'Appello per la valutazione del merito. Loggetto del presente giudizio, quindi, non sarebbe «il vaglio di precise linee guida dettate dal massimo organo di giustizia per orientare la decisione del giudice del rinvio, bensì quello di verificare l'avvenuta o meno emenda dei vizi di carente e/o illogica motivazione, ovvero di omessa pronuncia, rilevati nella decisione n. 45/2020».

10.2 Leccezione è infondata.

Vengono in rilievo, sul punto, lart. 62, secondo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale «[i]n ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificatamentil principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi»; ed anche lart. 384 cod. proc. civ. [nonostante il primo comma stabilisca che il principio di dirittodeve essere enunciato dalla Corte di Cassazione «quando decide il ricorso proposto a norma dellarticolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanz].

La disposizione del Codice di Giustizia Sportiva, dunque, impone al Collegio di enunciare il ‘principioogni volta che adotti una decisione che rimetta la causa al Giudice federale, il quale deve uniformarvisi. E poiché la decisione n. 45/2020 del Collegio di Garanzia ha rimesso la causa alla Corte di Appello Federale della FIPAV, essa necessariamente conteneva uno o più principî; e ad essi la menzionata Corte di Appello Federale era tenuta ad uniformarsi.

È appena il caso di segnalare, in proposito, che - secondo la giurisprudenza sullart. 384, secondo comma, cod. proc. civ. (per il quale, quando la Cassazione rinvia la causa ad altro giudice, questi deve uniformarsi, oltre che al principio di diritto, «a quanto statuito» dalla medesima Corte) - per un verso, tali principîpossono essere enunciati anche soltanto in modo implicito, anziché espresso, e possono essere enucleati dallintero corpo della decisione (cfr. Cass. 14/6/2006, n. 13719; Cass., ord., 2/2/2018, n. 2652); per l’altro, il giudice di rinvio è vincolato dalla sentenza di cassazione, che disponga appunto il rinvio, anche nellipotesi in cui sia stato riscontrato un vizio di motivazione (e non violazione o falsa applicazione di norme di diritto: cfr. Cass., 21 aprile 2006, n. 9395).

Ne consegue che il giudice del rinvio - pur chiamato ad una nuova valutazione dei fatti già accertati, ed eventualmente ad indagare su altri, tenendo conto delle preclusioni e decadenze già verificatesi - è comunque vincolato dalla sentenza che il rinvio ha disposto anche quando sia stato riscontrato un vizio di motivazione. E ciò gli impone, innanzitutto, di individuare il principioovvero i princiin forza dei quali il ricorso al Collegio di Garanzia è stato accolto ed è stata assunta la relativa decisione.

Di tale circostanza è, peraltro, consapevole la Corte Federale di Appello, la quale, a pag. 1 della decisione qui impugnata, individua sub 1), 2) e 3) gli «aspetti di varia natura» che hanno indotto il Collegio di Garanzia dello Sport ha rimetterle la controversia, che essa avverte, evidentemente, il dovere di tenere presente.

10.3 Alla luce di tali considerazioni, il ricorso, con cui i sig.ri Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera hanno chiesto di verificare leventuale violazione, da parte della Corte Federale di Appello, di quanto statuito dal Collegio di Garanzia con la decisione n. 45/2020, deve reputarsi ammissibile.

11. Passando  al merito  del ricorsosi rileva  che  il primo  motivo, volto  far  accertarla violazione di quanto statuito dalla decisione n. 45/2020 con riguardo al difetto di motivazione del rigetto delle istanze istruttorie, è infondato.

Questo Collegio aveva censurato la decisione della Corte Federale di Appello del 10 febbrai2020, rilevando il difetto di motivazione circa le «ragioni per le quali» essa «aveva ritenuto di non accoglier[e]» le istanze istruttorie dei ricorrenti, «reputandole non rilevanti o, comunque, non ammissibili».

È allora decisivo che, in sede di rinvio, la Corte Federale di Appello: nel verbale del 15 ottobre 2020 (richiamato a pag. 6 della decisione qui impugnata) abbia: (i) analiticamente indicato le ragioni del rigetto dei capitoli di prova testimonialarticolati dai ricorrenti cola memoria autorizzata del 1° ottobre 2020; (ii) chiarito che le ulteriori «richieste istruttorie formulate dai reclamanti da ultimo in sede di note a verbale della riunione 22 ottobre 2020 sono inammissibili ed irrilevanti ai fini della decisione perché superate dall’istruttoria già svolta» (pag. 8 della decisione qui impugnata). Peraltro, con riguardo allaudizione dei dottori Manfredi e Benedetti, si sottolinea che tale attività istruttoria, benché disposta dufficio, era comunque stata sollecitata anche dai ricorrenti con il reclamo del 22 dicembre 2019, espressamente richiamato nella memoria autorizzata del 1° ottobre 2020. In particolare, essi avevano chiesto lammissione della testimonianza dei dottori Giuseppe Manfredi e Alfredo Benedetti «sulle circostanze a loro riferite in narrativa».

La Corte Federale di Appello ha, pertanto, rispettato quanto stabilito da questo Collegio con la decisione n. 45/2020, poiché tutte le scelte adottate con riguardo alle istanze istruttorie formulate dagli odierni ricorrenti risultano sufficientemente motivate. Sicché il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

12. Il secondo motivo denuncia la violazione del «secondo principio direttiv, con cui questo Collegio aveva rilevato una carente motivazione della decisione, perché la Corte Federale di Appello avrebbe omesso di considerare le argomentazioni degli odierni ricorrenti, basando il proprio convincimento esclusivamente sulla relazione del Commissario Straordinario.

Anche questo motivo è infondato. 

La lettura della sentenza impugnata mostra, infatti, che la Corte Federale di Appello ha in realtà esaminato tutte le allegazioni dei ricorrenti (sintetizzate a pag. 7), e adeguatamente motivato le ragioni della relativa infondatezza, non soltanto sulla base della relazione del Commissario Straordinario, ma anche dei documenti prodotti dalle parti nonché delle dichiarazioni rese dai dottori Giuseppe Manfredi e Alfredo Benedetti.

Segnatamente, il giudice del rinvio: da pag. 8 a pag. 10 della decisione ha illustrato le ragioni dellinfondatezza delle difese dei ricorrenti in ordine alla non corrispondenza dei bilanci approvati rispetto alla reale situazione economica del Comitato, nonché delle censure relative al ruolo svolto dal dott. Giuseppe Manfredi rispetto allapprovazione del bilancio 2018; a pag. 10, ha spiegato linidoneità delle difese dei ricorrenti a confutare le contestazioni mosse con latto di deferimento in ordine alla questione dei buoni pasto dovuti al dipendente; e a pagg. 10-11 ha chiarito le ragioni dellinfondatezza anche della doglianza inerente la organizzazione diretta dei campionati sottratti alla gestione dei comitati territoriali.

Anche in questo caso, quindi, le indicazioni ricavabili dalla decisione n. 45/2020 del Collegio di Garanzia sono state rispettate; ed il motivo di ricorso deve essere respinto.

Al di là di questa valutazione il Collegio non può spingersi, poiché, se l’impugnazione intendesse censurare nel merito le scelte della Corte Federale di Appello, essa sarebbe, qui, ovviamente inammissibile.

13. Il terzo motivo di ricorso si riferisce al difetto di motivazione, rilevato dalla  decisione n. 45/2020, circa la determinazione delle sanzioni inflitte ai sig.ri Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera, anche avuto riguardo a quella comminata al consigliere sig. Sorcinelli.

Esso - unitamente al quale può essere esaminato il quarto, che pure riguarda l’entità delle sanzioni - è fondato nei limiti di séguito illustrati.

Con la decisione qui impugnata, la Corte Federale di Appello si è limitata, da un lato, a rilevare che non le compete «valutare il differente trattamento sanzionatorio riservato dal Tribunale Federale agli odierni reclamanti rispetto al consigliere Sorcinelli, anche in considerazione della mancata impugnazione da parte del medesimo che ha portato al passaggio in giudicato del provvedimento   coriferimento                      alla   sanzione     applicatagli» e, dall’altro,  ha  applicato indistintamente a tutti i ricorrenti «la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 15», riconoscendo sussistente «la sola aggravante di cui allart. 102, lett. a), Reg. Giur.». Ferme, allora, le preclusioni maturate sulla decisione del Tribunale Federale con riguardo alla sanzione  inflitta  al consigliere  sig.  Sorcinelli,  la  Corte  Federale  di Appello  ha  disatteso  le indicazioni del Collegio di Garanzia, poiché non ha adeguatamente motivato la decisione sulla entità delle sanzioni inflitte agli odierni ricorrenti. In particolare, la Corte non ha spiegato le ragioni sulle quali ha fondato la valutazione circa lapplicazione o lesclusione delle aggravanti [di cui agli articoli 101 e 102, lettere a), c) e j) Reg. Giust.].

Alla luce di tali rilievi, il procedimento deve essere rinviato alla Corte Federale di Appello affinché essa - sulla base delle responsabilità dei ricorrenti così come accertate con la decisione C.U. n. 7, depositata il 31 ottobre 2020 - determini lentità delle sanzioni da infliggere ai sig.ri Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera, adeguatamente motivando in ordine sia alla relativa entità sia all’eventuale applicazione, ovvero esclusione, delle circostanze aggravanti.

14. Laccoglimento soltanto parziale del ricorso, nonché lo svolgimento complessivo del procedimento, giustificano lintegrale compensazione delle spese.

 

 

                                                               PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

 

 

Dichiara ammissibile il ricorso.

 

 

 

Respinge i primi due motivi di ricorso e, in accoglimento del terzo motivo, rinvia alla Corte Federale di Appello presso la FIPAV nei limiti di cui in motivazione.

 

 

Spese compensate.

 

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 marzo 2021. 

 

 

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                        F.to Valerio Pescatore

 

 

 

Depositato in Roma, in data 9 giugno 2021.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it